ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2016 ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Alla fine di gennaio, l’INPS ha reso note le aliquote contributive per l’anno 2016 di Artigiani ed Esercenti attività commerciali.

Si ricorda che è ormai da qualche anno che l’INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi per il pagamento dei contributi dovuti: queste informazioni devono essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, sul sito INPS, nel proprio Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, dove è anche possibile stampare il modello F24 per effettuare i pagamenti.

Tornando alle aliquote, anche nel 2016 è continuato il graduale aumento iniziato nel 2012 e che dovrebbe continuare sino al 2018, quando l’aliquota si assesterà al 24%.

Per il 2016, le aliquote dovute sono le seguenti:

 

  Artigiani Commercianti
Titolari (di qualunque età), coadiuvanti/coadiutori che hanno compiuto 21 anni di età 23,10% 23,19%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni 20,10% 20,19%

 

I commercianti versano lo 0,09%, fino al 2018, in più per finanziare l’indennizzo per la cessazione dell’attività.

La riduzione contributiva per coadiuvanti/coadiutori si applica sino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni.

Per i soggetti con età anagrafica superiore ai 65 anni, pensionati presso la gestione artigiani e commercianti INPS, si applica una riduzione del 50% dei contributi.

Anche per il 2016, il reddito minimo preso a riferimento per calcolare i contributi “fissi” dovuti (indipendentemente se il reddito effettivo sia stato inferiore a quello minimale di riferimento) è di Euro 15.548.

Pertanto il contributo minimale dovuto, comprensivo del contributo di maternità pari ad Euro 7,44, sarà:

  Artigiani Commercianti
Titolari (di qualunque età), coadiuvanti/coadiutori che hanno compiuto 21 anni di età E. 3599,03 E. 3.613,02
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore a 21 anni E. 3.132,59 E. 3.146,58

Per i periodi di attività inferiori all’anno, il contributo andrà rapportato ai mesi, considerando per intero quello di inizio/fine dell’attività.

Per la quota di reddito eccedente il minimale, si dovranno versare i contributi “a percentuale”.

Questi si calcolano applicando le aliquote sopra esposte sul reddito che eccede Euro 15.548 e sino al limite di reddito di Euro 46.123, mentre sul reddito da Euro 46.123,01 al massimale annuo di Euro 76.872 (per i soggetti iscritti alla gestione INPS al 31/12/1995 o con anzianità contributiva a tale data) oppure di Euro 100.324 (per gli iscritti dal 1/01/1996), le aliquote contributive sono aumentate di un punto percentuale.

Si ricorda che se il lavoratore si avvale di uno o più collaboratori, i contributi che eccedono il minimale sono calcolati sulla quota di reddito attribuita a ciascuno.

In ultimo si rammentano le scadenze di versamento che sono:

– per i contributi minimali (o fissi):

16/05/2016

22/08/2016

16/11/2016

16/02/2017

– per i contributi eccedenti il minimale relativi al 2016, questi verranno calcolati sulla totalità dei redditi di impresa del 2016, da dichiarare nel 2017 ed il saldo verrà versato, al netto degli eventuali acconti calcolati sul reddito 2015 e versati nel 2016 con le imposte dirette, con la scadenza del saldo delle imposte dirette 2016.