COMPENSAZIONE E RIMBORSI CREDITI IVA – VISTO DI CONFORMITA’

Con la risoluzione n. 103 del 28 luglio 2017 l’Agenzia delle entrate ha precisato che il plafond di 5.000 euro previsto per la compensazione libera dei crediti Iva trimestrali va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali chiesti in compensazione nei trimestri precedenti.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, la necessità di apporre il visto di conformità (o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo) con l’attestazione dei requisiti patrimoniali sussiste nei casi di richieste di rimborso di importo superiore a 30.000 euro effettuate per lo stesso periodo di imposta.

In prossimità del prossimo 31 ottobre, termine ultimo di presentazione del modello TR relativo al terzo trimestre 2017, si riepilogano di seguito le regole da seguire per la corretta apposizione del visto di conformità, sia in relazione ai rimborsi che alle compensazioni orizzontali del relativo credito.

 

La richiesta di compensazione orizzontale del credito Iva del terzo trimestre 2017

L’utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale è consentito dopo la presentazione telematica del modello Iva TR dal quale emerge, con le seguenti regole:

Importo Da quando il credito è utilizzabile
Credito fino a 5.000 euro Dal giorno di presentazione telematica
Credito superiore a 5.000 euro Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica

I contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva trimestrale per importi superiori a 5.000 euro annui hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), D.Lgs. 241/1997 ovvero la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito. In caso di invio telematico del modello Iva TR senza l’apposizione del visto di conformità/sottoscrizione organo di controllo i sistemi telematici dell’Agenzia delle entrate scarteranno gli F24 presentati con compensazioni orizzontali di crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro. È possibile presentare un modello Iva TR integrativo munito del visto/sottoscrizione organo di controllo non presente nel primo invio, barrando la casella “modifica istanza precedente”.

Il limite di 5.000 euro va calcolato tenendo conto dei crediti trimestrali richiesti in compensazione orizzontale in tutto l’anno (quindi, sommando gli importi chiesti in compensazione anche nei due trimestri precedenti).

Per quanto riguarda la correlazione tra i crediti Iva trimestrali e il credito Iva derivante dalla dichiarazione Iva annuale l’Agenzia delle entrate (circolare n. 16/2011) ha chiarito che il credito Iva derivante da dichiarazione Iva annuale e i crediti Iva derivanti dai modello Iva TR relativi allo stesso anno non interferiscono tra di loro: al raggiungimento della soglia riferita al credito Iva annuale non concorrono le eventuali compensazioni orizzontali di crediti Iva relativi ai primi tre trimestri dello stesso anno.

Per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva derivante dalla presentazione della dichiarazione Iva 2018, l’utilizzo fino alla soglia di 5.000 euro è consentito già dal 1° gennaio 2018, mentre l’utilizzo per importi superiori a 5.000 euro può essere effettuato solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione Iva 2018, con l’obbligo di apposizione del visto di conformità/sottoscrizione organo di controllo. Si ricorda, in questa sede, che il prossimo modello di dichiarazione Iva 2018 relativo all’anno d’imposta 2017 dovrà essere presentato entro il nuovo termine del 30 aprile 2018.

 

La richiesta di rimborso del credito Iva del terzo trimestre 2017

Il rimborso del credito Iva trimestrale avviene mediante la presentazione telematica del modello Iva TR dal quale emerge, con le seguenti regole:

Importo Modalità di richiesta
Credito fino a 30.000 euro Rimborsabile senza altri adempimenti e senza garanzia
Credito superiore a 30.000 euro Al fine di evitare la produzione della garanzia, l’Istanza trimestrale deve contenere visto di conformità o sottoscrizione organo di controllo e una attestazione di determinati requisiti patrimoniali. L’obbligo di presentare la garanzia sussiste solo in specifiche situazioni di “rischio” individuate dal Legislatore.

Per il rimborso di crediti Iva eccedenti l’importo di 30.000 euro il contribuente (che non rientra in una delle situazioni di “rischio”) può evitare di presentare apposita garanzia se:

  • fa apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione dell’organo di controllo alternativa);
  • attesta, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendere nell’apposito quadro TD, l’esistenza di determinati requisiti patrimoniali (la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, vanno conservati da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle entrate).

L’Agenzia delle entrate ha affermato (circolare n. 32/2014) che il limite di 30.000 euro va calcolato tenendo conto di tutti i crediti trimestrali richiesti a rimborso (quindi, con riferimento al TR del terzo trimestre 2017, occorre sommare gli importi chiesti a rimborso anche nei due trimestri precedenti e verificare, al fine dell’apposizione del visto di conformità/sottoscrizione organo di controllo, che la somma dei rimborsi richiesti riferiti al periodo di imposta 2017 sia superiore a 30.000 euro).

In relazione alla successiva richiesta di rimborso da effettuare in dichiarazione annuale va poi tenuto presente che, contrariamente a quanto accade per le compensazioni orizzontali, l’eventuale richiesta di rimborso Iva presentata in sede di dichiarazione Iva 2018 deve soggiacere anch’essa alla verifica del limite dei 30.000 euro, considerando quindi anche gli eventuali crediti Iva chiesti a rimborso nei primi 3 trimestri del 2017.

 

Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 10/2017 – www.euroconference.it