LE NUOVE TABELLE ACI 2015

Nel S.O. n.211 alla G.U. n.294 del 19 dicembre 2014 sono state pubblicate le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci – art.3, co.1 D.Lgs. n.314/97”.

I costi chilometrici individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente che dispone, ad uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta, della autovettura aziendale. Detta ipotesi risulta particolarmente premiante sotto il profilo fiscale poiché consente all’azienda di dedurre sia i costi di acquisizione che i costi di gestione dell’autovettura nella misura del 70% senza considerare i limiti assoluti imposti dall’art.164 d.P.R. n.917/86 e sul versante Iva consente la integrale detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto e sui costi di gestione dell’autovettura.

 

L’art.51 del d.P.R. n.917/86 dispone al co.4, lett. a) che le tabelle Aci debbano essere applicate al 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, al fine di determinare la quota di uso privata della autovettura aziendale da parte del dipendente:

“per gli autoveicoli indicati nell’art.54, co.1, lett. a), c) e m), del D.Lgs. n.285/92, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle Finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente”.

Chiariamo il tutto con un esempio.

La società Alfa Srl concede in uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d’imposta al proprio dipendente Rossi Gaetano la seguente autovettura:

Giulietta Alfa Romeo 1.4T della potenza di 120cv.

In base alle nuove tabelle Aci il costo chilometrico risulta pari ad 0,5467 euro per chilometro.

Secondo la regola contemplata dall’art.51 Tuir il fringe benefit annuale sarà così determinato:

0,5467 euro x 30% x Km 15.000 = 2.459,97 euro benefit convenzionale annuo

Va ulteriormente evidenziato che sul sito web dell’Aci (www.aci.it) non sono rinvenibili solo le tabelle dalle quali ricavare il fringe benefit convenzionale sopra calcolato, bensì nel complesso tre tipologie di tabelle:

  • quelle relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura (utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/professionista che utilizza la propria autovettura);
  • quelle riportanti il limite chilometrico per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio (necessarie per verificare ai sensi dell’art.95, co.3 d.P.R. n.917/86 il limite massimo deducibile in capo all’azienda per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore);
  • quelle richiamate in precedenza e necessarie per individuare il fringe benefit convenzionale (retribuzione in natura per la quota forfettaria di utilizzo privato della vettura aziendale).

Vale la pena di sottolineare che l’azienda, ha due strade per “addebitare” il fringe al proprio dipendente:

  • può attribuire il fringe come sopra calcolato in busta paga con la conseguenza che l’importo sconterà la immediata tassazione Irpef come la restante parte della retribuzione del lavoratore dipendente;
  • può scegliere di addebitare al dipendente l’utilizzo della vettura mediante una delle seguenti forme:

trattenuta dalla busta paga del dipendente della somma corrispondente all’utilizzo privato

ovvero emissione di fattura con addebito di Iva.

Qualora tale ultimo addebito (autonomamente fatturato o trattenuto in busta paga) risulti almeno pari al benefit convenzionale (che si ricorda essere già comprensivo dell’Iva) come sopra calcolato, non si renderà necessaria l’attribuzione in busta paga di alcun compenso in natura.

Va infine rilevato che, ai fini del riconoscimento della integrale detrazione dell’Iva sui costi relativi all’autovettura:

  • nel caso di attribuzione del benefit in busta paga del dipendente ovvero di trattenuta in busta paga, l’azienda è comunque tenuta ad assolvere l’Iva su detto benefit mediante emissione di autofattura;
  • nel caso di riaddebito tramite fattura l’importo del benefit deve risultare pagato entro l’anno di riferimento.

Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 01/2015  – www.euroconference.it