NUOVA COMUNICAZIONE ENEA

La legge di bilancio 2018 ha introdotto una nuova comunicazione telematica all’ENEA in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, agli interventi antisismici e al c.d. “bonus mobili”.

Il fine del nuovo adempimento è quello di “effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi” agevolabili.

Pertanto, la comunicazione all’ENEA deve essere inviata soltanto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che sono anche volti al risparmio energetico e non per tutti gli interventi di recupero di cui all’art. 16-bis del TUIR, nonché per l’acquisto di elettrodomestici di classe A/A+ che danno diritto al “bonus mobili”, al fine di poter usufruire della detrazione IRPEF del 50%.

La disposizione in commento è entrata in vigore dal 1.1.2018.

Di conseguenza, la nuova comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa in relazione agli interventi ultimati a decorrere dall’1.1.2018.

Dal 21.11.2018, l’ENEA ha messo online l’atteso portale utile per la trasmissione dei dati all’indirizzo http://ristrutturazioni2018.enea.it ed ha pubblicato sul proprio sito web una guida rapida.

Il sito deve essere utilizzato per trasmettere telematicamente all’ENEA i dati degli interventi ultimati nel 2018. Per gli interventi ultimati negli anni successivi, il sito sarà oggetto di aggiornamento da parte dell’ENEA.

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio oggetto di comunicazione sono:

  • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
  • riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
  • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno e dai vani freddi;
  • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
  • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
  • micro-cogeneratori (Pe<50kWe);
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori di calore a biomassa;
  • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
  • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
  • installazione di impianti fotovoltaici.

Gli elettrodomestici che danno diritto al “bonus mobili” (se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato dopo il 1° gennaio 2017) oggetto di comunicazione sono:

  • forni;
  • frigoriferi;
  • lavastoviglie;
  • piani cottura elettrici;
  • lavasciuga;

La comunicazione all’ENEA deve essere trasmessa dal contribuente che intende avvalersi della detrazione fiscale.

In alternativa, può essere trasmessa da un intermediario (tecnico, amministratore, ….)

Per trasmettere i dati occorre accedere al sito ed autenticarsi, specificando se ci si registra in qualità di beneficiario o intermediario.

L’avvenuta trasmissione della comunicazione è completa con la stampa dell’intero modello su cui sono indicati la data di trasmissione ed un codice identificativo dell’avvenuta trasmissione.

Per gli interventi conclusi dall’1.1.2018 al 21.11.2018 compreso, la comunicazione all’ENEA deve essere effettuata entro il 19.2.2019.

Per gli interventi conclusi dal 22.11.2018, l’invio deve avvenire entro 90 giorni dalla “data di ultimazione lavori”, intesa come la data del collaudo o il certificato di fine lavori o la dichiarazione di conformità.

In caso di mancato invio della comunicazione, si potrebbero profilare due ipotesi:

  • l’omessa trasmissione sarebbe causa di decadenza dal beneficio della detrazione, sanabile mediante l’istituto della “remissione in bonis” che prevede la possibilità di regolarizzare il mancato invio con il pagamento di una sanzione ridotta entro il termine di invio della prima dichiarazione utile;
  • l’applicazione di una sanzione amministrativa che può variare da 250,00 a 2.000,00 euro.

E’ atteso un chiarimento da parte dell’agenzia delle Entrate.