MERCI IN DOGANA E PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Nel corso del mese di aprile sono stati pubblicati due documenti da parte dell’Agenzia delle dogane, volti a chiarire la valorizzazione delle merci ai fini doganali e il particolare caso del perfezionamento attivo.

Semplificazione della valorizzazione delle merci in dogana

Con la circolare n. 5/D/2017, l’Agenzia delle dogane aggiorna i precedenti documenti di prassi (circolare n. 16/D/2015 e circolare n. 8/D/2016) riguardanti l’applicazione del Codice Doganale dell’Unione (CDU), introdotto con il Regolamento UE 952/2013.

Gli interventi, in sintesi, riguardano i seguenti punti.

  • Requisiti oggettivi per la semplificazione del valore in dogana

È prevista, in via generale, la predeterminazione “sulla base di criteri specifici”, non più solo degli aggiustamenti in dogana, ma dell’intero valore transazionale come principale criterio di determinazione dell’imponibile doganale. In alternativa all’indicazione di un valore provvisorio sulla dichiarazione incompleta, solo per il regime dell’importazione, è possibile, in presenza di determinate condizioni, la forfettizzazione non più solo di alcuni elementi del valore in dogana da aggiungere/defalcare al/dal prezzo pagato o da pagare, bensì anche dell’intero pagamento dovuto.

La procedura della dichiarazione incompleta rimane, invece, strumento utilizzabile per gli aggiustamenti all’esportazione, che rilevano anche ai fini della corretta costituzione del plafond Iva da parte degli esportatori abituali.

  • Requisiti soggettivi per la semplificazione del valore in dogana

Il rilascio dell’autorizzazione all’applicazione del metodo semplificato è subordinato al rispetto da parte del richiedente di determinati requisiti quali onorabilità (non aver commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non aver avuto precedenti per reati gravi in relazione alla propria attività economica), possibilità di verifica (utilizzo di un sistema contabile compatibile con i Principi contabili accettati nello Stato Membro ove è tenuta la contabilità che faciliti i controlli doganali mediante audit), adeguatezza dell’organizzazione amministrativa.

  • Definizione del “prezzo pagato o da pagare”

Nel rinnovato contesto del codice unionale la valorizzazione della merce in dogana deve necessariamente ricomprendere “tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate”.

  • Definizione del “valore di transazione delle merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione” (articolo 128 RE).

L’attenzione al prezzo pagato o da pagare tra soggetti collegati è nel nuovo CDU molto più generale e non più relegata all’ipotesi tanto eccezionale, quanto residuale, del “prezzo relativo a una vendita anteriore all’ultima vendita” (c.d. first sale). Vengono in particolar modo fissate le regole di quantificazione del valore doganale a seconda delle modalità di immissione del bene nella comunità.

  • Procedimento autorizzativo

Per ottenere l’autorizzazione alla determinazione semplificata degli importi facenti parte del valore doganale, occorre presentare apposita domanda il cui modello e istruzioni sono stati approvati con il provvedimento in commento. L’ufficio delle dogane territorialmente competente, una volta ricevuta la domanda, effettua la valutazione della completezza e dell’accettabilità della richiesta, accertando in particolare la corrispondenza e pertinenza dei documenti allegati e degli oneri documentali; nel caso di mancanza di alcuno dei documenti provvederà a chiedere una integrazione.

Al termine di tale prima istruzione formale, il competente ufficio delle dogane provvede a inoltrare al richiedente la formale comunicazione di:

  • accettazione della domanda, entro 30 giorni dal relativo ricevimento, indicando la data dalla quale iniziano a decorrere i termini istruttori per adottare la decisione;
  • non accettazione della domanda se è inutilmente decorso il termine (non superiore a 30 giorni) indicato dall’ufficio delle dogane per l’integrazione della domanda ovvero non sussistono le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, da comunicare entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Vi è poi una successiva fase istruttoria di 80 giorni durante la quale l’ufficio verifica documentazione e requisiti, formando un fascicolo che sarà trasferito all’ufficio centrale per l’applicazione dei tributi doganali; questo, valutato il fascicolo, eventualmente adotterà il provvedimento autorizzativo.

Avverso il provvedimento del Direttore centrale legislazione e procedure doganali è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il perfezionamento attivo

Il regime di perfezionamento attivo ha lo scopo di incoraggiare e agevolare l’attività delle industrie di esportazione comunitarie, consentendo di importare senza pagare alcun dazio, né subire l’effetto di alcuna misura di politica commerciale, le merci destinate a essere perfezionate nella Comunità e quindi riesportate al di fuori di essa, sotto forma di prodotti compensatori.

Nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, le merci possono essere importate in esenzione di dazio per essere lavorate nella Comunità, a condizione che:

  • i prodotti ottenuti (detti “compensatori”) siano esportati in un Paese terzo;
  • le merci di importazione possano essere individuate nei prodotti compensatori;
  • i produttori comunitari non siano lesi nei loro interessi essenziali;
  • gli operatori interessati siano stabiliti nella Comunità.

Tale pratica è permessa previa autorizzazione che viene concessa dalle autorità doganali designate dallo Stato membro nel quale sarà eseguita tale operazione.

Con la nota 34667 del 20 aprile 2017 l’Agenzia delle dogane interviene sul caso di un’autorizzazione di perfezionamento attivo che coinvolge più Stati membri. Nel caso di specie, la normativa da applicare per il regime di perfezionamento attivo sia dal punto di vista doganale che fiscale è quella propria di tale ultimo regime.

Gli elementi dell’obbligazione doganale saranno determinati al momento della presentazione della dichiarazione di importazione oppure del vincolo delle materie prime al regime.

Nel primo caso il valore imponibile oggetto di tassazione sarà determinato in base alle regole generali sul valore e quindi includerà, se sono state utilizzate merci unionali, anche il valore di quest’ultime. Se non si intende sottoporre a tassazione il valore delle merci unionali si dovrà optare per l’applicazione della seconda soluzione.

Il valore imponibile dei prodotti compensatori determinato secondo le disposizioni sopra citate sarà utilizzabile all’atto dell’importazione sia ai fini daziari che ai fini fiscali, come previsto dall’articolo 69, D.P.R. 633/1972.

L’utilizzo nella lavorazione in regime di perfezionamento attivo sia di merci unionali che merci terze per la produzione del prodotto finale comporta la prevalenza, nella fase di tassazione, del regime doganale scelto rispetto allo status delle merci stesse, in quanto ciò che è oggetto di importazione è il prodotto ottenuto dalla lavorazione di merce terza e merce unionale.

Spetterà all’operatore valutare quale è il tipo di tassazione più conveniente per l’operazione che intende effettuare.

 

Da euroconference – circolare mensile per l’impresa 05/2017 – www.euroconference.it