Con il D.M. datato 15 maggio 2015 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato la revisione congiunturale speciale degli studi di settore per il periodo d’imposta 2014. A tal fine, i ricavi e i compensi risultanti dall’applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2014, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica riportata nell’allegato 1 al decreto.
I correttivi come è noto riguardano gli studi di settore relativi alle attività nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati.
Per quanto riguarda gli effetti della loro applicazione va tenuto presente che i contribuenti che per il periodo d’imposta 2014, dichiarino, anche a seguito di adeguamento, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello risultante dall’applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi approvati con il citato decreto, non sono assoggettabili, per tale annualità, ad accertamento ai sensi dell’art.10 della L. n.146/98.
Anche per quest’anno i correttivi sono ripartiti nelle seguenti categorie:
- di settore: applicabili a tutti i soggetti non congrui dello specifico settore in crisi;
- individuali: applicabili solo laddove il correttivo di settore non colga la specifica situazione di crisi del singolo contribuente;
- territoriali: definiti sulla base della nota tecnica e metodologica relativa all’aggiornamento delle analisi territoriali.
In particolare, l’elaborazione dei correttivi congiunturali di settore è stata effettuata per tutti i 204 studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2014, con un’analisi specifica delle tariffe per i 12 studi di settore relativi alle attività professionali che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi e la contrazione dei margini e della redditività per gli altri 193 studi di settore.
Cambia il presupposto del correttivo congiunturale individuale
Mentre per gli studi di settore (diversi da quelli applicabili ai professionisti), in vigore per il 2013, il correttivo congiunturale individuale esaminava la contrazione dei costi variabili avvenuta nel biennio precedente, dal 2014, con l’intento di dare maggior rilevanza all’indicatore individuale rispetto a quello di settore, il correttivo individuale applicabile agli studi di settore (diversi da quelli dei professionisti) è stato elaborato analizzando la variazione dell’efficienza produttiva delle imprese nel 2014 rispetto al triennio 2011-2013.
Modificato l’indicatore relativo alla durata delle scorte
Gli interventi relativi all’analisi di normalità economica riguardano l’indicatore “Durata delle scorte” e si applicano ai soggetti che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni:
- situazione di coerenza delle esistenze iniziali;
- situazione di normalità economica rispetto agli indicatori di controllo del valore dei beni strumentali;
- riduzione dell’efficienza produttiva rispetto a quella storica di riferimento, individuata come di maggior valore di efficienza produttiva del triennio precedente (triennio 2011-2013);
- dichiarazione, per il biennio 2013-2014, dello stesso codice attività prevalente o applicazione dello stesso studio di settore, anche se evoluto, nel 2014.
In particolare, con riferimento al suddetto indicatore, la soglia massima di normalità economica viene elevata in modo da tener conto dell’incremento di rimanenze finali riconducibile alla crisi economica (merci e prodotti invenduti a seguito della contrazione delle vendite).
Attenzione al campo “note aggiuntive”
I richiamati correttivi per la crisi, anche se mirano a cogliere il massimo dettaglio (settore, individualità e territorio), hanno inevitabilmente una valenza generalizzata e conseguentemente potrebbero sussistere situazioni in cui il contribuente non si riconosce nell’analisi e nei conseguenti correttivi applicati. Va, infatti, sottolineato che le tendenze riscontrate sono dei valori medi che rappresentano, ancor più degli scorsi anni, gruppi di imprese con una variabilità estremamente rilevante (cosiddetta “turbolenza”). Di conseguenza occorre segnalare eventuali anomalie, anche con riferimento alla situazione di crisi, nel campo “note aggiuntive” del modello dello studio di cui l’Amministrazione finanziaria deve tenere conto già in fase di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo. Occorre inoltre ricordare che tali segnalazioni potrebbero portare ad approfondimenti di analisi e modifiche qualora i correttivi non fossero risultati adeguati in determinate casistiche.
Si invita pertanto la gentile Clientela che dovesse risultare non congrua anche a seguito delle riduzioni riconosciute dai predetti correttivi congiunturali, a documentare allo Studio situazioni particolari o di settore che possano aver inciso nella contrazione dei margini e dei ricavi.
Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 06/2015 – www.euroconference.it