DALL’AGENZIA NUOVI CHIARIMENTI PER I “COMPRO ORO”

Il D.Lgs. 92/2017 e il successivo D.M. 14 maggio 2018 hanno introdotto numerose novità nel campo dei “compro oro”.

Il decreto legislativo citato ha introdotto l’obbligo di iscrizione dei soggetti in commento nel Registro dei Compro Oro, obbligo che a sua volta può essere eseguito solo qualora il richiedente sia in possesso di apposita licenza per l’attività di vendita di oggetti preziosi.

Il successivo decreto ministeriale invece ha:

  • definito le modalità attuative del citato registro,
  • previsto il rispetto degli obblighi di antiriciclaggio della clientela,
  • istituito il limite di utilizzo del contante (che deve essere inferiore a 500 euro)
  • la tracciabilità delle operazioni da eseguirsi attraverso l’utilizzo di un c/c dedicato e la creazione di una scheda di rendicontazione per ogni operazione.

Lo scorso mese il Mef ha pubblicato due faq contenenti due chiarimenti sui temi precedentemente trattati che qui si riportano:

Pagamento di importo superiore al limite in contanti svolto parzialmente in contanti e in parte con mezzi tracciati A fronte di un’operazione di compro oro d’importo pari o superiore a 500 euro, è possibile effettuare/ricevere il pagamento in contanti fino all’importo di 499,99 euro e, per il rimanente importo, con mezzi tracciabili (ad esempio assegno o carta di credito). Tale modalità di pagamento dell’operazione compro oro dovrà essere annotata sulla scheda relativa all’operazione
Obblighi a cui soggiacciono gli operatori professionali in oro laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioiellerie al fine esclusivo di fonderli Gli operatori professionali in oro che svolgono o intendano svolgere l’attività di compro oro sono tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori compro oro. Per le finalità di piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e di prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per scopi illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di attività illecite, non rileva, ai fini dell’applicazione del menzionato obbligo di iscrizione, la circostanza che l’acquisto di oggetti preziosi usati sia effettuato al fine esclusivo di fonderli. Pertanto sono tenuti all’iscrizione nel registro gli operatori professionali in oro anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioielliere al fine esclusivo di fondere tali oggetti

da euroconference – circolare mensile per l’impresa 05/2019 – www.euroconference.it