La Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi da 2 a 8, L. 234/2021) ha introdotto alcune novità in materia Irpef e Irap, a valere sul periodo d’imposta 2022.
l’Agenzia delle Entrate attraverso la recente circolare n. 4/E/2022 ha esplicitato tutta una serie di chiarimenti
Novità Irpef
- Nuova articolazione delle aliquote Irpef, con modifica sia degli scaglioni di reddito (che passano da 5 a 4), sia delle aliquote attribuite ad alcuni di questi scaglioni
Si riporta la situazione applicabile dal 2022.
Scaglione | Aliquota |
Fino a 15.000 euro | 23% |
da 15.001 fino a 28.000 euro | 25% |
da 28.001 fino a 50.000 euro | 35% |
oltre 50.001 euro | 43% |
- Rimodulazione delle detrazioni per carichi di lavoro
Per il reddito di lavoro dipendente, gli interventi hanno portato a questa situazione:
Reddito complessivo | Misura della detrazione |
Reddito complessivo non superiore a 15.000 euro | 1.880 euro
(in ogni caso non inferiore a 690 euro o, se a tempo determinato, a 1.380 euro) |
Reddito complessivo superiore a 15.000 euro e fino a 28.000 euro | 1.910 + 1.190 X [(28.000 – reddito complessivo) / 13.000] |
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 1.910 X [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000] |
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro | Nessuna detrazione |
L’importo della detrazione va aumentato di 65 euro per i redditi complessivi superiori a 25.000 euro e fino a 35.000 euro.
L’Agenzia delle entrate precisa che, ai fini del calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, non vanno computati i giorni di assenza ingiustificata per violazione dell’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19.
Per il reddito da pensione, gli interventi hanno portato a questa situazione:
Reddito complessivo | Misura della detrazione |
Reddito complessivo non superiore a 8.500 euro | 1.955 euro (in ogni caso non inferiore a 713 euro) |
Reddito complessivo superiore a 8.500 euro e fino a 28.000 euro | 700 + 1.255 X [(28.000 – reddito complessivo) / 19.500] |
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 700 X [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000] |
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro | Nessuna detrazione |
L’importo della detrazione va aumentato di 50 euro per i redditi complessivi da 25.001 a 29.000 euro.
Per il reddito di lavoro autonomo e gli altri redditi (per i quali viene applicata la detrazione), gli interventi hanno portato a questa situazione:
Reddito complessivo | Misura della detrazione |
Reddito complessivo non superiore a 5.500 euro | 1.265 euro |
Reddito complessivo superiore a 5.500 euro e fino a 28.000 euro | 500 + 765 X [(28.000 – reddito complessivo) / 22.500] |
Reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro | 500 X [(50.000 – reddito complessivo) / 22.000] |
Reddito complessivo superiore a 50.000 euro | Nessuna detrazione |
L’importo della detrazione va aumentato di 50 euro per i redditi complessivi superiori a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.
Si ricorda che la presente detrazione, a differenza di quelle previste per i lavoratori dipendenti e per i titolari di redditi di pensione, non deve essere ragguagliata al periodo di svolgimento dell’attività e, pertanto, spetta a prescindere dal periodo di attività svolta nell’anno.
- Rimodulazione del trattamento integrativo (ossia il bonus di 100 euro mensili che viene riconosciuto quando non si supera un determinato limite reddituale).
In particolare viene ridotta da 28.000 euro a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale in linea generale il trattamento integrativo non spetta; per i redditi superiori il trattamento integrativo spetta a determinate condizioni. L’attribuzione avviene quindi con i seguenti presupposti:
- nell’ipotesi in cui il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro, il bonus spetta qualora vi sia “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare pari a 1.200 euro;
- nell’ipotesi in cui il reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, il bonus spetta qualora vi sia, oltre al requisito di cui al precedente punto, anche “incapienza” dell’imposta lorda determinata secondo le regole ordinarie, rispetto a determinate detrazioni; in tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare:
- pari alla differenza tra la somma delle suindicate detrazioni d’imposta e l’imposta lorda;
- comunque non superiore a 1.200 euro annui.
Viene poi soppressa l’ulteriore detrazione per i redditi compresi tra 28.001 e 40.000 euro.
L’Agenzia delle entrate precisa che il trattamento integrativo va riconosciuto dai sostituti d’imposta in via automatica, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei sostituiti, sulla base dei dati in proprio possesso. Il sostituto d’imposta non procede all’erogazione del trattamento integrativo nel caso in cui il lavoratore abbia espressamente formulato una richiesta in tal senso
Tale trattamento va attribuito dai sostituti d’imposta ripartendone i relativi importi sulle retribuzioni relative a prestazioni rese a decorrere dal 1° gennaio 2022 e verificandone in sede di conguaglio la relativa spettanza (il recupero in sede di conguaglio viene rateizzato qualora l’importo superi i 60 euro).
I contribuenti aventi diritto al trattamento integrativo, le cui remunerazioni sono erogate da un soggetto che non è sostituto d’imposta, possono richiedere il predetto beneficio nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento.
L’Agenzia delle entrate ricorda inoltre che:
- la nuova disciplina ha riflessi anche sulle addizionali regionali e comunali Irpef, per cui sono stati prorogati i termini a favore degli enti locali per approvare le modifiche ai regolamenti;
- qualora i sostituti non siano stati in grado di applicare tempestivamente le nuove disposizioni, possono operare entro aprile un conguaglio a far valere sulle retribuzioni del primo trimestre;
- le nuove disposizioni vanno valutate tenendo conto del nuovo assegno unico universale (AUU) che a decorrere dal 1° marzo 2022 sostituisce le detrazioni per figli a carico.
Novità Irap
La Legge di Bilancio stabilisce che l’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) non è dovuta, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (quindi tale esonero non opera per il 2021, quindi nei prossimi mesi occorrerà presentare la relativa dichiarazione per liquidare il saldo), dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni.
Si tratta di una previsione di estremo interesse per imprese e professionisti che operano in forma individuale, che quindi potranno evitare il versamento Irap, indipendentemente da ogni valutazione circa l’autonoma organizzazione della propria attività.
Nella circolare n. 4/E/2022 l’Agenzia delle entrate precisa che, considerata la natura di impresa individuale, non sono soggette ad Irap né l’impresa familiare, né l’azienda coniugale non gestita in forma societaria.
Al contrario, nell’ambio professionale, rimangono soggetti ad Irap i contribuenti che svolgono la propria attività in forma associata.
da euroconference: circolare mensile per l’impresa – 3/2022 –