Chiarimenti per rimborso/compensazione del gasolio per autotrazione

L’Agenzia delle dogane ha preso atto che rispetto alle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi le forme di disponibilità del veicolo contenute nell’articolo 3, comma 6, D.P.R. 277/2000 sono meno numerose di quelle previste da altre normative. Tant’è che non contemplano l’usufrutto, l’acquisto con patto di riservato dominio e il comodato senza conducente. In particolare, la circolare chiarisce che la normativa va letta come una richiesta obbligatoria per l’esercente di un titolo di possesso dei mezzi che hanno impiegato il gasolio per cui si chiede rimborso/compensazione. Rimborso che, quindi, può essere richiesto anche per forme di disponibilità non presenti nel D.P.R. 277/2000, sempre che chi ne fa richiesta sia il legittimo possessore del veicolo. Tra queste forme vanno anche incluse il leasing finanziario e il noleggio con conducente. Rispetto, invece, al comodato e alla locazione senza conducente, la nota chiarisce che il riconoscimento dell’agevolazione presuppone la forma scritta del contratto, mentre rispetto al comodato, aggiunge che il contratto va registrato e il richiedente deve documentare la disponibilità del veicolo, esibendo la copia vistata della dichiarazione sostitutiva resa all’Ufficio della motorizzazione civile. Nei casi dei noli a freddo a cui si ricorre per fronteggiare picchi di mercato, l’effettivo utilizzatore del veicolo che ne ha il possesso esclusivo può chiedere il rimborso delle accise, purché il contratto sia stato registrato. Non è consentita, invece, la cessione di autoveicoli a titolo di sublocazione o subcomodato. Rispetto all’autotrasporto in conto proprio, invece, la circolare esclude in tale settore la locazione e il comodato.

(Agenzia delle dogane, circolare n. 4, 23/02/2016)