L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in risposta ad un interpello specificando che nel caso di conservazione in modalità elettronica delle fatture, il contribuente non è tenuto a comunicare mediante il modello AA7/10 o AA9/12 all’Agenzia delle Entrate il nominativo del conservatore, qualora soggetto diverso dal depositario delle scritture contabili, purché in caso di accesso i verificatori siano messi nelle condizioni di visionare presso la sede del contribuente ovvero del depositario la documentazione fiscale che garantisce l’autenticità ed integrità delle fatture elettroniche. Gli estremi identificativi del soggetto che si occupa della conservazione decennale sono già presenti nel manuale della conservazione. È, pertanto, sufficiente in tali casi la comunicazione mediante il modello Unico con la compilazione del rigo RS140, codice 1.
(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.81, 25/09/2015)