VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI 2019”: PRIMA SCADENZA AL 1° LUGLIO 2019

Anche quest’anno si avvicinano le scadenze dei termini di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione modello Redditi 2019.

In merito si ricorda anche che le imposte possono essere versare in rate mensili di pari importo a far data dal 30 giugno (quest’anno 1° luglio) o dal 30 luglio (quest’anno 31 luglio) e fino al 30 novembre, in tal caso sono dovuti gli interessi.

I versamenti d’imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici tributo da utilizzare per il versamento dei tributi sono i seguenti:

  Soggetti Irpef Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo 4001 2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata 4033 2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata 4034 2002
Iva annuale saldo 6099
Irap – saldo 3800
Irap – acconto prima rata 3812
Irap – acconto seconda rata 3813
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario 1668
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni 3805

 

Il versamento del saldo 2018 e del primo acconto 2019 in scadenza al 1° luglio 2019 ovvero al 31 luglio 2019 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata.

Il secondo acconto per il periodo di imposta 2019 in scadenza al 30 novembre 2019 non può essere rateizzato.

Si segnala alla gentile Clientela che è in corso di emanazione un decreto che rinvierà la scadenza per il versamento del saldo 2018 e del primo acconto 2019 dal 1° luglio 2019 al 22 luglio 2019 per i contribuenti assoggettati ai nuovi indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Nel caso in cui venga ufficializzata la proroga sarà pubblicata tempestivamente una Informativa ai clienti.

 

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

In relazione alle compensazioni si rimanda alla specifica informativa “Regole per il corretto utilizzo in compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali” contenuta nella circolare mensile di gennaio 2019.

Si ricorda a tal proposito che:

  • i crediti d’imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2019 possono essere utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2019;
  • il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare (tale limite non è applicabile ai crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa, per l’utilizzo dei quali le relative disposizioni istitutive hanno previsto la non assoggettabilità a tale limite);
  • ai sensi dell’articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

La compensazione dei crediti di imposta mediante modello F24 può essere avvenire secondo 2 distinte modalità:

  • compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Ires con debito Irap);
  • compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano, in linea generale, della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

 

Modello Iva 2019 e versamento del saldo Iva 2018

A partire dal 2017 il modello Iva non è più contenuto nel modello Redditi; tuttavia è stata prevista la possibilità di differire il versamento del saldo Iva fino al termine previsto per le imposte dirette con applicazione di una maggiorazione.

Ne consegue che il saldo Iva può essere versato alle seguenti scadenze:

  • in unica soluzione al 18 marzo 2019 o maggiorando quanto dovuto dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese tra il 18 marzo 2019 e il 1° luglio 2019;
  • in forma rateale con un massimo di 9 rate o di 6 rate a seconda che il versamento del saldo inizi al 18 marzo 2019 oppure al 1° luglio 2019. È fatta salva la facoltà di avvalersi dell’ulteriore differimento del saldo Iva al 31 luglio 2019 applicando sulla somma dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

 

Società di capitali

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2018:

  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2018, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 1° luglio 2019 (scadenza ordinaria 30 giugno 2019 che è domenica);
  • se l’approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2018, il termine per il versamento delle imposte coincide con l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l’approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 1° luglio 2019 mentre se l’approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2019);
  • se il bilancio dell’esercizio 2018 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2018, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2019.

 

da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 06/2019 – www.euroconference.it