LA RILEVAZIONE CONTABILE DELLA QUOTA INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE

L’Inps con la Circolare n.82 del 23 aprile 2015 ha fornito delucidazioni in merito alla liquidazione della quota integrativa della retribuzione (QuIR) prevista in via sperimentale dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018 per i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano richiesto al datore di lavoro entro il 30 aprile 2015 la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (Tfr) sotto forma di integrazione della retribuzione mensile. La manifestazione di volontà da parte del lavoratore può essere esercitata anche in caso di conferimento del Tfr corrente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n.252/05. La norma prevede che l’integrazione richiesta venga liquidata mensilmente dal datore di lavoro in forma diretta, come quota integrativa della retribuzione (QuIR).

Le scelte che i lavoratori hanno potuto effettuare per il Trattamento di Fine Rapporto maturato dal 1° gennaio 2007 sono diverse a seconda che il datore di lavoro abbia più o meno di 50 dipendenti. In particolare, la scelta del dipendente è se accumulare il proprio Tfr in azienda e vederselo corrispondere al momento di cessazione del rapporto di lavoro (o in occasione di anticipi) ovvero destinarlo a forme di previdenza complementare.

La scelta di destinazione del Trattamento di Fine Rapporto

La gestione contabile del Trattamento di Fine Rapporto che il lavoratore sceglie di mantenere in azienda cambia a seconda del numero dei dipendenti impiegati dal datore di lavoro:

  • se l’azienda ha meno di 50 dipendenti ed il lavoratore sceglie di mantenere il Tfr in azienda, l’accantonamento annuo del Tfr avviene per competenza con l’obbligo di rivalutazione per il datore di lavoro del fondo Tfr già maturato negli anni precedenti;
  • se l’azienda ha almeno 50 dipendenti ed il lavoratore sceglie di mantenere il Tfr in azienda, è necessario versare al Fondo Tesoreria dello stato presso l’Inps entro il giorno 16 del mese successivo a quello del periodo di paga cui si riferisce la quota mensile maturata.

Qualora il dipendente, invece, scelga di aderire ai Fondi di previdenza complementare, a prescindere dal numero di lavoratori occupati dall’impresa, il datore di lavoro è tenuto a versare il Tfr maturando al Fondo di previdenza complementare.

Nonostante molte imprese con meno di 50 dipendenti contabilizzino la quota del Tfr che matura a favore dei dipendenti al termine dell’esercizio per l’intero anno, è consigliabile inserire il relativo valore mensilmente, al fine di avere la situazione riferita ai costi dell’esercizio costantemente aggiornata.

La contabilizzazione mensile diventa un obbligo per le imprese che devono devolvere il Tfr al Fondo di Tesoreria dell’Inps (imprese con almeno 50 dipendenti) in quanto il relativo versamento ha periodicità mensile. Anche nel caso di destinazione del Tfr ai fondi di previdenza complementare, avendo il versamento del debito verso il fondo di previdenza generalmente periodicità mensile o trimestrale, la contabilizzazione assieme al prospetto riepilogativo delle buste paga dei dipendenti.

 

La Quota Integrativa della Retribuzione

A decorrere dal 1° marzo 2015 i lavoratori dipendenti del settore privato, ad eccezione dei lavoratori domestici e di quelli del settore agricolo, hanno potuto richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto sotto forma di integrazione della retribuzione mensile. La Quota Integrativa della Retribuzione è pari alla misura della quota maturanda ai sensi dell’art.2120 cod.civ. e non è imponibile ai fini previdenziali (anche i lavoratori aderenti a forme pensionistiche complementari hanno potuto optare per la liquidazione della QuIR). Durante tutto il periodo di operatività della QuIR la scelta del lavoratore è irrevocabile.

 

La Legge di Stabilità per il 2015 ha, inoltre, previsto che le imprese con meno di 50 dipendenti, per fare fronte alla riduzione di liquidità conseguente all’esercizio dell’opzione da parte dei lavoratori, possono accedere ad un finanziamento erogato da uno degli istituti di credito aderenti all’accordo Abi del 20 marzo 2015: il datore di lavoro per accedere al finanziamento non deve essere tenuto al versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria dell’Inps. Il termine ultimo entro il quale il datore di lavoro mutuatario deve procedere al rimborso del finanziamento assistito da garanzia è il 30 ottobre 2018.

Nei confronti dei datori di lavoro che provvedono all’erogazione della QuIR con risorse proprie o mediante il ricorso al finanziamento (quest’ultimo concedibile solo a imprese con meno di 50 dipendenti che non versano il Tfr al Fondo di Tesoreria Inps) trova applicazione la misura compensativa dell’esonero dal versamento del contibuto al fondo di garanzia (generalmente lo 0,20% della retribuzione imponibile).

Esclusivamente a favore dei datori di lavoro che non accedono al finanziamento, trovano applicazione le ulteriori misure compensative fiscali e contributive di cui all’art.10, commi 1 e 3 D.Lgs. n.252/05:

  • la deduzione dal reddito di impresa del 4% dell’ammontare del Tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari ed al Fondo di Tesoreria dell’Inps (la percentuale è aumentata al 6% per le imprese con meno di 50 dipendenti);
  • la riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri, correlata al flusso di Tfr maturando conferito, secondo quanto stabilito dall’art.8 D.L. n.203/05.

Le scritture contabili

A partire dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di accesso al datore di lavoro (generalmente a partire dalle competenze di maggio 2015), ovvero del quarto mese successivo a quello di presentazione dell’istanza (competenze di agosto 2015) nel caso di datori di lavoro che ricorrono al finanziamento, l’erogazione della QuIR avverrà mensilmente. Per tutto il periodo di operatività sono sospesi il versamento delle quote di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps e alle forme pensionistiche complementari. L’adesione del dipendente alle forme pensionistiche complementari prosegue, però, sulla base della posizione individuale maturata nonché dell’eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

La Quota Integrativa della Retribuzione è da assoggettare a tassazione Irpef ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. La scrittura contabile delle retribuzioni del personale dipendente avviene mediante la contabilizzazione dei dati derivanti da un prospetto di riepilogo rilasciato assieme alle singole buste paga. Si esemplifica il prospetto riepilogativo del mese di maggio 2015, a fronte della istanza di liquidazione del Tfr in busta paga effettuata da due dipendenti e di assenza del finanziamento:

 

TIPOLOGIA IMPORTO DARE AVERE
COMPETENZE A CARICO DITTA Retribuzioni lorde

QuIR

Integrazione malattia

Contributi Inps

Contributi altri enti

€ 29.398,80

€ 550,00

€ 625,94

€ 8.526,66

€ 85,00

 

 

 

€ 8.526,66

€ 85,00

TRATTENUTE PREVIDENZIALI Contributi Inps € 2.748,38
TRATTENUTE FISCALI Ritenute Irpef dipendenti

Ritenuta Irpef QuIR

Add. Reg. Irpef

Add. Comunale Irpef

€ 5.191,14

€ 161,75

€ 141,20

€ 82,53

RETRIBUZIONI NETTE Retribuzioni nette da cedolini € 22.249,74

 

La QuIR verrà conteggiata come quota di costo per l’importo lordo di 550,00 euro, come debito per la trattenuta Irpef ordinaria per 161,75 euro e come debito per la quota netta pari a 388,25 euro per l’importo da liquidare ai due dipendenti assieme alla retribuzione netta:

 

31/05/2015 Diversi    a Diversi 39.186,40 39.186,40
 

Retribuzioni c/dipendenti (CE)

QuIR (CE)

Contributi c/Inps (CE)

Contributi c/altri enti (CE)

 

 

 

 

 

 

Inps c/contributi (SP)

Erario c/ritenute (SP)

Erario c/rit. Qu.I.R. (SP)

Inps c/contributi (SP)

Enti vari (SP)

Dipendenti c/retribuzioni (SP)

 

30.024,74

550,00

8.526,66

85,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.526,66

5.414,87

161,75

2.748,38

85,00

22.249,74

 

 

 

Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 06/2015 – www.euroconference.it