GESTIONE DELLE LETTERE DI INTENTO

Già dal periodo di imposta 2015 sono cambiate le regole per gli esportatori abituali che intendono acquistare beni o servizi senza dovere corrispondere l’Iva al proprio fornitore:

  • la dichiarazione di intento viene generata con apposito software e spedita telematicamente dall’esportatore abituale (quindi colui che intende acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva, in quanto munito di plafond) all’Agenzia delle entrate;
  • l’Agenzia delle entrate trasmette apposita ricevuta all’esportatore abituale;
  • l’esportatore abituale invia al proprio fornitore la lettera di intento unitamente alla ricevuta dell’Agenzia delle entrate;
  • il fornitore verifica su apposita piattaforma del sito delle entrate la correttezza della lettera di intento e provvede ad effettuare la fornitura del bene o la prestazione di servizio non applicando l’Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972.

L’emissione della lettera di intento

Diversamente dal passato (fino al 31 dicembre 2014), non si rende più necessaria la formalizzazione cartacea della lettera di intento. Infatti, la procedura predisposta dall’Agenzia delle entrate (ed, ovviamente, le utility delle varie case di software) genera direttamente il file telematico da spedire all’Agenzia e da stampare per il proprio fornitore.

L’indicazione dei dati anagrafici appare sostanzialmente di immediata comprensione.

Trattandosi di lettera di intento emessa da una società, vanno indicati i dati del legale rappresentante o altro soggetto abilitato a firmare il modello.

La descrizione della tipologia di operazione richiesta (acquisto interno o importazione), l’anno di riferimento, la tipologia di acquisto (bene o servizio), così come la tipologia di esenzione richiesta (singola operazione, operazioni sino alla concorrenza di un determinato importo, operazioni in un certo lasso temporale) ricalcano le precedenti abitudini di compilazione della “vecchia” dichiarazione di intento.

La sezione relativa al destinatario si può sostanzialmente suddividere in due parti:

  • quella relativa alle importazioni, in cui sarà sufficiente barrare la casella “dogana”;
  • quella relativa ad altri operatori residenti, in cui si devono dettagliare le informazioni anagrafiche del fornitore, comprensive del codice fiscale (dato non sempre presente nell’anagrafica aziendale e che non sempre coincide con la partita Iva).

Il fatto che venga inviata una lettera di intento ad un soggetto con il quale non si porranno in essere operazioni nel corso dell’anno 2016, non determinerà più alcun disturbo in capo all’ipotetico fornitore, per il semplice fatto che quest’ultimo non sarà più tenuto ad alcun adempimento.

In sede di invio della lettera di intento, l’Agenzia delle entrate vuole conoscere:

  • il tipo di plafond utilizzato (fisso o mobile);
  • la genesi dello stesso plafond.

In merito alla genesi del plafond bisogna distinguere due casi:

  • ove, alla data dell’invio della lettera di intento, sia già stata presentata la dichiarazione Iva dell’anno precedente (nel nostro caso, anno 2015), sarà sufficiente barrare la casella (1) del rigo A2, in quanto l’Agenzia dispone già delle informazioni;
  • ove, invece, la dichiarazione annuale non sia stata ancora presentata, si dovrà barrare una (o più) delle successive caselle (da 2 a 5) per indicare la tipologia delle operazioni poste in essere nel 2015, che hanno generato plafond.

La dichiarazione può essere trasmessa:

  • direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle entrate,
  • oppure tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione,

utilizzando il software, denominato “dichiarazione d’intento”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni è tenuto a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti.

L’intermediario è tenuto a consegnare al dichiarante una copia:

  • della dichiarazione trasmessa
  • e della ricevuta di presentazione della comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle entrate riceve i dati e, da quel momento, potranno essere effettuate le forniture in sospensione di imposta.

Infatti, si dovrà poi:

  • attendere la ricevuta telematica;
  • inviare la lettera di intento (senza la stampa del quadro “A” relativo al plafond) e la ricevuta stessa in forma cartacea al fornitore.

La ricezione della lettera di intento da parte del fornitore

Il fornitore, prima di porre in essere la fornitura, avrà cura di verificare sul sito dell’Agenzia delle entrate la correttezza e l’esistenza del documento cartaceo ricevuto, sfruttando l’apposita utilità presente sul sito dell’Agenzia:

  1. dal sito dell’Agenzia scegliere la sezione “servizi on line” in alto a destra;
  2. selezionare l’opzione “servizi fiscali”;
  3. selezionare l’opzione “verifica ricevuta dichiarazione di intento”;
  4. si apre una videata nella quale è sufficiente inserire i dati richiesti, desumibili anche dalla ricevuta (tra cui il codice fiscale del dichiarante);
  5. nell’apposita casella “codice di sicurezza” va copiata la scritta che compare a video ed è possibile effettuare la verifica;
  6. è consigliabile (ma non obbligatorio) provvedere alla stampa dell’esito del controllo.

La procedura delineata appare molto importante, in quanto consente al fornitore di evitare possibili contestazioni in fase di emissione di una fattura senza addebito dell’Iva. Per le successive forniture in corso d’anno, è inutile ripetere il controllo, in quanto l’esportatore abituale non è più chiamato ad effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle entrate, nel cui archivio resterà memorizzata l’originaria lettera di intento. Ciò accadrà anche nel caso di revoca, in relazione alla quale si riceverà unicamente la comunicazione cartacea dal proprio cliente, senza che nulla risulti all’anagrafe tributaria (l’onere di provare la revoca – in forma scritta – grava sull’esportatore abituale).

Il fornitore può effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi senza Iva solo dopo aver:

  • ricevuto la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta di presentazione all’Agenzia delle entrate, consegnategli dall’esportatore abituale;
  • riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle entrate da parte dell’esportatore abituale.

Il fornitore deve tenere l’apposito registro delle dichiarazioni d’intento e dovrà riepilogare nel quadro VI della dichiarazione Iva annuale le dichiarazioni d’intento ricevute.

 

 

Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 01/2016 – www.euroconference.it