LE NOVITÀ IRAP PER IL 2015

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n.22/E del 9 giugno 2015, ha chiarito le novità che si applicano al comparto Irap a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (normalmente, dunque, l’anno 2015).

In particolare, si tratta dei seguenti elementi:

  • possibilità di completa deduzione (nella determinazione del valore netto) del costo del lavoro dei soggetti assunti a tempo indeterminato; tale misura, come noto, serve a compensare la mancata attuazione della riduzione dell’aliquota che si sarebbe dovuta applicare già dal periodo 2014;
  • riconoscimento di un credito di imposta ai soggetti che non possono far valere la deduzione di cui al punto precedente.

La deduzione del costo per assunti a tempo indeterminato

Sono interessati alla nuova deduzione:

  • le società di capitali e gli enti commerciali;
  • le società di persone e le imprese individuali;
  • i soggetti che producono reddito di lavoro autonomo;
  • i produttori agricoli.

Tali soggetti, dunque, potranno dedurre dalla base imponibile Irap la differenza esistente tra il costo del lavoro complessivo sostenuto in relazione ai rapporti di impiego a tempo indeterminato e le deduzioni già spettanti (cuneo fiscale, contratti di formazione e lavoro e spese per addetti alla ricerca e sviluppo, per le imprese di autotrasporto merci, per i soggetti di minori dimensioni e per incremento occupazionale).

In merito alla tipologia di contratti di lavoro, l’Agenzia ha precisato che vanno esclusi:

  • i contratti stipulati dalle aziende che effettuano lavorazioni stagionali;
  • i contratti che, per preclusioni legali/regolamentari, hanno durata massima quinquennale.

Per quanto attiene la deduzione spettante in caso di somministrazione lavoro o distacco del dipendente, si faccia riferimento alla tabella che segue:

 

Somministrazione lavoro Soggetti coinvolti ·         somministratore;

·         utilizzatore;

·         lavoratore che presta il servizio.

Rapporti di lavoro Sussistono due rapporti contrattuali:

·         il primo tra il somministratore (datore di lavoro) e il lavoratore (dipendente); tale rapporto può essere:

–       a tempo determinato;

–       a tempo indeterminato;

·         il secondo, di natura commerciale, tra il somministratore e l’utilizzatore. Tala rapporto può essere:

–       a termine;

–       indeterminato (staff leasing).

Deduzioni ·         l’agevolazione risulta correlata alla natura del rapporto di impiego tra il datore di lavoro e i propri dipendenti;

·         a prescindere dalle modalità di articolazione del contratto di somministrazione (a termine/indeterminato), il beneficio spetta a condizione che il rapporto contrattuale sottostante (tra datore di lavoro e dipendente) sia a tempo indeterminato;

·         il beneficio è riconosciuto in capo all’utilizzatore per il periodo di effettivo impiego del personale somministrato.

Distacco del personale Sono deducibili dalla base imponibile Irap dell’impresa distaccante i costi sostenuti in relazione al personale dipendente distaccato impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimborso, delle spese afferenti al medesimo personale.

 

Per quanto attiene la individuazione della voce “costo del lavoro” la circolare precisa che vanno considerate oltre alle retribuzioni, ai contributi ed a tutti gli oneri connessi, anche le quote di Tfr maturate a partire dall’esercizio 2015, compresa la rivalutazione di quelle accantonate fino a tutto il 2014.

Diversamente, sono da ritenersi esclusi gli accantonamenti effettuati a partire dal 2015 per eventuali oneri futuri connessi al rapporto di lavoro, costituendo poste di natura estimativa indeducibili dall’Irap.

Tali accantonamenti, peraltro, non concorrono alla determinazione dell’Irap deducibile dalle imposte sui redditi.

Il credito di imposta per i soggetti senza deduzione

I soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, possono beneficiare di un credito di imposta pari al 10% dell’Irap lorda indicata in dichiarazione.

Affinché spetti il credito, tuttavia, il contribuente non si deve avvalere (in alcun modo) di personale dipendente, tanto che sia assunto a tempo determinato o indeterminato, per nessun giorno durante l’anno.

Tale credito di imposta è soggetto a imposizione per i soggetti che producono reddito di impresa, mentre non risulta tassato per chi produce reddito di lavoroautonomo.

 

Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 07/2015 – www.euroconference.it