1 Premessa
La L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) ha disposto l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 2019.
Attualmente, infatti, l’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico è previsto esclusivamente per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica amministrazione.
L’art. 1 co. 909 e ss. della L. 205/2017, modificando il DLgs. 127/2015, ha previsto, con decorrenza dall’1.1.2019, l’obbligo di fatturazione elettronica per la generalità delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, nonché nei confronti di privati consumatori.
Inoltre, il medesimo obbligo viene introdotto in via anticipata, dall’1.7.2018, per alcune tipologie di operazioni effettuate in settori particolarmente soggetti al rischio di frode (settore dei carburanti e settore dei subappalti pubblici).
In attuazione del nuovo obbligo, le regole di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche sono state definite con il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, che ha approvato le relative specifiche tecniche.
2 ambito applicativo
A partire dall’1.1.2019, devono essere documentate mediante fattura elettronica, a norma dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti ovvero identificati ai fini IVA in Italia. Sono dunque compresi nell’ambito di applicazione del nuovo obbligo anche:
- le stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri;
- i soggetti esteri identificati ai fini IVA in Italia direttamente, ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72, ovvero mediante rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17 co. 3 del DPR 633/72.
L’obbligo riguarda sia le operazioni effettuate verso soggetti passivi IVA, sia le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori (ove soggette all’obbligo di fatturazione ex art. 21 del DPR 633/72).
2.1 Operazioni con l’estero
Restano escluse dall’obbligo in argomento le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti esteri, ossia verso soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati ai fini IVA in Italia.
Tali operazioni potranno continuare ad essere documentate, alternativamente, mediante fattura cartacea o elettronica e, nella generalità dei casi, saranno oggetto della nuova comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere, introdotta con decorrenza dal 2019 dalla stessa legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 della L. 205/2017).
2.2 contribuenti “minimi” e “forfetari”
Sono espressamente esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti passivi IVA che si avvalgono:
- del regime di vantaggio ex 27 del DL 98/2011;
- del regime forfetario ex 1 co. 54-89 della L. 190/2014.
2.3 cessioni di carburanti e subappalti pubblici
Ai sensi dell’art. 1 co. 917 della L. 205/2017, l’obbligo di emettere fattura in formato elettronico ai sensi del DLgs. 127/2015 entra in vigore in via anticipata, dall’1.7.2018, per le seguenti tipologie di operazioni:
- cessioni di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori, effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA (per le cessioni effettuate verso privati vige l’esonero dall’obbligo di certificazione fiscale ai sensi dell’art. 2 co. 1 lett. b) del DPR 696/96);
- le operazioni effettuate da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture stipulati con Pubbliche amministrazioni.
Per quanto riguarda, invece, le operazioni effettuate nell’ambito dei subappalti pubblici a partire dall’1.7.2018, si precisa che l’obbligo di emettere la fattura elettronica trova applicazione esclusivamente per i rapporti “diretti” tra il soggetto titolare del contratto di appalto e i soggetti di cui questi si avvale per la relativa esecuzione, con esclusione dei rapporti intercorrenti tra questi ultimi e soggetti terzi.
Resta fermo l’obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni effettuate dal soggetto titolare del contratto di appalto nei confronti della Pubblica amministrazione appaltante, attualmente previsto in forza del DM 3.4.2013 n. 55 (provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 e circ. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 8).
Inoltre, le fatture elettroniche emesse dai subappaltatori e subcontraenti in forza del nuovo obbligo dovranno riportare lo stesso Codice Identificativo di Gara (CIG) e lo stesso Codice Unitario di Progetto (CUP) riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’Amministrazione pubblica.
3 definizione di “fattura elettronica”
Il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 definisce la “fattura elettronica” come un documento informatico:
- emesso in formato strutturato XML (eXtensible Markup Language);
- conforme alle specifiche tecniche approvate dallo stesso provvedimento;
- trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI);
- recapitato dal SdI al soggetto ricevente.
Il file della fattura non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.
In mancanza di tali requisiti, la fattura si considera non emessa.
4 Contenuto della fattura elettronica
In base a quanto disposto dal provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, la fattura elettronica riporta:
- gli elementi obbligatori di cui all’art. 21 o 21-bis del DPR 633/72 (a seconda che si tratti di una fattura ordinaria o semplificata), in quanto elementi fiscalmente rilevanti;
- le informazioni obbligatorie indicate nelle specifiche tecniche allegate allo stesso provvedimento;
- eventuali informazioni facoltative, previste dalle stesse specifiche tecniche, volte ad agevolare la gestione digitalizzata dei flussi di fatturazione.
4.1 fatture elettroniche verso la Pubblica amministrazione
Il provv. 30.4.2018 n. 89757 disciplina le regole di emissione e trasmissione delle fatture elettroniche ai fini del nuovo obbligo di cui al DLgs. 127/2015. Per le fatture emesse nei confronti della Pubblica amministrazione, dunque, continuano ad applicarsi le regole di cui al DM 3.4.2013 n. 55.
4.2 Note di variazione e autofatture
Le regole tecniche individuate per l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche valgono anche per le note di variazione emesse ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 e per le autofatture emesse ai sensi dell’art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97.
In tal caso, occorrerà indicare nel file della fattura la specifica tipologia di documento (“nota di credito” o “nota di debito”, ovvero “autofattura”).
Si precisa che le richieste di variazioni avanzate dal cessionario o committente nei confronti del cedente o prestatore non sono gestite tramite il SdI.
4.3 Dati obbligatori ai fini fiscali
Ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, la fattura ordinaria deve contenere i seguenti dati:
- data di emissione del documento;
- numero progressivo del documento;
- dati del cedente o prestatore (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome in caso di persona fisica, residenza o domicilio, numero di partita IVA, ed eventualmente i dati del rappresentante fiscale o della stabile organizzazione in Italia);
- dati del cessionario o committente (ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome in caso di persona fisica, residenza o domicilio del soggetto, numero di partita IVA o codice fiscale, ed eventualmente i dati del rappresentante fiscale o della stabile organizzazione in Italia);
- natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione;
- corrispettivo e altri dati necessari alla determinazione della base imponibile;
- aliquota IVA;
- ammontare imponibile;
- ammontare dell’imposta;
- le specifiche indicazioni previste in caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi;
- eventuale indicazione che la fattura è emessa da un terzo per conto del cedente o prestatore.
In caso di fattura semplificata, emessa ai sensi dell’art. 21-bis del DPR 633/72, è sufficiente che fra i dati del cessionario o committente sia indicata la partita IVA ovvero il codice fiscale di quest’ultimo.
4.4 Dati obbligatori per la trasmissione sul SdI
All’interno del file fattura è necessario riportare le ulteriori informazioni obbligatorie previste dalle specifiche tecniche allegate al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, ancorché non previste dagli artt. 21 e 21-bis del DPR 633/72. Fra queste si menzionano, a titolo esemplificativo, le informazioni riguardanti:
- il tipo di documento emesso (distinguendo tra fattura, parcella, autofattura, acconto o anticipo su fattura o parcella, nota di credito o nota di debito);
- il regime fiscale applicato dal cedente o prestatore (es. regime ordinario, regime forfetario, regime dell’editoria, IVA per cassa, ecc.);
- l’eventuale applicazione della ritenuta, dell’imposta di bollo e della cassa previdenziale;
- i dati del documento di trasporto emesso in caso di fatturazione differita;
- la natura dell’operazione ove l’imposta non sia indicata in fattura (operazione esclusa, esente, non imponibile, ecc.);
- l’identificativo fiscale del soggetto trasmittente;
- il numero progressivo attribuito dal soggetto trasmittente al file per l’invio al Sistema di Interscambio.
4.5 Dati facoltativi
Per consentire una più agevole gestione digitalizzata dei flussi attivi e passivi di fatturazione, il tracciato della fattura elettronica approvata con il provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757 permette l’indicazione di ulteriori dati facoltativi, come i dati relativi alla tipologia di beni e servizi ceduti ovvero funzionali alle esigenze informative proprie dei rapporti tra fornitore e cliente.
È infatti possibile indicare, ad esempio:
- i dati relativi all’ordine di acquisto;
- i dati relativi al trasporto dei beni;
- i dati per il pagamento.
5 predisposizione della fattura
Al fine di agevolare gli operatori nella predisposizione del file fattura in formato XML, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione alcuni servizi gratuiti.
In particolare, la fattura potrà essere predisposta mediante:
- una procedura web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (accessibile con le credenziali Entratel/Fisconline, Carta Nazionale Servizi e SPID);
- un’applicazione per dispositivi mobili (accessibile mediante le credenziali Entratel/Fisconline);
- un software specifico rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e installabile su PC.
Resta ferma la possibilità di ricorrere ai software di mercato, purché compatibili con le specifiche tecniche allegate al provv. 30.4.2018 n. 89757.
6 Trasmissione della fattura elettronica
La fattura elettronica deve essere trasmessa e ricevuta mediante il Sistema di Interscambio (SdI). Ciò significa che:
- il soggetto trasmittente invia il documento elettronico al SdI mediante appositi canali;
- il SdI recapita la fattura al destinatario, il quale può riceverla dotandosi a sua volta di un apposito canale di ricezione, ovvero acquisendola su un’apposita area autenticata del sito dell’Agenzia delle Entrate laddove non abbia attivato altro canale di ricezione.
È ammessa la trasmissione sia di fatture singole, sia di un lotto di più fatture.
6.1 Soggetto trasmittente
La fattura elettronica è trasmessa al Sistema di Interscambio:
- dal soggetto obbligato a emetterla ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72;
- da un intermediario che agisce per conto del soggetto obbligato all’emissione e che può essere anche un soggetto diverso dagli intermediari abilitati individuati dall’art. 3 del DPR 322/98.
In quest’ultimo caso occorre indicare nella fattura i dati del soggetto incaricato.
Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del soggetto passivo.
6.2 Modalità di trasmissione
La fattura elettronica può essere trasmessa al SdI utilizzando:
- i servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (procedura web e “app” utilizzabili anche per la predisposizione del file fattura);
- la posta elettronica certificata (PEC);
- gli specifici canali di colloquio con il Sistema di Interscambio, ossia:
- un sistema di cooperazione applicativa su rete Internet con servizio esposto tramite modello web service;
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
L’attivazione di questi ultimi canali risulta più onerosa rispetto all’attivazione degli altri strumenti menzionati e implica un preventivo processo di accreditamento al Sistema di Interscambio per impostare le regole tecniche di colloquio tra l’infrastruttura informatica del soggetto trasmittente e il SdI (si veda il sito www.fatturapa.gov.it).
Al termine del processo di accreditamento, che può richiedere anche alcuni mesi di tempo, viene rilasciato il codice destinatario (ossia un codice di 7 cifre) associato al canale telematico attivato.
6.3 Termini di trasmissione
Ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, la fattura è emessa al momento di effettuazione dell’operazione, determinato a norma dell’art. 6 del DPR 633/72, ossia in corrispondenza della consegna o spedizione dei beni ovvero del pagamento del corrispettivo (fatte salve le ipotesi di fatturazione differita ex art. 21 co. 4 del DPR 633/72).
Conformemente a tale disposizione, ai fini del nuovo obbligo di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, la fattura deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio al momento di effettuazione dell’operazione (cfr. risposte Agenzia delle Entrate al Videoforum organizzato dalla stampa specializzata in data 24.5.2018).
Se la fattura non è scartata dal SdI, essa si considera emessa e la data di emissione cui fare riferimento ai fini dell’individuazione del termine di esigibilità dell’imposta è la data riportata sulla fattura (provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757).
6.4 Controlli del SdI
Per ogni fattura elettronica o lotto di fatture ricevuti, il SdI effettua specifici controlli riguardanti ad esempio:
- le dimensioni del file;
- la compilazione dei campi obbligatori della fattura (come la valorizzazione del campo “partita IVA” o “codice fiscale” fra i dati del cessionario o committente o la presenza del numero progressivo della fattura);
- la validità di alcuni dati (viene verificata, ad esempio, la validità della partita IVA indicata, verificandone la presenza nella banca dati dell’Anagrafe tributaria, sempre che si tratti di una partita IVA italiana);
- la coerenza dei dati riportati (come la coerenza tra i dati relativi alla base imponibile, all’imposta, all’aliquota e alla natura dell’operazione).
Firma digitale
Sebbene l’apposizione della firma digitale sulla fattura non sia obbligatoria, il soggetto passivo IVA potrebbe ritenerla opportuna al fine di garantire l’autenticità del documento. Tuttavia, se essa risulta presente, il SdI effettua il controllo sulla validità del relativo certificato e, in caso di esito negativo, il file viene scartato.
6.5 ricevuta di consegna
Se i controlli hanno esito positivo e la fattura viene correttamente recapitata o messa a disposizione, viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta di consegna, contenente anche la data di ricezione da parte del destinatario.
Se i controlli hanno esito positivo ma, per cause tecniche, la fattura non è recapitata all’indirizzo telematico indicato sul documento, viene rilasciata una ricevuta che attesta l’impossibilità del recapito. Tuttavia, come verrà illustrato nei successivi paragrafi, anche in questo caso la fattura si intende emessa ed è resa disponibile al cessionario o committente.
Le ricevute sono inviate sul canale telematico attraverso cui il SdI ha ricevuto il file.
6.6 scarto della fattura
Se i controlli hanno esito negativo viene inviata, entro 5 giorni dalla trasmissione, una ricevuta di scarto sul canale telematico attraverso cui il SdI ha ricevuto il file.
In tal caso, la fattura si considera non emessa.
Tuttavia, secondo quanto chiarito nel corso del Videoforum del 24.5.2018, a seguito dello scarto il soggetto ha 5 giorni di tempo per inviare al SdI la fattura elettronica corretta senza incorrere nella violazione dell’art. 6 del DPR 633/72, posto che la data di trasmissione è nota al SdI.
Se la fattura risulta scartata e non è stato effettuato alcun invio correttivo, la stessa si intende non emessa. Pertanto, se il cedente o prestatore ha effettuato la registrazione contabile della fattura, è tenuto ad effettuare una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza che sia necessario emettere alcuna nota di variazione sul SdI.
Il cessionario o committente, invece, potrà regolarizzare l’operazione ai sensi dell’art. 6 co. 8 lett. a) e b) del DLgs. 471/97 trasmettendo un’autofattura al SdI.
L’invio al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’art. 6 co. 8 lett. a) del DLgs. 471/97, di presentazione dell’autofattura in formato analogico all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
7 recapito della fattura
La fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio viene successivamente recapitata dal sistema medesimo al destinatario indicato sul documento. Il recapito avviene secondo modalità differenti a seconda del canale di ricezione attivato dal destinatario.
7.1 Soggetto ricevente
La fattura elettronica può essere recapitata dal Sistema di Interscambio:
- al cessionario o committente;
- a un intermediario che agisce per conto del cessionario o committente e che può essere anche un soggetto diverso dagli intermediari abilitati individuati dall’art. 3 del DPR 322/98.
7.2 Modalità di recapito
I canali utilizzabili per la trasmissione delle fatture non sono i medesimi utilizzabili per la ricezione delle stesse.
Il destinatario della fattura può ricevere il documento elettronico mediante:
- un sistema di posta elettronica certificata (PEC);
- uno degli specifici canali di colloquio con il Sistema di Interscambio, preventivamente accreditato, ossia:
- un sistema di cooperazione applicativa su rete Internet con servizio esposto tramite modello web service;
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.
Nel primo caso, se il cessionario o committente comunica l’indirizzo PEC al cedente o prestatore, questi (o il relativo intermediario) indica nel campo “codice destinatario” della fattura il codice convenzionale “0000000” e nel campo “PEC Destinatario” l’indirizzo PEC.
Nel secondo caso, se il cessionario o committente comunica il codice di 7 cifre al cedente o prestatore, questi (o il relativo intermediario) inserisce tale codice nel campo “codice destinatario” della fattura senza compilare il campo “PEC Destinatario”.
Registrazione dell’indirizzo telematico
I soggetti passivi IVA possono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’indirizzo telematico (indirizzo PEC o codice destinatario) presso il quale intendono ricevere le fatture elettroniche, registrando tale indirizzo mediante un apposito servizio che verrà reso disponibile dalla stessa Agenzia.
In caso di registrazione, le fatture saranno sempre recapitate all’indirizzo pre-registrato indipendentemente dal valore indicato dal soggetto trasmittente nel campo “codice destinatario” o “PEC Destinatario” nella fattura. È fatto salvo il caso di mancato recapito per cause tecniche.
La registrazione può essere effettuata anche per il tramite di intermediari abilitati ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, appositamente delegati dal soggetto passivo mediante le funzionalità disponibili sul sito web dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante presentazione di un apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia stessa.
Mancato recapito per cause tecniche
Laddove i canali di recapito sopra menzionati non siano disponibili per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio, se la casella di posta elettronica certificata è piena o non attiva ovvero il canale telematico non è attivo):
- la fattura viene messa a disposizione in un’apposita area riservata al cessionario o committente del sito web dell’Agenzia delle Entrate;
- il SdI comunica tale informazione al soggetto trasmittente;
- il cedente o prestatore dà comunicazione tempestiva della disponibilità della fattura al cessionario o committente (anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica del documento);
- il SdI mette a disposizione del cedente o prestatore un duplicato informatico della fattura elettronica nell’area riservata a quest’ultimo.
Al momento in cui il cessionario o committente prende visione della fattura nell’area autenticata, il SdI ne dà comunicazione al soggetto trasmittente.
La fattura viene resa disponibile con le medesime modalità anche nell’ipotesi in cui il cessionario o committente, pur avendo attivato un canale telematico di ricezione, non ha comunicato il relativo indirizzo al soggetto trasmittente.
Fatture verso privati consumatori
Se la fattura viene emessa nei confronti di privati consumatori, ossia nei confronti di soggetti che non hanno attivato né una PEC, né uno degli altri canali telematici per la ricezione delle fatture, il campo “codice destinatario” viene valorizzato con il codice convenzionale “0000000” e fra i dati del cessionario o committente non è riportato un numero di partita IVA, ma esclusivamente il codice fiscale del destinatario.
Il SdI, di conseguenza, mette a disposizione:
- la fattura elettronica sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata al soggetto ricevente;
- un duplicato informatico della fattura elettronica nell’area riservata del cedente o prestatore.
In caso di operazioni verso privati consumatori sussiste comunque l’obbligo, per il cedente o prestatore, di consegnare direttamente al cliente finale una copia informatica o analogica della fattura, anche se quest’ultimo può rinunciarvi.
Contestualmente, il cedente o prestatore comunica che il documento elettronico è messo a disposizione dal SdI nell’area riservata.
Fatture verso soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario
Se la fattura viene emessa nei confronti di soggetti passivi IVA che si avvalgono:
- del regime di vantaggio ex DL 98/2011,
- o del regime forfetario ex 190/2014,
- o del regime speciale di esonero per i produttori agricoli di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72,
le modalità di messa a disposizione del documento sono analoghe a quelle previste per le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori.
Anche in tal caso, il campo “codice destinatario” viene valorizzato con il codice convenzionale “0000000” e il SdI mette a disposizione:
- la fattura elettronica sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata al cessionario o committente;
- un duplicato informatico della fattura elettronica nell’area riservata del cedente o prestatore.
Il cedente o prestatore è tenuto a comunicare al cessionario o committente che l’originale della fattura elettronica è disponibile nell’apposita area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura.
Destinatario della fattura |
Indirizzamento | Modalità di ricezione | Obblighi del cedente/prestatore |
Soggetto passivo IVA che ha comunicato un indirizzo PEC | Codice destinatario convenzionale “0000000” e indicazione dell’indirizzo PEC | Casella PEC | – |
Soggetto passivo IVA che ha comunicato un codice destinatario | Codice destinatario relativo a un sistema di colloquio con il SdI | Canale di ricezione prescelto (web service/FTP) | – |
Soggetto passivo IVA che ha utilizzato il servizio di pre-registrazione dell’indirizzo telematico | Irrilevanza della compilazione dei campi per l’indirizzamento della fattura | Casella PEC o altro canale di ricezione pre-registrato | – |
Soggetto passivo IVA che non ha comunicato alcun indirizzo telematico (e non ha utilizzato il servizio di pre-registrazione) | Codice destinatario convenzionale (“0000000”) | Area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate | Comunicazione al destinatario che la fattura è disponibile nell’area riservata |
Privato consumatore | Codice destinatario convenzionale (“0000000”)
Fra i dati anagrafici del destinatario è indicato soltanto il codice fiscale |
Area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate | Consegna diretta al cliente della copia informatica o analogica della fattura (il cliente può rinunciare alla copia)
Comunicazione al destinatario che la fattura è disponibile nell’area riservata |
Soggetti in regimi agevolati |
Codice destinatario convenzionale (“0000000”) | Area riservata sul sito web dell’Agenzia delle Entrate | Comunicazione al destinatario che la fattura è disponibile nell’area riservata |
Fatture nei confronti di soggetti esteri
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le fatture emesse verso soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati ai fini IVA in Italia, ancorché non soggette all’obbligo di cui all’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, possono essere inviate al SdI. In tal caso, il campo “codice destinatario” della fattura viene valorizzato con il codice “XXXXXXX”.
I dati delle fatture così “trasformate” si intenderanno già acquisiti dall’Agenzia delle Entrate ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere introdotta dalla legge di bilancio 2018.
Non è ammessa, invece, la trasmissione al SdI delle fatture ricevute da soggetti esteri, per cui queste ultime dovranno comunque essere oggetto della suddetta comunicazione (cfr. risposte Agenzia delle Entrate fornite in occasione del Videoforum del 24.5.2018).
8 Momento di ricezione della fattura
La determinazione del momento di ricezione della fattura elettronica varia a seconda della tipologia di destinatario e delle modalità di recapito.
La data di ricezione coincide con:
- la data attestata dai canali telematici utilizzati per la ricezione (PEC o canali di colloquio con il SdI);
- la data di presa visione del documento elettronico nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, se:
- il soggetto ricevente non ha attivato alcun canale telematico per la ricezione;
- il soggetto ricevente ha attivato uno dei canali di ricezione ma il recapito sullo stesso canale non è stato possibile per cause tecniche;
- la data di messa a disposizione del documento nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, se il destinatario è un privato consumatore, un soggetto che si avvale del regime di vantaggio o del regime forfetario, ovvero un produttore agricolo in regime di esonero ex 34 co. 6 del DPR 633/72.
A partire da tale data decorrono, per i soggetti passivi IVA, i termini per l’esercizio della detrazione (provv. 30.4.2018 n. 89757).
9 Servizi web per la gestione della fattura elettronica
L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione degli operatori alcuni servizi web gratuiti per agevolare la gestione del processo di fatturazione elettronica.
Come anticipato, verranno resi disponibili i seguenti servizi:
- un software installabile su PC per la predisposizione del file fattura;
- una procedura web e una “app” per dispositivi mobili ai fini della predisposizione e trasmissione dei file fattura;
- un servizio per la registrazione del canale e dell’indirizzo telematico scelti per la ricezione delle fatture elettroniche.
A questi si aggiungono:
- un servizio web per generare un QR-Code contenente i dati di fatturazione e l’indirizzo telematico del cessionario o committente, nonché un’applicazione mobile (per ambienti IOS e Android) per la lettura del QR-Code e l’acquisizione automatica dei dati necessari all’emissione della fattura;
- un servizio per la ricerca, la consultazione e l’acquisizione delle fatture transitate sul SdI all’interno di un’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate (le fatture saranno disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI);
- altri servizi web informativi, di assistenza e sperimentazione del processo di fatturazione elettronica.
10 Consultazione delle fatture
L’Agenzia delle Entrate renderà disponibile gratuitamente un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI all’interno di un’area riservata del proprio sito.
Le fatture e i relativi duplicati informatici saranno disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI e accessibili (mediante le credenziali Entratel/Fisconline, Carta Nazionale Servizi e SPID) da parte dei soggetti passivi IVA ovvero degli intermediari abilitati ex art. 3 co. 3 del DPR 322/98, appositamente delegati dai soggetti passivi.
11 Conservazione delle fatture
Le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72.
In attuazione dell’art. 1 co. 6-bis del DLgs. 127/2015, i soggetti passivi IVA potranno usufruire di un servizio di conservazione elettronica delle fatture (conforme al DPCM 3.12.2013), previa adesione ad un apposito accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate.
Il servizio sarà utilizzabile:
- dai soggetti passivi IVA residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia;
- dai relativi intermediari appositamente delegati, anche diversi da quelli di cui all’art. 3 co. 3 del DPR 322/98.
Il servizio garantisce la conservazione elettronica, ai sensi del DM 17.6.2014, per le fatture e le note di variazione emesse e ricevute attraverso il SdI.
CIRCOLARI EUTEKNE PER LA CLIENTELA – nr. 23 – 11 giugno 2018