Anche questo anno ci avviciniamo alla scadenza di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico 2015.
Al fine di agevolarvi riteniamo opportuno fornire un vademecum che riassuma i principali adempimenti in scadenza e fornisca chiarimenti in ordine alle possibilità di rateizzazione degli importi dovuti. Si segnala che, mancando oggi ogni provvedimento di proroga, tutti gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali.
Scadenze ordinarie
Scade il prossimo 16 giugno 2015 il termine entro il quale i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte derivanti dal modello Unico 2015. Il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo di imposta 2014 sia il primo acconto per il periodo di imposta 2015. Il versamento di quanto dovuto alla scadenza del 16 giugno 2015 può essere effettuato anche entro il 16 luglio 2015, pagando una maggiorazione dello 0,40%. Il secondo acconto per il periodo di imposta 2015 dovrà essere versato entro il 30 novembre 2015.
Rateazione
I versamenti del saldo 2014 e del primo acconto 2015 in scadenza al 16 giugno 2015 ovvero al 16 luglio 2015 possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata. La rateazione comporta l’applicazione del tasso di interesse mensile forfetario pari allo 0,33%, indipendentemente dal giorno in cui avviene il versamento. Il secondo acconto per il periodo di imposta 2015 non può essere rateizzato.
L’importo dovuto a titolo di saldo Iva per il periodo di imposta 2014 (in scadenza ordinaria lo scorso 16 marzo 2015) può essere versato dai soggetti che presentano la dichiarazione Iva assieme al modello Unico entro il 16 giugno 2015, in tal caso dovrà essere applicata una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese per il periodo compreso tra il 17 marzo 2015 e il 16 giugno 2015. |
Versamento e compensazione
I versamenti d’imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:
Soggetti Irpef | Soggetti Ires | ||
Imposte sui redditi – saldo | 4001 | 2003 | |
Imposte sui redditi – acconto prima rata | 4033 | 2001 | |
Imposte sui redditi – acconto seconda rata | 4034 | 2002 | |
Iva annuale saldo | 6099 | ||
Irap – saldo | 3800 | ||
Irap – acconto prima rata | 3812 | ||
Irap – acconto seconda rata | 3813 | ||
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario | 1668 | ||
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni | 3805 | ||
I crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Unico 2015 potevano essere già utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2015. In caso di compensazione prima della presentazione della dichiarazione occorre fare molta attenzione in quanto è necessario, per non incorrere in sanzione, che il credito utilizzato sia quello effettivamente spettante sulla base del modello Unico 2015 che verrà trasmesso in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre prossimo. | |||
Dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari ad 700.000,00 euro per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:
- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).
La Legge di Stabilità 2014 ha esteso anche alla compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000,00 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’Irap, l’obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.In assenza di visto verrà preclusa, per l’eccedenza dei 15.000,00, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, trova applicazione la sanzione pari al 30%. |
Società di capitali
Per le sole società di capitali la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio:
- se l’approvazione del bilancio del periodo di imposta 2014 avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2014, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 16 giugno 2015;
- se l’approvazione del bilancio del periodo di imposta 2014 avviene oltre il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2014, il termine di versamento delle imposte coincide con il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l’approvazione;
- se il bilancio non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2014, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 16 luglio 2015.
Da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 06/2015 – www.euroconference.it