Con Provvedimento direttoriale del 25 agosto 2015 l’Agenzia delle Entrate ha approvato una nuova versione del modello Intra 12, utilizzabile a partire dal 1° ottobre 2015, aggiornando la precedente versione approvata con Provvedimento del 16 aprile 2010.
Il richiamato modello va in generale utilizzato dagli enti non commerciali non soggetti passivi ai fini Iva e dai produttori agricoli esonerati per la dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari. Si tratta, quindi, di soggetti che ordinariamente non sono tenuti ad alcun adempimento ai fini Iva ma che per talune fattispecie debbono comunque assumere il ruolo di debitori d’imposta.
Nella dichiarazione Intra 12, da presentarsi entro la fine di ciascun mese in via telematica, i soggetti interessati devono infatti riportare:
- gli acquisti intracomunitari di beni per i quali essi sono tenuti al versamento dell’imposta: si tratta delle ipotesi di superamento della soglia annua dei 10.000 euro o nel caso di opzione per la tassazione in Italia di tali acquisti, come previsto e disciplinato dall’art.38, co.5, lett. c) D.L. n.331/93;
- gli acquisti di beni e servizi imponibili in Italia effettuati presso fornitori e committenti esteri (sia Ue che extraUe) in relazione ai quali l’imposta è dovuta dagli acquirenti con il meccanismo del reverse charge ai sensi dell’art.17, co.2 d.P.R. n.633/72.
Va altresì tenuto presente che debbono compilare e presentare tale modello anche gli enti non commerciali che svolgono attività commerciale, relativamente agli acquisti di qualsiasi importo effettuati nella propria sfera istituzionale.
Con riferimento alle novità introdotte dal nuovo modello, per certi versi marginali, si segnala la soppressione della indicazione dell’ufficio competente, della indicazione della residenza estera del dichiarante, nonché un sostanziale allineamento delle istruzioni alle tempistiche dell’adempimento come ridefinite dalla L. n.228/12 secondo la quale la presentazione del modello Intra 12 deve essere effettuata entro la fine di ciascun mese indicando l’ammontare degli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente (va ricordato, infatti, che anteriormente alle modifiche apportate dalla L. n.228/12 la dichiarazione Intra 12 andava presentata con riferimento agli acquisti registrati nel mese precedente).
Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 09/2015 – www.euroconference.it