l’Istituto Nazionale di Previdenza ha commentato le novità in vigore dal 1° gennaio 2017 inerenti le aliquote contributive per gli artigiani e commercianti e per gli iscritti alla gestione separata.
Artigiani e commercianti
L’articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere il 24%.
Applicando tali indicazioni risulta che per il 2017 le aliquote contributive artigiani e commercianti sono pari al 23,55%. |
Per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla aliquota del 23,55% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Vige la riduzione del 3% rispetto alle aliquote ordinarie per i coadiuvanti/coadiutori di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).
Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l’anno 2017 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 76.872 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1°gennaio 1996 e pari a 100.324 euro per gli altri.
Il contributo minimale per il 2017 risulta essere:
Artigiani | Commercianti | |
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 3.668,99 (3.661,55 IVS + 7,44 maternità) | 3.682,99 (3.675,55 IVS + 7,44 maternità |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 3.202,55 (3.195,11 IVS + 7,44 maternità) | 3.216,55 (3.209,11 IVS + 7,44 maternità) |
Il contributo 2017 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2017, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.548 euro in base alla seguente ripartizione:
scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a 46.123,00 | 23,55 % | 23,64 % |
da 46.123,00 | 24,55 %* | 24,64 %* | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a 46.123,00 | 20,55 % | 20,64 % |
da 46.123,00 | 21,55 %* | 21,64 %* |
Altra riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell’Inps.
I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2016 e degli acconti per il periodo di imposta 2017 sono cambiati a fronte della nuova scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Unico:
- l’eventuale saldo per il 2016 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2017 devono essere versati entro il 30 giugno 2017 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2017 deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2017 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2017, 21 agosto 2017, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018.
Gestione separata Inps
L’articolo 1, comma 165, L. 232/2016 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25% (a cui va aggiunto lo 0,72%). Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota contributiva è confermata al 24%.
Le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell’Inps sono le seguenti:
2016 | 2017 | ||
Non pensionato o non iscritto ad altra gestione pensionistica | Titolare di partita Iva | 27,72% | 25,72% |
Non titolare di partita Iva | 31,72% | 32,72% | |
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica | 24% | 24% |
Il massimale di reddito per l’anno 2017 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 100.324 euro. Il minimale di reddito per l’anno 2017 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.548 euro.
Il contributo alla gestione separata va versato all’Inps con il modello F24:
Professionisti | con il meccanismo degli acconti (80% dei contributi dell’anno precedente) e del saldo, negli stessi termini previsti per i versamenti derivanti dal modello Unico, ed è a completo carico del professionista (fatta salva la possibilità di rivalersi in fattura per il 4% nei confronti dei clienti) | |
Collaboratori | dal committente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso. È per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore |
Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 02/2017 – www.euroconference.it