Il contribuente minimo che effettua una prestazione di commercio elettronico diretto (c.d. servizi di e-commerce) a un privato consumatore comunitario (c.d. B2C) deve assolvere l’Iva relativa all’operazione identificandosi nello Stato membro in cui il cliente è stabilito oppure, in alternativa, avvalendosi del regime Moss. Si ricorda che a decorrere dal 1° gennaio 2015 le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di privati consumatori sono soggette ad Iva nel paese ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza, con conseguente rilievo dell’operazione nel paese di destinazione della stessa. Pertanto, qualora un operatore nazionale presti un servizio di e-commerce diretto nei confronti di un committente non soggetto passivo d’imposta comunitario, egli tenuto ad assolvere l’Iva relativa all’operazione resa nello Stato membro del cliente. È possibile adempiere a tale onere identificandosi nel Paese Ue oppure, in alternativa, avvalendosi del regime Moss (MINI ONE STOP SHOP), come previsto dall’art.74-sexies del D.P.R. n.633/72.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.75, 28/08/2015)