Con il DM Economia e Finanze del 1° settembre 2016 sono previste ulteriori categorie di soggetti che risultano obbligate a trasmettere al Sistema tessera sanitaria (STS) i dati delle spese sanitarie e veterinarie, sostenute dalle persone fisiche dal 1° gennaio 2016, che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c) e c-bis), Tuir.
Con riferimento alle spese sanitarie si tratta di:
- esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) ed f), D.Lgs. 114/1998, che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell’articolo 5, D.L. 223/2006, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal D.M. 15 luglio 2004 (c.d. “parafarmacie”);
- iscritti agli Albi professionali degli psicologi, di cui alla L. 56/1989;
- iscritti agli Albi professionali degli infermieri, di cui al D.M. 739/1994;
- iscritti agli Albi professionali delle ostetriche/i, di cui al D.M. 740/1994;
- iscritti agli Albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al D.M. 746/1994;
- esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11 comma 7 e 13, D.Lgs. 46/1997.
Analogo obbligo viene poi previsto per le spese veterinarie, con l’avvertenza che la comunicazione riguarderà solamente quelle spese veterinarie riguardanti le tipologie di animali individuate dal D.M. 289/2001 che possono beneficiare della detrazione Irpef del 19% ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c-bis), Tuir, cioè quelle sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Sono pertanto escluse le spese sostenute per animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole o utilizzati per attività illecite.
I nuovi obblighi di comunicazione, pertanto, si applicano ai dati relativi alle predette spese sanitarie o veterinarie sostenute dal 1° gennaio 2016, in modo da poter essere utilizzati per la precompilazione dei modelli 730/2017 e Unico 2017 PF, da rendere disponibili entro il 15 aprile 2017.
No allo spesometro
Per effetto del nuovo obbligo di comunicazione dei dati, viene previsto che i dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria siano esclusi dal c.d. “spesometro”, di cui all’articolo 21, D.L. 78/2010.
Successivamente al citato D.M. datato 1° settembre 2016 sono stati emanati i due seguenti provvedimenti normativi:
- il provvedimento n. 142369 del 15 settembre 2016 con il quale l’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle ulteriori spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2016;
- il M. economia e finanze del 16 settembre 2016 con il quale il Ministero ha stabilito le specifiche tecniche e le modalità operative della trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle ulteriori spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dall’anno d’imposta 2016.
Sulla base delle richiamate disposizioni, quindi, viene previsto che ai fini dell’obbligo di invio telematico i nuovi soggetti interessati devono richiedere le necessarie credenziali di accesso al Sistema tessera sanitaria:
- al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria stesso;
- entro il 31 ottobre, secondo le modalità disciplinate nel relativo allegato tecnico.
In alternativa i dati possono essere trasmessi anche per il tramite delle associazioni di categoria e dei soggetti terzi (ad esempio, i professionisti abilitati ad Entratel), a tal fine delegati, utilizzando l’apposita funzione del Sistema tessera sanitaria.
A tal fine, gli intermediari devono:
- essere individuati e designati come “responsabili”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003 (Codice per il trattamento dei dati personali);
- tramite le specifiche funzionalità del Sistema tessera sanitaria, accettare la delega all’invio telematico dei dati per conto del soggetto delegante e garantire il rispetto degli standard previsti.
La trasmissione dei dati deve essere effettuata:
- secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema tessera sanitaria;
- in ogni caso, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata dall’assistito.
Pertanto, per le spese sanitarie/veterinarie sostenute nell’anno 2016, la trasmissione telematica dei relativi dati dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2017.
Opposizione del cliente all’invio dei dati
È bene ricordare che per tutelare la propria privacy, ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie, per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. In relazione alle modalità di opposizione, il D.M. 16 settembre 2016 conferma quelle già previste per le altre spese sanitarie.
Tale opposizione può essere manifestata:
- in caso di scontrino “parlante”, non comunicando al soggetto che lo emette il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi, chiedendo verbalmente al professionista o alla struttura sanitaria di annotare l’opposizione sul documento fiscale; l’informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata anche dal professionista/struttura sanitaria.
In via transitoria, quest’ultima modalità di opposizione può essere esercitata, in relazione alle prestazioni sanitarie erogate dai soggetti previsti dal DM 1° settembre 2016, dalle spese sostenute dal 14 novembre prossimo (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 142369 del 15 settembre 2016).
Va, infine, precisato che, a differenza delle spese sanitarie, per quelle veterinarie non è prevista la possibilità di opporsi al loro trattamento.
da euroconference: circolare mensile per l’impresa 10/2016 – www.euroconference.it