IN SCADENZA I PROVVEDIMENTI DI ASSEGNAZIONE, CESSIONE E TRASFORMAZIONE AGEVOLATE

La Legge di Stabilità 2016 – in particolare l’articolo 1, commi da 115 a 120, L. 208/2015 – ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire la possibilità di far fuoriuscire dalle società i beni strumentali (immobili e beni mobili registrati); la scadenza per realizzare tali operazioni è la fine del mese di settembre.

La disciplina è di sicuro interesse in quanto è possibile “liberarsi” di società con un carico tributario molto più leggero rispetto a quello che ordinariamente si verrebbe a generale; va infatti ricordato che la fuoriuscita del bene dall’impresa comporta normalmente l’emersione di plusvalenze tassabili. Tale provvedimento è di particolare interesse per le società che ricadono (o rischiano di ricadere) nella disciplina delle società di comodo.

Le agevolazioni

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto un regime fiscale agevolato di carattere temporaneo per consentire:

  • l’assegnazione agevolata dei beni della società; tale operazione, nei fatti, è una distribuzione ai soci di capitale, di riserve di capitale, di utili ovvero di riserve di utili mediante l’attribuzione di un bene in luogo del denaro. La disciplina è applicabile anche nel caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione;
  • la cessione agevolata ai soci;
  • la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili (in questo caso la società rimane attiva e i beni permangono in possesso della società medesima; la società semplice, non essendo soggetto esercente attività d’impresa, esula dalla disciplina delle società di comodo).

In particolare, i beni che possono formare oggetto di assegnazione e cessione agevolata ai soci sono:

  • i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, vale a dire diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività d’impresa (quelli impiegati direttamente nell’attività); è quindi agevolabile la fuoriuscita dei fabbricati abitativi, dei fabbricati strumentali (solo se tenuti a disposizione e non utilizzati, ovvero locati) e i beni merce (acquistati o costruiti al fine della rivendita).
  • i beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

L’agevolazione in questione si traduce nella facoltà della società di assegnare o cedere i beni ai soci:

  • mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap pari all’8%, ovvero al 10,5% per le società considerate non operative o in perdita sistematica in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione;
  • l’imposta sostitutiva va applicata su una base imponibile determinata sulla differenza tra il valore normale del bene assegnato ed il suo costo fiscalmente riconosciuto. Per l’assegnazione dei beni immobili la società può determinare il valore normale (in deroga all’articolo 9, Tuir), su base catastale, applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dalla normativa sull’imposta di registro. Nella diversa ipotesi di cessione dei medesimi beni immobili, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione – se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9, Tuir, o al valore catastale determinato come sopra precisato – è computato in misura, comunque, non inferiore ad uno dei due valori;
  • sono inoltre previste delle riduzioni nell’applicazione sia dell’imposta di registro quanto delle imposte ipotecaria a catastale dovute nel caso di trasferimento dell’immobile.

Oltre alla disciplina dell’assegnazione, cessione e trasformazione agevolata, il comma 121 del medesimo articolo 1 ha previsto la possibilità per gli imprenditori individuali di procedere all’esclusione/estromissione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa mediante il pagamento di una imposta sostitutiva. In particolare, l’esclusione si riferiva a tutti gli immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, Tuir, siano essi strumentali per natura che per destinazione, posseduti dall’imprenditore individuale alla data del 31 ottobre 2015.

da: Euroconference – circolare mensile per l’impresa 09/2016 – www.euroconference.it