INTEGRAZIONI E CORREZIONI DICHIARAZIONI ENTRO IL 30 SETTEMBRE

Ricordiamo a tutti i Clienti che, il prossimo 30 settembre 2015, scade il termine per provvedere all’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo di imposta 2014. Entro tale data lo Studio provvederà, quindi, in qualità di intermediario abilitato, a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2014 già predisposte negli scorsi mesi. Va, infine, ricordato che la data del 30 settembre 2015 rappresenta anche il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2014 (sia unificata che in forma autonoma).

Ulteriore documentazione relativa al 2014 per integrazione dichiarazioni

Con la presente si intende ricordare alla gentile clientela che, nel caso in cui qualcuno fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al 2014 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 30 settembre 2015 è possibile integrare le informazioni contenute nella dichiarazione Unico 2015, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.

Allo stesso modo, sarà possibile predisporre la dichiarazione per il 2014 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione.

Laddove dalla integrazione o presentazione nei termini della dichiarazione dovessero emergere omessi o insufficienti versamenti (non effettuati quindi alle ordinarie scadenze di versamento), il contribuente potrà ridurre le relative sanzioni utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso così innovato dall’art.1, co. da 634 a 640 L. n.190/14.

Pertanto, qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires, Irap ed Iva non eseguiti nell’anno 2014 entro il termine del 30 settembre 2015, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione fruendo della sanzione ridotta ad 1/7 del 30% (pari al 4,29%) ai sensi dell’art.13, co.1, lett. b-bis) D.Lgs. n.472/97.

Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti

Si ricorda, inoltre, che sempre entro il prossimo 30 settembre 2015 è possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Con riferimento al caso della integrazione a favore della dichiarazione (possibile solo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva), qualora il contribuente recuperi un onere deducibile o detraibile pagato nel 2013, potrà presentare il modello Unico 2014 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione Unico 2015 al fine di poter così recuperare lo stesso in compensazione tramite modello F24.

Investimenti all’estero

Il quadro RW del modello Unico deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe). Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2014, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio.

Visto di conformità imposte dirette

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità.

L’apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendano utilizzare (o che abbiano utilizzato) crediti Irpef, Ires, Irap, da ritenute versate in eccesso e da imposte sostitutive e addizionali per importi superiori a 15.000 euro, formatisi nel periodo di imposta 2014. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per importi non eccedenti i 15.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all’apposizione del visto.

La Circolare n.28/E/14 fornisce per ciascuna tipologia di dichiarazione interessata una check list nella quale sono evidenziati i riscontri da porre in essere per l’apposizione del visto, precisando che gli stessi vanno considerati esemplificativi e non esaustivi e, quindi, ove necessario, vanno integrati dal soggetto che appone il visto in base allo specifico caso.

In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una sanzione del 30% ad ogni versamento effettuato in violazione delle prescrizioni. L’infedele attestazione dei controlli dal parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è invece punita con una sanzione che va da 258 a 2.582 euro.

Si ricorda, infine, che il soggetto che appone il visto è anche obbligato alla trasmissione telematica della dichiarazione, tranne l’ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione da parte del revisore contabile.

 

Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 09/2015 – www.euroconference.it