Come avvenuto lo scorso anno, entro il trentesimo giorno successivo al termine di presentazione delle dichiarazione di redditi è in scadenza la presentazione della comunicazione relativa:
- ai beni concessi in godimento dalla società ai soci;
- ai beni concessi in godimento dalla società ai familiari dei soci;
- ai beni concessi dalla società in godimento a soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;
- ai beni utilizzati dai familiari dell’imprenditore.
Secondo quanto chiarito dalla circolare n.24/E/2012, i familiari dell’imprenditore e dei soci vanno individuati, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 Tuir, pertanto, sono tali “il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado”.
Pertanto, poiché la maggior parte dei soggetti aveva quale scadenza di presentazione del modello Unico lo scorso 30 settembre, l’invio della comunicazione riguardante i finanziamenti e l’utilizzo dei beni dovrà avvenire entro il prossimo 30 ottobre 2015.
Comunicazione dei beni
I contribuenti – società / soci ovvero familiari / impresa – devono comunicare i beni posseduti da società o imprese e che sono dati in utilizzo a soci o familiari. La comunicazione riguarda i beni che sono utilizzati per il 2014 (anche solo per una parte dell’anno), anche se la concessione aveva avuto inizio in precedenti anni.
Nel modello occorre indicare:
- la tipologia di bene concesso in utilizzo
- i dati relativi al bene (es. codice telaio per le autovetture, codice catastale per l’immobile)
- il valore normale di utilizzo (per le vetture si deve far riferimento al benefit convenzionale previsto dall’articolo 51 Tuir)
- il corrispettivo eventualmente pagato per l’utilizzo.
È poi richiesto di dare indicazioni circa:
- l’utilizzo che viene fatto del bene;
- la durata della concessione (data di inizio e fine).
È confermato che non sussiste l’obbligo di comunicazione quando i beni concessi in godimento privato soddisfano congiuntamente due requisiti:
- hanno un valore non superiore ad 3.000 euro, al netto dell’Iva (da notare che il riferimento è al valore del bene, non al valore annuo dell’utilizzo);
- sono compresi nella categoria residuale “altro” prevista dal decreto (ovvero devono essere beni diversi da autovetture, unità da diporto, aeromobili, immobili).
Questo esclude che debba essere monitorato un utilizzo privato di beni di scarsa importanza (es. un martello pneumatico o una piccola betoniera, ovvero un Pc o un tablet della Snc edile, utilizzati da uno dei soci).
La comunicazione si rende necessaria quando il socio utilizza il bene senza pagare un congruo corrispettivo e quindi si forma un reddito diverso (ex articolo 67 Tuir) da tassare in capo all’utilizzatore. Se invece viene pattuito un congruo corrispettivo, la comunicazione non è dovuta.
Sono inoltre previste alcune esclusioni oggettive:
- i beni concessi in godimento agli amministratori (si ritiene senza alcuna specificazione, quindi in ogni caso il socio/amministratore risulterebbe essere esonerato, indipendentemente dal fatto che egli paghi o meno per tale utilizzo);
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del citato Testo unico delle imposte sui redditi (in altre parole, se per il dipendente socio o professionista socio è stato gestito correttamente il benefit, nessuna comunicazione risulta dovuta);
- i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale (quindi l’imprenditore individuale non deve comunicare nulla se usa a fini privati i beni intestati alla propria partita Iva);
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico riconosciuto per legge (ad esempio i taxi).
Comunicazione dei finanziamenti
Oltre e indipendentemente alla comunicazione dei beni dati in uso gratuito ai soci, si dovranno anche segnalare eventuali finanziamenti e/o capitalizzazioni che gli stessi soggetti (o loro familiari) hanno effettuato a favore della società o dell’impresa.
La comunicazione riguarda solo i finanziamenti avvenuti nel corso del periodo d’imposta oggetto di osservazione (2014), a nulla rilevando eventuali finanziamenti avvenuti precedentemente (anche se ancora in corso).
A prescindere da qualsiasi considerazione, va rimarcato che tale segnalazione ha lo scopo di evidenziare eventuali posizioni non congrue del soggetto finanziatore ai fini del redditometro.
Si consideri il seguente esempio:
- il sig. Rossi ha effettuato un finanziamento di 50.000 euro alla società da lui partecipata;
- il reddito dichiarato dal sig. Rossi è pari a 20.000 euro;
- l’Agenzia delle entrate potrebbe richiedere al contribuente dove sia riuscito a reperire la provvista necessaria per effettuare il prestito alla società e, in caso di assenza di giustificazioni, potrebbe fare un accertamento da redditometro.
La comunicazione deve essere effettuata solo da parte della società e, diversamente da quanto previsto in tema di concessione gratuita dei beni, non è possibile l’invio da parte del singolo socio.
Non è previsto l’obbligo di comunicazione ove il valore dei finanziamenti e delle capitalizzazioni, autonomamente considerati, non superino il valore di 3.600 euro.
Al riguardo si consideri che:
- per finanziamenti, si intendono le somme a qualsiasi titolo prestate alla società, sia con applicazione di interessi che infruttifere.
- per capitalizzazioni o apporti si intendono le somme versate alla società non a titolo di prestito, bensì a titolo di rafforzamento del patrimonio, come nel caso di sottoscrizione e aumenti di capitale, versamenti a copertura perdite, in conto aumento capitale, in conto futuro aumento capitale, le rinunce alla restituzione dei finanziamenti in precedenza erogati, etc.).
Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato un finanziamento in anni precedenti al 2014 e, durante tale annualità, abbia rinunciato alla restituzione, si ritiene non si debba fare alcuna comunicazione, nonostante contabilmente si produca una patrimonializzazione della società. Infatti, non vi è stato alcun esborso finanziario da parte del soggetto.
Di particolare importanza è la verifica della soglia per l’obbligo di effettuazione della comunicazione: tale soglia è riferita al singolo socio e non alla società. Per verificare il superamento della stessa vanno considerati i finanziamenti al lordo delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo di imposta al socio o al familiare dell’imprenditore.
Esempio | |
Il socio Mario Bianchi ha effettuato finanziamenti nella Delta Srl nel corso del periodo di imposta 2014 ed è stato rimborsato nelle seguenti misure:
· 26 gennaio: finanziamento 8.000 euro; · 22 maggio: finanziamento 9.000 euro; · 8 settembre: restituzione 15.000 euro. Il saldo dei finanziamenti alla data del 31 dicembre 2014 è pari a 2.000 euro, ma la comunicazione deve comunque essere effettuata per l’importo di 17.000 euro indicando la data del 22 maggio 2014 (la data dell’ultima erogazione nei confronti della società). |
La comunicazione deve essere effettuata sia dalle imprese in contabilità ordinaria sia da quelle in contabilità semplificata; l’obbligo però sussiste per le imprese in contabilità semplificata che sono dotate di un conto corrente dedicato all’attività (nessun monitoraggio è invece previsto per i conti utilizzati promiscuamente anche per esigenze personali o familiari).
Si evidenzia infine che sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l’Amministrazione finanziaria è già in possesso (ad esempio, un finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 10/2015 – www.euroconference.it