CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE EMESSE AL GSE

Dal 21 settembre 2015 sono state attivate le funzionalità relative alla fatturazione elettronica per le cessioni di energia al Gestore dei Servizi Energetici per il settore fotovoltaico, con riferimento ai seguenti regimi commerciali: Certificati Verdi e Tariffa Onnicomprensiva, Ritiro Dedicato, Tariffa Fissa Onnicomprensiva, Scambio sul posto, Certificati Bianchi e FER elettriche.

Il fornitore che cede energia deve quindi procedere alla conservazione in modalità elettronica le fatture emesse scaricabili dal portale del GSE, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2016 per le fatture elettroniche emesse nel 2015.

La modalità di emissione della fattura elettronica al GSE

Il Gestore dei Servizi Energetici gestisce il processo di fatturazione elettronica esclusivamente sulla base dei documenti emessi sui singoli portali, come previsto dalle Convenzioni stipulate.

In particolare, il fornitore di energia elettrica deve completare la proposta di fattura limitandosi a inserire il numero e la data e autorizzare il GSE a emettere per suo conto la fattura elettronica.

È poi il Gestore dei Servizi Energetici che provvede a firmare digitalmente e a trasmettere la fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), D.M. 17 giugno 2014 è necessario garantire una corretta tenuta della contabilità nella conservazione dei documenti informatici: si ritiene, pertanto, consigliabile adottare un registro sezionale Iva dedicato alle sole fatture elettroniche emesse con una numerazione separata.

La risoluzione n. 81/E/2015 ha chiarito come tutte le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 39, comma 3, D.P.R. 633/1972: in caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico deve essere leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto passivo Iva ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lettera d), D.P.R. 633/1972.

La conservazione elettronica delle fatture in conformità alle disposizioni del D.M. 17 giugno 2014 può essere effettuata, alternativamente:

  • direttamente dal soggetto passivo Iva fornitore di energia;
  • dal soggetto depositario delle scritture contabili;
  • da un soggetto terzo.

Si avvisa la gentile Clientela che, essendo l’obbligo di fatturazione elettronica al GSE stato introdotto dal 21 settembre 2015, la prima scadenza applicativa di tale obbligo è per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare – in relazione alle fatture emesse nel periodo 21 settembre – 31 dicembre 2015 – il prossimo 31 dicembre 2016. È, pertanto, necessario attivarsi in tempi brevi per l’individuazione del soggetto conservatore delle fatture elettroniche emesse dal GSE, in quanto tale servizio non viene fornito dalla procedura attiva sul portale del GSE. I riferimenti del soggetto conservatore devono essere riportati dal contribuente solo nel Manuale della conservazione, non dovendo essere comunicati telematicamente all’Agenzia delle entrate, come ha chiarito la citata risoluzione n. 81/E/2015.

 

Da euroconference – circolare mensile per l’impresa 10/2016 – www.euroconference.it