MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLO SPESOMETRO

Con la recente conversione in legge del D.L. 148/2017 viene introdotto un nuovo articolo 1-ter, rubricato “Disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute”, che prevede importanti modifiche in relazione all’adempimento previsto dall’articolo 21, D.L. 78/2010 (cosiddetto “spesometro”).

Di seguito le modifiche introdotte.

Senza sanzioni la ripresentazione dei dati relativi al primo semestre 2017

Per ogni fattura non comunicata è prevista la sanzione che va da 2 euro a fattura fino a 1.000 euro a trimestre, e, in caso di errore corretto entro i primi 15 giorni dalla scadenza, la sanzione scende a 1 euro a fattura e 500 euro per il trimestre. Nessuna di queste sanzioni verrà applicata in relazione a errori commessi nella trasmissione dei dati relativi al primo semestre 2017 (sia con riferimento all’adempimento dello “spesometro” di cui all’articolo 21, D.L. 78/2010 che al regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015) qualora i dati esatti vengano trasmessi entro e non oltre il 28 febbraio 2018 (data di scadenza anche dello spesometro relativo al secondo semestre dell’anno 2017).

Dal 2018 la trasmissione torna trimestrale con facoltà di invio semestrale

A partire dalle fatture emesse e ricevute nell’anno 2018 la trasmissione telematica torna ad essere trimestrale, come peraltro previsto dall’originario provvedimento normativo che regola l’adempimento. Sarà comunque data facoltà ai contribuenti di poter trasmettere i dati con cadenza semestrale, riproponendo quindi la stessa tempistica già seguita per l’anno d’imposta 2017.

Dati anagrafici semplificati

Con riferimento ai dati anagrafici di clienti e fornitori sarà possibile limitare la trasmissione al solo numero di partita Iva per i soggetti passivi o al solo codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti e professioni, oltre alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini dell’Iva nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.

Reintrodotta la facoltà di trasmettere il documento riepilogativo

Per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 6, D.P.R. 695/1996, sarà facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo. Torna in questo modo la semplificazione già concessa nel precedente “spesometro” in vigore fino al 31 dicembre 2016. Anche per questo documento sarà possibile trasmettere la sola partita Iva del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, e la sola partita Iva del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, oltre ovviamente alla data e il numero del documento riepilogativo nonché l’ammontare imponibile complessivo e l’ammontare dell’imposta complessiva distinti secondo l’aliquota applicata.

 

da euroconference – circolare mensile per l’impresa 12/2017 – www.euroconference.it