Dopo la pubblicazione della Risoluzione n.38/E del 13 aprile 2015 e della nota n.46452 del 20 aprile 2015, torna nuovamente l’Agenzia delle Dogane con la pubblicazione della nota n.58510 del 20 maggio scorso, per annunciare l’avvenuto superamento delle problematiche che impedivano l’effettiva entrata in vigore della semplificazione introdotta dal D.Lgs. n.175/14.
Con la richiamata Risoluzione n.38/E/15, infatti, l’Agenzia delle Entrate commentando la possibilità riconosciuta dal citato decreto di presentare in Dogana lettere di intento cumulative da utilizzarsi per più operazioni fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell’anno di riferimento, ha ritenuto superata la vecchia prassi consolidata che prevedeva, in caso di importazione di beni, la presentazione della dichiarazione d’intento in dogana per ogni singola operazione.
Tuttavia, con successiva nota n.46452 del 20 aprile 2015 l’Agenzia delle Dogane ha annunciato dal 21 aprile scorso l’attivazione di nuovi controlli bloccanti che hanno determinato lo scarto delle dichiarazioni doganali in caso di errata indicazione degli estremi delle dichiarazioni d’intento, congelando temporaneamente l’entrata in vigore dell’agevolazione e rinviando a successiva data la sua effettiva decorrenza.
È quindi con la recente nota n.58510 che le Dogane comunicano a partire dal 25 maggio 2015 la sospensione delle lettere di intento cartacee per le importazioni in sospensione di Iva.
Da tale data quindi l’amministrazione doganale provvederà ad estrarre direttamente le informazioni dal sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, precedentemente alimentato dall’esportatore abituale mediante l’invio telematico dei dati contenuti nella dichiarazione d’importazione.
La nota, infine, precisa che le dichiarazioni di intento presentate telematicamente sono “utilizzabili” presso qualunque Ufficio delle Dogane.
Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 06/2015 – www.euroconference.it