LIQUIDAZIONE DEL TFR IN BUSTA PAGA (QuIR)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed entrerà in vigore il 3 aprile prossimo, il D.P.C.M. n.29 del 20 febbraio 2015, recante norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del Tfr come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018.

Lavoratori interessati

Possono presentare istanza per la liquidazione mensile della QuIR tutti i lavoratori dipendenti da datore di lavoro del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, per i quali trovi applicazione l’istituto del Tfr.

L’opzione può essere esercitata anche in caso di conferimento, con modalità esplicite o tacite, del Tfr maturando alle forme pensionistiche complementari dove, nel corso del periodo di durata dell’opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente prosegue senza soluzione di continuità sulla base della posizione individuale maturata nell’ambito della forma pensionistica medesima, nonché dell’eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

Lavoratori esclusi

  1. Lavoratori dipendenti domestici;
  2. lavoratori dipendenti del settore agricolo;
  3. lavoratori dipendenti per i quali la legge ovvero il contratto collettivo nazionale di lavoro, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del Tfr ovvero l’accantonamento del Tfr medesimo presso soggetti terzi;
  4. lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
  5. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel Registro Imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti;
  6. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro Imprese un piano di risanamento attestato;
  7. lavoratori dipendenti da datori di lavoro per i quali, ai sensi delle disposizioni normative vigenti, siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell’integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all’unità produttiva interessata dai predetti interventi;
  8. lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti;
  9. lavoratori che abbiano disposto del Tfr a garanzia di contratti di finanziamento (il lavoratore è tenuto a notificare tale ricorrenza al datore di lavoro), fino alla notifica dell’estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.

Misura è imponibilità del Tfr da liquidare

La QuIR mensile è pari all’intera quota di Tfr maturanda, al netto del contributo dello 0,50% eventualmente dovuto, da assoggettare a tassazione ordinaria e non imponibile ai fini previdenziali.

In sede di liquidazione del Tfr la QuIR non è considerata ai fini della determinazione dell’aliquota d’imposta per la tassazione separata del Tfr.

Ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo per la corresponsione del bonus degli 80 euro non si tiene conto della QuIR.

Procedura di liquidazione della QuIR

I lavoratori possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della QuIR presentandogli istanza sull’apposito modulo debitamente compilato e validamente sottoscritto. La manifestazione di volontà esercitata è irrevocabile fino al 30 giugno 2018 o alla cessazione del rapporto di lavoro se antecedente. Il datore di lavoro deve accertare il possesso dei requisiti da parte del lavoratore.

L’opzione è efficace e l’erogazione della QuIR è operativa dal mese successivo a quello di formalizzazione dell’istanza e fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 o a quello in cui si verifichi la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente.

Dal periodo di paga decorrente dal mese successivo a quello di presentazione della istanza, il datore di lavoro deve operare la liquidazione mensile della QuIR sulla base delle modalità in uso ai fini dell’erogazione della retribuzione. I datori di lavoro che, per liquidare la QuIR, accedessero al finanziamento assistito da garanzia, devono provvedere a partire dal terzo mese successivo a quello di efficacia dell’istanza.

Per i lavoratori per i quali si liquidi mensilmente la QuIR, non è dovuto il versamento del Tfr alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di tesoreria Inps.

I datori di lavoro dovranno anche integrare le denunce contributive Inps sulla base delle istruzioni che saranno rese note dall’Istituto.

Interruzione della liquidazione della QuIR

La liquidazione della QuIR è interrotta a partire dal periodo di paga successivo a quello di insorgenza delle condizioni elencate alle lettere e., f., g. e h. del paragrafo sui lavoratori esclusi e per l’intero periodo di sussistenza delle medesime, nonché nel caso di sottoposizione a procedure concorsuali a partire dalle seguenti decorrenze:

  1. dall’iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel Registro Imprese in caso di avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro;
  2. dall’iscrizione del decreto di ammissione alla procedura nel Registro Imprese, in caso di avvio della procedura di concordato preventivo;
  3. dalla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, in caso di avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
  4. dall’iscrizione nel Registro Imprese della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, in caso di avvio della procedura di amministrazione straordinaria.

Misure compensative

Per i periodi di paga da marzo 2015 a giugno 2018, per i lavoratori che abbiano richiesto la liquidazione della QuIR, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il Tfr dell’Inps (0,20% o 0,40% per i dirigenti industriali) sulle quote maturande di Tfr corrisposte. Inoltre, il datore di lavoro che, senza accedere alle misure di finanziamento assistito da garanzia, effettui la liquidazione della QuIR, potrà dedurre dal reddito d’impresa il 4% (6% per imprese con meno di 50 addetti) dell’ammontare del Tfr liquidato e potrà diminuire il costo del lavoro attraverso una riduzione (0,28% dal 2014) degli oneri impropri correlata al flusso di Tfr maturando liquidato.

Finanziamento garantito

Per finanziare la liquidazione mensile della QuIR, i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e che non siano tenuti al versamento del Tfr al Fondo di tesoreria Inps, possono accedere ad un finanziamento, assistito da garanzia rilasciata da apposito Fondo e dello Stato in ultima istanza, al quale non può essere applicato un tasso, comprensivo di ogni eventuale onere, superiore a quello di rivalutazione del Tfr tempo per tempo vigente.

Il limite dimensionale della forza lavoro aziendale è calcolato sulla base dei principi e dei criteri già adottati per individuare i soggetti tenuti al versamento del Tfr al Fondo di tesoreria ed è verificato e certificato dall’Inps.

Per accedere al credito occorre richiedere telematicamente all’Inps la certificazione delle informazioni necessarie che è rilasciata, per la specifica posizione contributiva, entro 30 giorni dalla richiesta e può essere utilizzata per l’accensione del finanziamento presso un unico intermediario (anche nel caso in cui il finanziamento sia esteso per effetto di successive richieste di liquidazione della QuIR) aderente all’accordo quadro tra i Ministri del Lavoro e dell’Economia e l’Associazione bancaria italiana, mediante la sottoscrizione, sulla base delle sole informazioni contenute nella predetta certificazione e senza alcuna valutazione di merito, di un contratto di finanziamento assistito da garanzia, la cui misura non può eccedere l’importo della QuIR certificato dall’Inps mensilmente, e che deve prevedere la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili.

L’Inps rende disponibile, ogni mese, al datore di lavoro e all’intermediario, la certificazione della misura della QuIR da finanziare, come risultante dalle denunce contributive del datore di lavoro. In assenza di denunce contributive il finanziamento è sospeso. Gli intermediari erogano mensilmente i finanziamenti nella misura indicata dalle certificazioni Inps.

 

Il rimborso del finanziamento è fissato al 30 ottobre 2018, ma in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuti durante la vigenza del finanziamento, il datore di lavoro è tenuto al rimborso del finanziamento già fruito entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, per l’importo oggetto della liquidazione mensile della QuIR del lavoratore interessato, comprensivo degli oneri a servizio del prestito.

 

L’intermediario notifica al datore di lavoro la richiesta di rimborso della somma erogata, al netto dell’importo eventualmente già restituito, evidenziando che, in caso di mancato adempimento nel termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica, il Fondo di garanzia è surrogato di diritto all’intermediario nel privilegio e che l’Inps è legittimato ad operare la riscossione mediante avviso di addebito con titolo esecutivo e con ogni altro strumento di riscossione previsto, nonché la data di scadenza del rimborso, ancorché in misura parziale, del finanziamento, a decorrere dalla quale, in caso di inadempimento, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere all’Inps, le sanzioni civili. In caso di procedure concorsuali, l’intermediario avvia le procedure di recupero del credito mediante deposito dell’istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente e notifica all’Inps la richiesta di intervento del Fondo di garanzia.

Se il finanziamento sia utilizzato, anche solo in parte, per finalità diverse dalla liquidazione mensile della QuIR, fatti salvi eventuali rilievi penali, l’erogazione del finanziamento è interrotta e il datore di lavoro è tenuto al rimborso immediato della parte di finanziamento già fruita e degli interessi. L’erogazione del finanziamento è interrotta anche al verificarsi di una delle condizioni che determinano l’interruzione dell’erogazione della QuIR prima evidenziate.

 

Fondo di garanzia e oneri del datore di lavoro

L’apposito Fondo di garanzia è alimentato da propria dotazione iniziale (100 milioni di euro per il 2015) a carico dello Stato, ma anche dal pagamento del prezzo per la garanzia sul finanziamento a carico dei datori di lavoro che accedano al finanziamento, pari alla misura del contributo mensile dello 0,20% della retribuzione imponibile dei lavoratori per i quali il datore di lavoro abbia richiesto il finanziamento della liquidazione mensile della QuIR.

Il mancato versamento del contributo sarà recuperato dall’Inps mediante avviso di addebito o ogni altro strumento di riscossione previsto per i contributi previdenziali obbligatori.

Sulle somme pagate all’intermediario, il datore di lavoro inadempiente è tenuto a corrispondere le sanzioni civili a decorrere dalla data di scadenza della restituzione, ancorché in misura parziale, del finanziamento fino alla data di pagamento, anche a rate, sulla base delle condizioni e modalità previste per i crediti di natura contributiva. La sussistenza di tali debiti non rileva ai fini del rilascio del Durc.

 

Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 04/2015 – www.euroconference.it