L’articolo 2, D.P.R. 322/1998 (così come modificato dall’articolo 4-bis, comma 2, D.L. 34/2019) stabilisce che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:
- dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- dai contribuenti assoggettati all’Ires, entro l’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Trattasi di un intervento strutturale, che non interessa solo il periodo di imposta 2018 ma anche i periodi di imposta seguenti. Cadendo il 30 novembre 2019 di sabato, il termine per la presentazione telematica della dichiarazione relativa al periodo di imposta 2018 (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) slitta al 2 dicembre 2019.
Si sottolinea che la modifica introdotta dal “Decreto Crescita” non interessa le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, etc.), i cui termini di invio telematico rimangono stabiliti dagli articoli 5 e 5-bis, D.P.R. 322/1998. |
L’ampliamento dei termini produce effetti per i ravvedimenti, le integrazioni e le correzioni delle dichiarazioni già predisposte.
Ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2018 per integrazione dichiarazioni
In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2018 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 2 dicembre 2019 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2019, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.
Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2018 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o tardiva (quest’ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione. Saranno ovviamente applicabili le sanzioni per i versamenti d’imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d’imposta.
Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires e Irap non eseguiti per l’anno 2018, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione (2 dicembre 2019); va comunque segnalato che oltre tale data le sanzioni saranno superiori, in quanto parametrate al ritardo di versamento. |
Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti
Si ricorda, inoltre, che entro il prossimo 2 dicembre 2019 sarà possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2016, potrà presentare il modello Redditi PF 2017 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione.
Si ricorda che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 193/2016 è possibile presentare una nuova dichiarazione a favore del contribuente anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Risulta di fatto riscritta la normativa in tema di dichiarazioni integrative, contenuta nell’articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998: secondo la novellata norma vige il principio della ritrattabilità della dichiarazione sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell’azione di accertamento, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso. |
Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.
Investimenti all’estero
Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all’Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e all’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti detenuti all’estero (Ivafe).
Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2018, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 2 dicembre 2019.
Visto di conformità imposte dirette
I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità.
L’apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo di imposta 2018. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per importi non eccedenti i 5.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all’apposizione del visto.
In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una sanzione del 30% ad ogni versamento effettuato in violazione di tale obbligo. L’infedele attestazione dei controlli da parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è invece punita con una sanzione pari alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione del 30%. Si ricorda, infine, che in generale il soggetto che appone il visto è anche obbligato alla trasmissione telematica della dichiarazione, tranne l’ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione da parte del revisore contabile. |
Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 10/2019 – www,euroconference.it