DETRAZIONE IRPEF/IRES 65%: NO INVIO TELEMATICO

L’articolo 12 del D.Lgs. n.175/14 ha soppresso l’obbligo di invio telematico all’Agenzia delle Entrate per i lavori ammessi alla detrazione energetica Irpef/Ires del 65% che proseguono per più periodi di imposta. La comunicazione doveva essere inoltrata entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese, ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese erano state sostenute.

La comunicazione doveva essere inviata quando erano state sostenute delle spese in un periodo di imposta ed i lavori proseguivano anche nel periodo di imposta successivo (con sostenimento della spesa agevolata in parte in un periodo di imposta e in parte in quello successivo). La soppressione dell’obbligo riguarda:

  • i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguono nel 2015;
  • i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, per le spese sostenute nel periodo di imposta rispetto al quale il termine di 90 giorni scada a decorrere dal 13 dicembre 2014.

La Circolare n.31/E del 30 dicembre 2014 ha chiarito che si ritengono non applicabili le sanzioni per l’omesso o irregolare invio della comunicazione telematica, commesse prima del 13 dicembre 2014, per le quali alla medesima data non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo.

 

Si evidenzia che l’adempimento abrogato in esame non sostituisce in alcun modo l’invio obbligatorio consistente nella trasmissione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito web http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/, dei dati relativi agli interventi realizzati (si tratta, infatti, di due adempimenti diversi). Ove il contribuente ometta di inviare all’Enea la documentazione richiesta, può comunque fruire della c.d. “remissione in bonis” prevista dall’art.2 D.L. n.16/12, versando la sanzione prevista e provvedendo all’invio della documentazione in un primo momento omessa. Il termine per fruire della remissione in bonis ed inviare la documentazione omessa è il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva alla scadenza del 90° giorno dalla fine lavori. In caso di mancato invio all’Enea entro questo ultimo termine verrà perso il diritto alla fruizione della detrazione Irpef/Ires del 65%.

 

 

 

Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 03/2015 – www.euroconference.it