Nuovo Principio contabile OIC 10 “Rendiconto finanziario”

Il rendiconto finanziario diventa obbligatorio. È questa un’importantissima novità introdotta con il D.Lgs. n. 139/2015 di riforma del bilancio di esercizio. Al fine di recepire questa importante modifica normativa è stato pubblicato ieri, 25 luglio, in bozza per la consultazione, il nuovo principio contabile OIC 10, dedicato, appunto, al Rendiconto finanziario.

Le novità

Il rendiconto finanziario, prima della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 139/2015 non era un documento obbligatorio di bilancio: ciononostante l’Organismo Italiano di Contabilità ne raccomandava la redazione, consigliando di presentarlo all’interno della Nota integrativa.

Oggi, invece, questo documento è diventato obbligatorio, e rappresenta quindi un documento a sé, almeno per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria. Il rendiconto finanziario, invece, continua a non costituire un documento obbligatorio di bilancio per tutte quelle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata e, ovviamente, per le micro-imprese.

Pertanto, mentre in passato era raccomandata la redazione di questo specifico documento a tutte le società, oggi vi è una netta distinzione tra:

  • società che redigono il bilancio ordinario, e che devono obbligatoriamente redigere questo documento;
  • e società che, invece, sono esonerate da questo adempimento, in quanto presentano i requisiti dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata o per le micro-imprese.

Per tutte quelle società chiamate alla redazione del rendiconto finanziario la nuova bozza in consultazione del principio contabile, una volta pubblicata nella sua versione definitiva, diventerà un fondamentale punto di riferimento,

soprattutto in considerazione della scarna disciplina normativa, che, al nuovo art. 2425-ter cod. civ. si limita a stabilire che “dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”.

da: http://www.fiscal-focus.it/dlshop/Circolare_settimanale_n._31_del_30.07.2016.pdf