VIES: NUOVE REGOLE

Con il provvedimento n.159941 del 15 novembre 2014, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito gli aspetti applicativi delle semplificazioni in tema di iscrizione e cancellazione dall’elenco Vies introdotti con il Decreto Semplificazioni.

Con il citato provvedimento l’Agenzia ha chiarito che l’opzione per svolgere operazioni intracomunitarie deve essere espressa, dai soggetti che intraprendono una attività di impresa, arte o professione, in Italia o che ivi abbiano una stabile organizzazione, all’atto della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva (quindi direttamente in Agenzia delle Entrate) ovvero all’atto della iscrizione presso il Registro Imprese (ove dovuta).

Al fine della opzione è necessario utilizzare apposito modello:

AA7 per i soggetti diversi dalle persone fisiche,

AA9 per imprese individuali e lavoratori autonomi,

compilando nel quadro I il campo “Operazioni Intracomunitarie”.

Il modello AA7 viene utilizzato anche dagli enti non commerciali i quali compileranno la casella C del quadro A.

Sostanzialmente quindi, e diversamente da quanto avveniva in passato, il soggetto che apre partita Iva e opta per l’inclusione nell’elenco Vies ottiene tale iscrizione con effetto immediato senza necessità di attesa dei 30 giorni di silenzio assenso. 

Coloro che sono già in possesso della partita Iva potranno esprimere l’opzione per effettuare operazioni intracomunitarie attraverso il servizio Entratel o Fisconline, ovvero attraverso professionisti abilitati alla trasmissione telematica.

Sempre attraverso Entratel, Fisconline o professionisti abilitati, sarà possibile retrocedere dalla iscrizione all’elenco Vies.

Anche i soggetti, già in possesso della partita Iva, potranno, esercitata l’opzione per l’iscrizione al Vies, ottenere tale inclusione con effetto immediato senza dover attendere i 30 giorni di silenzio assenso. 

L’Agenzia ha chiarito, infatti, che l’iscrizione, ovvero la cancellazione, si perfezionano al momento del ricevimento della relativa opzione, il contribuente potrà verificare l’avvenuta iscrizione/esclusione attraverso i servizi di interrogazione messi a disposizione dall’Agenzia stessa.

I soggetti che nei trenta giorni precedenti la data del provvedimento in commento, ovvero 15 dicembre 2014, avessero inviato richiesta di iscrizione al Vies e per i quali, entro tale data, non fosse stato emanato provvedimento di diniego alla iscrizione si intendono iscritti a partite dal 15 dicembre 2014.

L’Agenzia ha poi chiarito che provvederà al controllo formale del regolare invio dei modelli Intrastat, in particolare essa procederà all’esclusione dall’elenco Vies di quei soggetti passivi che non abbiano presentato alcun elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie per quattro mesi consecutivi successivamente al 13 dicembre 2014. Tale esclusione avrà effetto dal 60° giorno successivo al ricevimento di apposita comunicazione da parte della Direzione provinciale delle Entrate.

Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 1/2015  – www.euroconference.it