LAVORO ACCESSORIO MEDIANTE VOUCHER

 

A decorrere dall’8 ottobre 2016, in virtù di quanto previsto dal c.d. correttivo Jobs Act (D.Lgs. 185/2016) è in vigore il nuovo obbligo di comunicazione preventiva alla DTL in caso di utilizzo del lavoro accessorio mediante voucher, da effettuarsi entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.

Prima di entrare nel merito delle novità apportate, si coglie l’occasione per riepilogare le condizioni di legittimità per l’utilizzo del lavoro accessorio.

Con tale definizione si intende l’insieme di prestazioni lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) per anno civile. Se il committente è imprenditore o professionista, per ciascuno lavoratore è possibile utilizzare prestazioni accessorie nel limite di 2.000 euro, sempre per anno civile.

Inoltre, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

In agricoltura vige una specifica regolamentazione. Il lavoro mediante voucher, sempre nei limiti reddituali indicati, è ammissibile solo per:

  1. attività lavorative di natura occasionale, rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale, effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;
  2. attività agricole svolte a favore di soggetti di cui all’articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Non vi sono, oltre alle limitazioni reddituali sopra elencate, ulteriori condizioni generali di legittimità legate al tipo di attività o al vincolo gerarchico o organizzativo: non importa se le prestazioni richiedano una direzione tipica del lavoro subordinato ovvero siano funzionali esclusivamente alla realizzazione di un risultato tipico delle prestazioni di lavoro autonomo, l’importante è non superare le soglie reddituali.

Vi è solo un divieto a cui prestare attenzione: la normativa di riferimento (articolo 48, D.Lgs. 81/2015) esclude il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non ancora emanato nonostante il termine previsto fosse sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015. In assenza di specificazioni, è opportuna prudenza evitando assolutamente l’utilizzo dei voucher in appalti dove le prestazioni sono rese presso il committente.

La nuova comunicazione preventiva

A seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 185/2016, a decorrere dall’8 ottobre 2016 è in vigore la nuova comunicazione preventiva alla DTL, da effettuarsi almeno 60 minuti prima della prestazione di lavoro accessorio.

La novella normativa prevede infatti che, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.

Al momento dell’entrata in vigore, non sono state emanate circolari esplicative sulla materia, quanto mai necessarie visto che non si conosceva né l’indirizzo mail né l’sms a cui inviare la comunicazione. In questa fase di confusione – l’inapplicabilità operativa si accompagnava a una piena vigenza, in quanto il decreto del Ministero era una mera facoltà e non una condizione per l’entrata in vigore – molte DTL hanno comunque richiesto la comunicazione mediante invio a indirizzi mail istituzionali delle singole sedi, altre hanno sospeso l’operatività della comunicazione a una circolare esplicativa del Ministero del lavoro.

Soltanto con la circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, emanata 9 giorni dopo l’entrata in vigore dell’obbligo, sono state emanate le prime lacunose indicazioni da parte del nuovo soggetto che sostituisce in molte funzioni amministrative il Ministero del lavoro.

La circolare prevede che tutti gli imprenditori, agricoli e non agricoli, e i professionisti, per attivare una prestazione di lavoro accessorio, devono obbligatoriamente procedere all’invio di un’e-mail, anche non certificata, a uno dei nuovi indirizzi appositamente creati, in base alla sede territoriale competente.

L’indirizzo e-mail è strutturato nella forma voucher XXXX@ispettorato.gov.it, dove le XXXX stanno a indicare la Provincia competente per territorio rispetto alla prestazione che si andrà a utilizzare.

L’oggetto indicato nell’e-mail deve contenere almeno il codice fiscale e la ragione sociale del datore di lavoro, dati che poi devono essere riportati anche all’interno dell’e-mail stessa.

Non è prevista la possibilità di inserire allegati di alcun tipo.

Inoltre, gli imprenditori non agricoli e i professionisti, nell’e-mail, devono riportare, quali elementi minimi obbligatori:

  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo della prestazione;
  • il giorno di inizio della prestazione;
  • l’ora di inizio e di fine della prestazione;

Nel caso di imprenditori agricoli, nella comunicazione devono essere inseriti:

  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo della prestazione;
  • la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni.

È opportuno ribadire che la nuova procedura si affianca e non sostituisce gli obblighi di comunicazione all’Inps, necessari per abbinare i voucher ai lavoratori e la cui assenza comporta l’applicazione della maxi sanzione per lavoro nero.

Nuovi chiarimenti

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, ha recentemente diramato, con la nota n. 20137 del 2 novembre 2016, alcune risposte ai molti dubbi legati al nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni lavoro accessorio. Con tutta probabilità, seguiranno nuove risposte ai dubbi rimasti inevasi.

Tra i chiarimenti forniti, in particolare si evidenziano le seguenti risposte (numerazione originale delle FAQ ministeriali):

1) Il Ministero ritiene che, nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l’attività per tutta la settimana dal lunedì al venerdì, i committenti non agricoli o professionisti possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata. Dal tenore della risposta, non sembra essere possibile comunicare periodi non superiori alla settimana, anche se il Ministero, più che affermare una regola generale, risponde a un quesito stretto sulla settimana.

3) Il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate – ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – può effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa.

4) La variazione della comunicazione già effettuata va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono. Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi:

  • se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa;
  • se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;
  • se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;
  • se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;
  • se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore;
  • se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;
  • se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.

5) Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell’obbligo di comunicare entro 60 minuti dall’inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui all’articolo 49, comma 3, penultimo periodo, D.Lgs. 81/2015 e dà luogo, pertanto, all’applicazione della relativa sanzione.

6) Nelle ipotesi in cui non siano state effettuate né la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell’Inps né la comunicazione alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del si procede esclusivamente con la contestazione della maxi sanzione per lavoro nero in quanto la mancata comunicazione risulta assorbita dalla prima.

8) La comunicazione può essere effettuata da un consulente del lavoro o altro professionista abilitato per conto dell’impresa ai sensi della L. 12/1979, purché vi sia l’indicazione anche nell’oggetto della e-mail del codice fiscale e della ragione sociale dell’impresa utilizzatrice dei voucher.

9) Le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti.

10) La sede competente dell’Ispettorato dove inviare la comunicazione è quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Eventuali errori non determinano conseguenze: secondo il Ministero, se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa, il committente potrà comunque comprovare l’adempimento dell’obbligo.

da Euroconference – circolare mensile per l’impresa: 11/2016 – www.euroconference.it