SUPER AMMORTAMENTI

La Legge di Stabilità 2016, al fine di incentivare gli investimenti, ha introdotto un’agevolazione che consente una maggiore deduzione (pari al 40%):

  • del costo sostenuto per l’acquisto in proprietà di beni strumentali materiali nuovi (beneficiabile quindi tramite una maggiorazione del 40% della quota di ammortamento deducibile);
  • del canone di leasing di competenza (sul punto l’Agenzia ha precisato che la maggiorazione riguarda solo la quota capitale e non anche la quota interessi).

In entrambi i casi, la maggior deduzione non transita in contabilità, ma viene beneficiata con una variazione in diminuzione direttamente nel modello Unico.

I beni agevolabili

Per l’individuazione degli investimenti agevolabili, occorre osservare che il bonus riguarda solo i beni:

  • materiali (quindi non potrà essere agevolato un marchio, un brevetto, una licenza, etc.);
  • che siano strumentali (quindi sono esclusi i beni merce, ossia quelli acquistati per la rivendita, così come sono esclusi i materiali di consumo);
  • la cui aliquota di ammortamento sia pari o superiore al 6,5%, avendo riguardo alla tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988. Requisito che comunque viene soddisfatto dalla maggioranza delle tipologie di beni strumentali.

Su questo punto (aliquota di ammortamento) è intervenuta l’Agenzia delle entrate attraverso la risoluzione n. 74/E/2016, analizzando il trattamento dei beni impiegati nell’esercizio di attività regolate (come la distribuzione di gas naturale), oltre ai beni gratuitamente devolvibili (ossia quelli che vengono gratuitamente trasferiti alla fine di una concessione), affermando come si debba in ogni caso far riferimento, anche per questi, ai coefficienti ex D.M. 31 dicembre 1988.

Questi sono comunque 2 casi piuttosto specifici, ma è bene ricordare che l’agevolazione in commento si applica per la generalità degli investimenti delle imprese.

Sono invece esclusi dal bonus:

  • i fabbricati di ogni tipo (quindi sia abitativi che strumentali, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati nell’attività), nonché le costruzioni (anche quelle leggere, nonostante per tali beni l’aliquota di ammortamento sia del 10%),
  • i beni indicati nell’allegato 3 alla Legge di Stabilità 2016, in cui si indicano alcuni Gruppi e Specie della Tabella di cui al D.M. 31 dicembre 1988 (ad esempio condutture, materiale rotabile, ferroviario e tramviario, aerei, etc.). Le motrici risultano comunque agevolabili.

L’Agenzia precisa che l’agevolazione spetta tanto con riferimento ai beni costruiti in economia, quanto per quelli la cui costruzione è affidata in appalto a soggetti terzi.

La norma, inoltre, richiede che per beneficiare dell’agevolazione i beni strumentali siano nuovi.

Si considerano beni nuovi, in particolare:

  • i beni acquistati presso il produttore o commerciante del bene, nonché quelli acquistati presso soggetti diversi, purché il bene non sia mai stato utilizzato (quindi mai entrato in funzione);
  • i beni destinati all’esposizione (show room);
  • per i beni complessi, ossia che comprendono al proprio interno anche beni usati, il requisito della novità sussiste se viene fornita un’attestazione in merito alla prevalenza del bene nuovo rispetto a quelli usati.

La scadenza dell’agevolazione

Si coglie l’occasione per ricordare il fatto che la presente agevolazione non è a regime, ma risulta transitoria e limitata nel tempo.

Malgrado si siano diffuse indicazioni di una possibile proroga (che probabilmente sarà contenuta nella prossima Legge di Stabilità), pare opportuno segnalare che, ad oggi, la scadenza rimane quella fissata dalla L. 208/2015: gli investimenti devono essere effettuati entro il prossimo 31 dicembre 2016.

Al riguardo è bene rammentare che:

  • per i beni acquisiti in proprietà occorre far riferimento alla data di consegna o spedizione, tenendo conto che eventuali clausole che differiscono il passaggio della proprietà determinano anche il differimento del momento in cui è fruibile l’agevolazione (a eccezione della clausola di riserva della proprietà che ai fini fiscali è irrilevante);
  • per i beni acquisiti mediante contratto di appalto, la regola è l’ultimazione della prestazione (con conseguente differimento del momento in cui il bene è agevolato), a meno che il contratto non preveda la liquidazione di SAL definitivi, nel qual caso rileva l’importo di tali SAL liquidati;
  • per i beni in leasing, invece, si deve aver riguardo alla data in cui il bene è consegnato all’utilizzatore (risultante dal verbale di consegna). L’agevolazione spetterà anche sul futuro prezzo di riscatto (sempre e solo per i beni precedentemente consegnati nel periodo agevolato).

Pertanto, qualora vi fosse l’intenzione di effettuare un investimento nel prossimo futuro, potrebbe essere conveniente cercare di realizzarlo entro la fine dell’anno, in modo tale da assicurarsi il bonus.

da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 10/2016 – www.euroconference.it