INTEGRAZIONI E CORREZIONI POSSIBILI ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2016

Il prossimo 30 settembre 2016, scade il termine per provvedere all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo di imposta 2015. Va, ricordato che la data del 30 settembre 2016 rappresenta anche il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2015 (sia unificata che in forma autonoma).

 Ulteriore documentazione relativa al 2015 per integrazione dichiarazioni

Se qualcuno fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al 2015 (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc.) in precedenza non consegnata, entro la scadenza del 30 settembre 2016 è possibile integrare le informazioni contenute nella dichiarazione Unico 2016, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.

Allo stesso modo, sarà possibile predisporre la dichiarazione per il 2015 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione.

Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires, Irap ed Iva non eseguiti per l’anno 2015, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione (30 settembre 2016) fruendo della sanzione ridotta ad 1/7 del 30% (pari al 4,29%), entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2016 (30 settembre 2017). Non sarà più possibile, però, fruire delle sanzioni ridotte previste con il ravvedimento operoso qualora sia constatata la violazione, qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche ovvero qualora siano iniziate altre attività di accertamento

Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti

Si ricorda, inoltre, che sempre entro il prossimo 30 settembre 2016 è possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Con riferimento al caso della integrazione a favore della dichiarazione (possibile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva), qualora il contribuente recuperi un onere deducibile o detraibile pagato nel 2014, potrà presentare il modello Unico 2015 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione Unico 2016 al fine di poter così recuperare lo stesso in compensazione tramite modello F24.

 Investimenti all’estero

Il quadro RW del modello Unico deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe). Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2015, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, ecc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, ecc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio.

 

Visto di conformità imposte dirette

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità.

L’apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti Irpef, Ires, Irap, da ritenute versate in eccesso e da imposte sostitutive e addizionali per importi superiori a 15.000 euro, formatisi nel periodo di imposta 2015. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per importi non eccedenti i 15.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all’apposizione del visto.

In caso di utilizzo in compensazione di crediti oltre il limite di 15.000 euro in mancanza del visto di conformità è applicabile, in capo al contribuente, la sanzione del 30% degli importi indebitamente compensati. L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli dal parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è, invece, punita in capo all’asseveratore con una sanzione amministrativa da 258 euro a 2.582 euro. Si ricorda, infine, che il soggetto che appone il visto è obbligato alla trasmissione telematica della dichiarazione, tranne l’ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione da parte del revisore contabile.

 

da euroconference – circolare mensile per l’impresa 09/2016 – www.euroconference.it