L’AMMORTAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Il Mef, nella Risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-09541 del 22 settembre 2016 ha ribadito l’orientamento già espresso dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 36/2013 in merito ai coefficienti di ammortamento da applicare agli impianti fotovoltaici.

In vista della prossima chiusura dei bilanci dell’esercizio 2016, si riepilogano le regole per la corretta individuazione e contabilizzazione del costo di acquisto e delle quote di ammortamento degli impianti installati a “terra” e degli impianti installati sul tetto dell’edificio.

L’orientamento dell’Agenzia delle entrate e la posizione dell’AIDC

L’Agenzia delle entrate si è espressa relativamente al coefficiente di ammortamento degli impianti fotovoltaici dapprima con la circolare n. 46/2007 e, successivamente, con la circolare n. 36/2013.

Con la circolare n. 46/2007 era stata individuata la natura di bene mobile dell’impianto fotovoltaico, a cui era applicabile il coefficiente di ammortamento del 9%. Successivamente, con la circolare n. 36/2013, facendo salvi i comportamenti tenuti nei precedenti esercizi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’individuazione dell’impianto come bene mobile o immobile non si presta ad una univoca interpretazione ai fini fiscali, ma va effettuata sulla base della relativa rilevanza catastale:

  • per gli impianti installati a “terra” (tipicamente che insistono su terreni) il bene è normalmente qualificato come immobile strumentale (classificabile nelle categorie catastali D/1 o D/10), con deduzione dell’ammortamento applicando l’aliquota del 4% (quali fabbricati destinati all’industria);
  • per gli impianti installati sul tetto dell’edificio (tipicamente il capannone o il laboratorio), il bene è qualificato come bene immobile se incrementa il valore capitale o la redditività del bene in cui è inserito di almeno il 15% (nel qual caso è necessario provvedere alla variazione della rendita), ovvero come bene mobile se non si verifica la descritta condizione. Nel caso in cui l’impianto sia qualificato come bene immobile (anche se non accatastato autonomamente), la deduzione dell’ammortamento avviene con l’aliquota del 4%. Nel caso in cui l’impianto sia qualificato come bene mobile, la deduzione dell’ammortamento avviene con l’aliquota del 9%.

 

La posizione espressa dall’Amministrazione finanziaria deve essere valutata anche in relazione al trattamento contabile previsto dal Principio contabile nazionale. In tal caso, il documento Oic 16 prevede che il valore degli impianti complessi, quali quelli atti alla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, deve essere scomposto in base alla natura delle relative componenti alle quali l’ammortamento va applicato separatamente se caratterizzate da una vita utile diversa (criterio del c.d. “component approach”).

La recente Norma di Comportamento n. 197 del 18 luglio 2016 dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti, traendo spunto dal documento Oic 16, ha evidenziato come gli impianti fotovoltaici siano esposti agli eventi atmosferici, con la conseguenza che alcune componenti, aventi un maggiore periodo di deperimento, vadano ammortizzate con il coefficiente del 4%, mentre altre componenti degli impianti fotovoltaici, la cui identificazione deriva dall’analisi della modalità con la quale svolgono la loro funzione essenziale, rappresentata dalla produzione dell’energia elettrica, vadano ammortizzate con il coefficiente del 9%. Pertanto, a parere dell’Aidc, già nella fase dell’iscrizione contabile il valore della complessa struttura degli impianti di produzione di energia elettrica deve essere scomposto per componenti secondo natura, ammortizzabilità e durata utile, con l’eccezione dei casi in cui ciò non sia praticabile o significativo.

La risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-09541 del 22 settembre 2016

A seguito della pubblicazione della Norma di Comportamento dell’Aidc, è stato richiesto al Ministro dell’Economia e delle Finanze se fosse opportuno adottare un apposito provvedimento volto a disporre che l’aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici ed eolici fissi sia pari al 9%, anche qualora gli impianti si qualifichino come fabbricati ancorati al suolo.

Il testo della Risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-09541 del 22 settembre 2016 evidenzia che poiché il D.M. 31 dicembre 1988 (Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni) non contempla uno specifico coefficiente di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, si rende applicabile il principio secondo cui occorre fare riferimento ai coefficienti previsti per i beni appartenenti ad altri settori produttivi che presentano caratteristiche similari dal punto di vista del loro impiego e della loro vita utile. In tale ottica, è stato previsto:

  • il coefficiente di ammortamento del 9% ai soli impianti fotovoltaici qualificabili come beni mobili in quanto equiparabili alle centrali termoelettriche;
  • il coefficiente di ammortamento del 4%, previsto per i fabbricati destinati all’industria, agli impianti fotovoltaici qualificabili come beni immobili.

L’eventuale riconoscimento di un’aliquota indifferenziata del 9% comporterebbe effetti negativi di gettito, sia per la circostanza che l’aliquota di ammortamento viene in alcuni casi incrementata, sia per il fatto che tutti i nuovi impianti fotovoltaici beneficerebbero del c.d. superammortamento. La risposta all’interrogazione rileva, inoltre, che in futuro saranno necessariamente affrontati sia il tema della divergenza tra la normativa civilistica e la normativa fiscale sia il tema dell’applicazione del superammortamento di cui all’articolo 1, comma 91-94, L. 208/2015 agli impianti fotovoltaici installati dal 15 ottobre 2015 in poi.

 

da euroconference – circolare mensile per l’impresa 11/2016 – www. euroconference.it