CHIARIMENTI IN TEMA DI OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Dopo che il MEF con il decreto dello scorso 10 maggio, e in vista della parziale decorrenza dell’obbligo già a partire dallo scorso 1° luglio 2019 (per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro), ha individuato le fattispecie di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, nel corso del mese di giugno con diverse risposte a interpelli la stessa Agenzia delle entrate, ma anche Assonime con la circolare n. 14/2019, hanno fornito ulteriori chiarimenti sul tema.

Inoltre, con una previsione contenuta nella legge di conversione del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), già commentata dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 15/E del 29 giugno 2019, è stata prevista, con riferimento ai tempi di trasmissione dei corrispettivi giornalieri a cui sono tenuti i predetti soggetti per il 2° semestre 2019, una moratoria dei termini senza applicazioni di sanzioni.

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Sono 3 le risposte che l’Agenzia delle entrate ha fornito nel corso del mese di giugno ad altrettanti interpelli sul tema della trasmissione telematica dei corrispettivi.

Con la risposta n. 198 del 19 giugno 2019 l’Agenzia delle entrate chiarisce gli obblighi per chi effettua prestazioni di e-commerce indiretto. In particolare nel documento viene affermato che “Le disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non inficiano, tuttavia, le regole generali in tema di Iva e i chiarimenti già forniti in passato (cfr. risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009), secondo cui se l’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto – in quanto la transazione commerciale avviene online – la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, lettera oo), D.P.R. 696/1996, che esonera l’operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente”. Pertanto, i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano a essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24, D.P.R. 633/1973, ferma l’istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse.

Con la risposta n. 201 del 21 giugno 2019 l’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni sul tema della anticipazione volontaria dei tempi di decorrenza dell’obbligo, argomento già affrontato nella precedente risposta n. 139 del 14 maggio 2019. In detto ultimo documento è stato chiarito che “laddove il contribuente voglia (…) su base volontaria, mettere in servizio i registratori telematici prima del 1° luglio 2019, potrà conseguentemente procedere alla memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri nel rispetto dell’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, nonché del citato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 ottobre 2016 che vi ha dato attuazione”. Ma la precisazione più interessante riguarda le conseguenze di detta scelta. Conclude infatti l’agenzia che “…. per lo stesso soggetto passivo d’imposta, non saranno ammissibili certificazioni dei corrispettivi giornalieri effettuate in forma promiscua – ossia in parte ex articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 e in parte tramite scontrino/ricevuta fiscale (ad esempio, in ragione dei diversi punti vendita) – né, sino al 1° luglio 2019, la memorizzazione e l’invio telematico dei dati potranno ritenersi sostitutivi degli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto Iva, come espressamente previsto dallo stesso articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015”.

Di conseguenza, nel caso di unico soggetto passivo Iva con più punti vendita, la possibilità di una sostituzione dei registratori di cassa con quelli telematici deve avvenire contestualmente per tutti i punti vendita.

Con la risposta n. 209 del 26 giugno 2019 l’Agenzia delle entrate ribadisce quanto già affermato in precedenza con la risoluzione n. 47/E del 8 maggio 2019 a proposito del criterio con il quale determinare la misura del volume d’affari ai fini della decorrenza anticipata dell’obbligo per quanti, nell’anno 2018, hanno superato il limite dei 400.000 euro. Diversamente da quanto chiedeva il contribuente (e cioè considerare solamente le operazioni documentate a mezzo scontrino e/o ricevuta fiscale) l’Agenzia delle entrate precisa che, in sintonia con quanto afferma l’articolo 20 del Decreto Iva che definisce appunto tale grandezza, “Per volume d’affari del contribuente s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26 …. Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d’imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del Decreto Iva, sia altre attività soggette a fatturazione)”. Viene nella sostanza ribadito il consolidato principio della “unicità” del volume d’affari.

 

La novità del Decreto Crescita convertito

Con l’articolo 12-quinquies del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), introdotto in sede di conversione in legge del provvedimento, vengono apportate modifiche all’articolo 2, D.Lgs. 127/2015 in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. In particolare viene sostituito il comma 6-ter (la precedente versione di tale comma prevedeva l’emanazione di un D.M. che per le operazioni effettuate in determinate zone con scarsa o assente connettività internet permettesse di continuare a fare ricorso a scontrini e ricevute fiscali) ora prevede quanto segue:

  • i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (determinata secondo le regole generali previste dall’articolo 6 del Decreto Iva);
  • restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998;
  • nei primi 6 mesi di vigenza dell’obbligo, e quindi per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019 per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume di affari superiore a 400.000 euro e per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020 per tutti gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 (sono quelle dettate dall’articolo 6, comma 3 e articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997 per le violazioni in tema di scontrino e ricevuta fiscale) non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Con la recente circolare n. 15/E del 29 giugno scorso l’Agenzia delle entrate è intervenuta sulle recenti modifiche affermando che per quanti “non abbiamo ancora la disponibilità di un registratore telematico …. gli stessi potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali” e che “a tal fine, saranno individuate modalità telematiche con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione”.

 

da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 07/2019 – www.euroconference.it