USCITA DAL VIES: COMPORTAMENTI DA VALUTARE

 

L’invio ai contribuenti delle lettere che comunicano la cancellazione dall’archivio Vies, annunciato dall’Agenzia delle entrate con il Comunicato Stampa del 3 ottobre scorso, apre a tutta una serie di valutazioni circa il comportamento da adottare a seguito della intervenuta cancellazione da parte dell’ufficio.

Cancellazione d’ufficio

Ai sensi dell’articolo 35, comma 7-bis, D.P.R. 633/1972 “si presume che un soggetto passivo non intende più effettuare operazioni intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati. A tal fine l’Agenzia delle entrate procede all’esclusione della partita Iva dalla banca dati di cui al periodo precedente, previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo”.

É bene ricordare che l’effettiva estromissione dagli elenchi Vies avverrà solo una volta trascorsi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della comunicazione di cancellazione, potendo, il contribuente interessato a mantenere l’iscrizione, fornire, in questo lasso di tempo, la documentazione relativa alle operazioni intracomunitarie effettuate o adeguati elementi su quelle in corso o da effettuare.

Altra informazione rilevante è che, una volta estromesso in via definitiva dagli elenchi, il contribuente ha sempre la possibilità di chiedere un nuovo inserimento in banca dati, direttamente in via telematica mediate utilizzo dell’applicazione “Fisconline” o il sistema “Entratel” oppure rivolgendosi a intermediari abilitati (il proprio consulente).

A fronte delle conseguenze sopra descritte, le scelte che si pongono dinanzi al contribuente che abitualmente non effettua operazioni (sia cessioni di beni che prestazioni di servizi) da e verso soggetti stabiliti in Paesi appartenenti all’Unione Europa sono sostanzialmente 2:

  1. lasciare che la cancellazione abbia effetto e non procedere ad alcuna iscrizione;
  2. lasciare che la cancellazione abbia effetto e procedere a una nuova iscrizione negli elenchi a titolo “cautelativo”.

La scelta dell’una o dell’altra soluzione non è priva di effetti, in particolare alla luce delle “conseguenze” che in caso di operazioni con operatori comunitari (soprattutto passive cioè di acquisto di un bene o del ricevimento di una prestazione di servizi da parte di un soggetto nazionale) si producono in capo al contribuente.

  • Assenza di iscrizione al Vies

Sulla base delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, nel caso di operatore non iscritto negli elenchi Vies l’acquisto si considera effettuato in veste “privata”, e, quindi, non vanno posti in essere gli adempimenti richiesti nel caso di acquisto effettuato in veste di soggetto passivo Iva (integrazione del documento con l’Iva italiana, doppia registrazione, inclusione dell’operazione negli elenchi intrastat, etc.) ; nella situazione in commento, nella pratica si possono riscontrare diverse situazioni, legate ad diverso comportamento adottato dal cedente o prestatore comunitario:

  • il cedente o prestatore comunitario si avvede della mancata inclusione del soggetto acquirente o committente negli elenchi Vies e quindi procede ad assoggettare l’operazione a Iva nel Paese di origine (in questo caso il soggetto acquirente o committente nazionale considera l’acquisto non territorialmente rilevante agli effetti dell’Iva nazionale e lo registra semplicemente in prima nota ai fini della deduzione del costo);
  • il cedente o prestatore comunitario non si avvede della mancata inclusione del soggetto acquirente o committente negli elenchi Vies e quindi tratta l’operazione come se fosse una cessione intracomunitaria di beni non imponibile ex articolo 41, D.L. 331/1993 piuttosto che una prestazione di servizi scambiata tra soggetti passivi Iva, territorialmente rilevante nel Paese di destinazione del servizio ai sensi dell’articolo 7-ter, D.P.R. 633/1972 (anche in questo caso, seppur con qualche perplessità in più, in base alla posizione assunta dall’Agenzia delle entrate il soggetto acquirente o committente nazionale dovrebbe considerare l’acquisto non territorialmente rilevante agli effetti dell’Iva nazionale e registrarlo semplicemente in prima nota ai fini della deduzione del costo).

In presenza di soggetti che non operano stabilmente con l’estero, quindi, le descritte situazioni si verificano ogni qualvolta il contribuente si trovi nelle condizioni di effettuare acquisti sporadici, spesso di ridotto importo (caso tipico è l’acquisto sui portali di google, amazon, e-price, per citarne alcuni) per i quali non ha né il tempo né la convenienza a valutare un percorso di preventiva iscrizione telematica agli elenchi del Vies, al quale si aggiungono tutti gli adempimenti ulteriori legati alla effettuazione di operazioni intracomunitarie.

Il sacrificio in questi casi è rappresentato dall’Iva estera che il contribuente si vede addebitare (quantomeno nel primo caso sopra descritto) in quanto “riconosciuto” come operatore privato dal soggetto passivo comunitario che pone in essere l’operazione, imposta che evidentemente non può detrarre.

  • Iscrizione al Vies in via “cautelativa”

Laddove invece il contribuente, in relazione agli acquisti sporadici e occasionali ricevuti da soggetti comunitari, desideri assumere sempre e in ogni caso la veste di soggetto passivo ai fini Iva, con conseguente neutralità dell’Iva nazionale assolta mediante applicazione del reverse charge (ciò, ovviamente, in assenza di limitazione al diritto alla detrazione sugli acquisti), lo stesso dovrà necessariamente procedere alla preventiva iscrizione negli elenchi Vies.

Tale scelta, tuttavia, comporta conseguenze sotto il profilo operativo: è probabile che per effetto del meccanismo di automatica “esclusione” dagli elenchi in caso di inattività per almeno un anno (il riferimento contenuto nell’articolo 35, comma 7-bis, D.P.R. 633/1972 è a quattro trimestri consecutivi, nel caso di mancati acquisti con operatori comunitari lo stesso si veda costretto a ripetere la procedura di iscrizione telematica negli elenchi Vies, con conseguente aggravio di adempimenti (oltre che di costi se tale pratica viene affidata ad un intermediario abilitato).

Consapevoli delle conseguente sopra descritte, pertanto, i contribuenti che hanno ricevuto o stanno ricevendo le lettere di esclusione in precedenza richiamate, dovranno decidere quale comportamento adottare.

da Euroconference – circolare mensile per l’Impresa 11/2016 www. euroconference.it