L’Agenzia delle entrate ha chiarito varie questione interpretative in materia di imposte sui redditi riguardanti gli oneri deducibili e detraibili. Gli argomenti di più comune interesse sono senz’altro quelli relativi alle agevolazioni legate agli immobili. Al riguardo, una delle questioni ancora non chiarite era se potevano dare diritto al beneficio fiscale per l’acquisto dell’arredo (c.d. bonus mobili) anche le spese sostenute per le sostituzioni delle caldaie effettuate nell’ambito di lavori di ristrutturazione agevolati dalla detrazione Irpef del 50%. Sul punto, l’ufficio ricorda che gli interventi di manutenzione straordinaria su immobili abitativi, di cui all’articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986, costituiscono anche il presupposto per l’accesso al bonus mobili. Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli eseguiti sugli impianti tecnologici “diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente”. Atteso che la sostituzione della caldaia costituisce un intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento, essa si qualifica come una manutenzione straordinaria; pertanto, i contribuenti che la effettuano avranno il requisito per fruire della detrazione Irpef del 50% dei mobili e arredi acquistati per la stessa unità abitativa.
(Agenzia delle entrate, circolare n. 3, 02/03/2016)