Con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 l’Agenzia delle entrate è intervenuta di recente per fornire ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica, alla luce dei diversi ritocchi normativi che tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019 hanno impattato su detta disciplina.
In particolare, il citato documento di prassi “ufficializza” molte delle posizioni interpretative assunte con le faq rese disponibili sul sito della stessa Agenzia delle entrate o anticipate da diverse risposte a interpelli, lasciando pur tuttavia ancora aperte alcune questioni tra le quali si richiamano il corretto trattamento riguardante le operazioni soggette a inversione contabile (o reverse charge) e il corretto ambito di esonero riguardante le spese sanitarie.
Operazioni in reverse charge
Relativamente al primo tema non appare soddisfacente la risposta fornita dall’Agenzia delle entrate con la citata circolare n. 14/E/2019 secondo la quale, richiamando la risposta al quesito 3.1 della precedente circolare n. 13/E/2018, viene affermato che:
“nell’ipotesi di reverse charge interno, e comunque in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell’immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione”.
Interpretando ulteriormente il recente passaggio dell’Amministrazione finanziaria si deve ritenere che gli obblighi di legge si intendono comunque adempiuti:
- annotando la fattura di acquisto sia nel registro acquisti sia nel registro vendite;
- integrando la fattura di acquisto con i dati necessari;
e che l’integrazione della fattura di acquisto possa avvenire, in alternativa:
- materializzando la fattura elettronica di acquisto e indicando manualmente sopra di essa i dati necessari all’integrazione;
- producendo un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a SdI.
La conservazione digitale del documento non è obbligatoria, tranne nel caso in cui il documento venga prodotto solo in forma elettronica.
È pertanto auspicabile che sul punto l’Agenzia ritorni per confermare detta soluzione, che certamente viene incontro alle esigenze degli operatori senza comportare alcun pregiudizio alle esigenze erariali.
Divieto per le spese sanitarie
Al tema del divieto di emettere fatture in formato elettronico per le spese sanitarie (prescrizione invocata, lo si ricorda, da un documento del garante della privacy) la recente circolare n. 14/E/2019 ha dedicato l’intero paragrafo 2 nel quale vengono ripresi moltissimi dei chiarimenti già forniti in occasione di talune risposte a interpelli dei contribuenti e delle faq pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate.
Tuttavia, ciò che non è ancora stato spiegato è se in relazione al predetto divieto di fatturazione elettronica e quindi di obbligo di fatturazione cartacea, sussista o meno un collegamento con le prestazioni sanitarie esenti che conferiscono il diritto alla detrazione ai fini reddituali oppure se la nozione di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche recata dalla norma sia da intendersi in senso più ampio. Si evidenzia, infatti, che non tutte le prestazioni svolte in ambito “sanitario” godono dell’esenzione in quanto, certamente per le ipotesi definite dall’articolo 10 punto n 18 del D.P.R. 633/1972, tale trattamento è limitato alle prestazioni sanitarie il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone e ha carattere oggettivo, essendo correlata alla natura sanitaria delle prestazioni sanitarie. Al contrario, vi sono anche prestazioni, comunque gestite nell’ambito “sanitario”, che vanno gestite in regime di imponibilità ai fini Iva quali ad esempio, le prestazioni per corsi di formazione, i certificati legali fatti alle assicurazioni, le prestazioni non rivolte alla persona, come quelle rese da medici veterinari, le consulenze medico-legali riguardanti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra, le prestazioni di medici legali come consulenti tecnici quando devono quantificare il danno nelle controversie legali, o per quantificare premi assicurativi, le prestazioni rese da chiropratici.
Con riferimento alle prestazioni rese dai medici veterinari si segnala che di recente, con la risposta n. 15 del 30 aprile 2019 fornita in occasione di una consulenza giuridica, l’Agenzia delle entrate ha precisato che al divieto di fatturazione elettronica “non sfuggono le prestazioni rese dai medici veterinari che, laddove costituiscano oggetto di invio al sistema tessera sanitaria, non possono essere documentate con fattura elettronica tramite SdI”.
Su tali questioni, quindi, pur facendo tesoro delle molte indicazioni fornite, si attendono ulteriori chiarimenti ufficiali.
Tutto ciò premesso, riportiamo di seguito in forma di rappresentazione schematica, i principali chiarimenti ritenuti di maggiore interesse forniti con il recente documento di prassi.
I chiarimenti della circolare n. 14/E/2019
Argomento | Chiarimento |
Eccezioni all’obbligo di fatturazione elettronica (regola generale) | L’obbligo di emettere fattura, qualora prima non sussistente, non è venuto a esistenza per effetto dell’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019. Rimangono pertanto in vigore tutti gli esoneri e le modalità alternative di certificazione previste dalla normativa Iva |
Eccezioni oggettive | – rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche (articolo 2, D.M. 31 ottobre 1974);
– commercio di quotidiani, periodici e libri di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto Iva (articolo 1, comma 5, D.M. 9 aprile 1993) |
Rapporti tra associazioni in regime forfettario 398 | Nel caso di operazioni da documentare con fattura nei confronti di un altro soggetto che abbia parimenti esercitato l’opzione per il regime 398 l’emissione della fattura elettronica via SdI rimane necessariamente in capo al cedente/prestatore che vi può provvedere direttamente oppure avvalendosi di un terzo |
Nuova lettera g-bis), articolo 21, D.P.R. 633/1972 | Le fatture emesse dal 1° luglio 2019 devono indicare anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura |
Data effettuazione dell’operazione e data di emissione/trasmissione della fattura | Nella fattura elettronica la “data” del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione (effettuazione) anche se la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio avviene nei successivi giorni concessi dal Legislatore (12 secondo quanto prevista dalla conversione del Decreto Crescita) |
Fatture elettroniche differite | Nelle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale individuato nell’articolo 2, comma 5 ultimo periodo del D.Lgs. 127/2015, ovvero da un documento di trasporto (DDT) o altro idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell’ultima operazione |
Annotazione fatture emesse | Nel caso di fattura emessa/trasmessa successivamente alla data di effettuazione dell’operazione, nel caso di altre fatture immediate emesse nelle more, resta la piena libertà dei contribuenti su come ottemperare all’obbligo di annotazione (utilizzando, ad esempio, una specifica codifica che consenta l’imputazione corretta dell’imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo) |
Registrazione degli acquisti | Fermo restando che il venir meno dell’obbligo di numerazione progressiva lascia impregiudicata la possibilità, ove ciò risulti utile all’organizzazione imprenditoriale, di continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati, viene ricordato che la norma modificativa non ha soppresso, né modificato, l’ulteriore obbligo dettato dall’articolo 25 del decreto Iva, ossia di annotare in un apposito registro le fatture relative a tali acquisti e di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni |
Esonero tenuta registri Iva acquisti e vendite – soggetti in contabilità semplificata | – i soggetti in contabilità semplificata dovranno comunque annotare cronologicamente negli appositi registri i ricavi e le spese sostenute
– i soggetti in contabilità semplificata che hanno optato per il metodo della “registrazione” (comma 5, articolo 18, D.P.R. 600/1973) devono mantenere i registri iva acquisti e vendite |
Temporanea riduzione sanzioni per ritardata emissione/ trasmissione | Rimangono comunque interamente applicabili le sanzioni relative all’omesso versamento dell’Iva da parte del cedente o all’utilizzo di crediti non spettanti, nonché le sanzioni dettate dall’articolo 9, D.Lgs .471/1997 in tema di corretta tenuta e conservazione di scritture contabili, documenti e registri previsti dalla legge |
Esterometro | Viene confermato l’esonero per coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario |
Liquidazione imposta di bollo da parte dell’Agenzia delle entrate | Si precisa che tale servizio rappresenta un’agevolazione legata alle sole fatture elettroniche emesse via SdI, senza presunzione o vincolo di esaustività, risultando i contribuenti coinvolti tenuti alla verifica degli importi proposti, nonché alle integrazioni che si rendessero necessarie |
Conservazione/consultazione fatture elettroniche | – per chi ha aderito al servizio di consultazione delle fatture elettroniche sul sito web dell’agenzia saranno rese disponibili, sino alla fine del 2° anno successivo alla ricezione da parte del SdI, i file delle fatture elettroniche emesse e ricevute;
– per chi non ha aderito saranno disponibili i soli dati fattura fino al termine dell’8° anno successivo alla presentazione della dichiarazione di riferimento |
da euroconference – circolare mensile per l’impresa 07/2019 – www.euroconference.it