LETTERE DI INTENTO: DOPPIO INVIO

Gli esportatori abituali che alla fine dello scorso anno o agli inizi del 2017 hanno trasmesso telematicamente i dati al fine di poter ricevere dai propri fornitori fin dal 1° gennaio 2017 le fatture senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, compilando l’opzione temporale (ad esempio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017), per poter continuare a ricevere fatture senza applicazione dell’Iva in relazione agli acquisti effettuati dal 1° marzo 2017 hanno dovuto provvedere a un nuovo invio telematico nei confronti degli stessi fornitori utilizzando il nuovo modello approvato in data 2 dicembre 2016.

Risoluzione n. 120/E/2016

“nel caso in cui venga presentata una dichiarazione d’intento con il vecchio modello nel quale siano stati compilati i campi 3 e 4 “operazioni comprese nel periodo da” (ad esempio dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017), la dichiarazione non ha validità per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1° marzo 2017. Per tali operazioni deve essere quindi presentata una nuova dichiarazione d’intento utilizzando il nuovo modello.”

Al contrario, per quanti avevano già provveduto con il vecchio modello a selezionare le opzioni che prevedono l’indicazione di un importo entro il quale la lettera di intento esplica la sua efficacia, nessuna ripresentazione andava effettuata entro lo scorso 1° marzo 2017, posto che l’originaria trasmissione telematica rispecchia le indicazioni contenute nel nuovo modello.

In merito alla quota di plafond da indicare nel modello da inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate sono sorti dubbi tra gli operatori, che l’Agenzia delle entrate ha risolto con una risposta (la n. 0027195 del 7 febbraio 2017) data a un quesito posto da Confimi Industria (Confederazione delle imprese manifatturiere). Nel documento di prassi si precisa infatti che non vi è alcun impedimento nell’indicare un importo superiore al plafond disponibile, posto che quest’ultimo si riduce sulla base degli acquisti effettuati e non già sulla base di quanto dichiarato nel modello da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate. Gli esportatori abituali pertanto non dovranno preoccuparsi di “suddividere” il plafond disponibile tra i diversi fornitori, evitando di far sì che la somma delle diverse lettere di intento inviate non ecceda la misura complessiva del medesimo, bensì potranno indicare in ciascuna lettera di intento da inviare a ogni singolo fornitore l’intero plafond disponibile (questa soluzione, peraltro, ha il pregio di limitare se non azzerare il rischio di superamento del limite da parte del fornitore).

Qualora, invece, l’esportatore abituale intenda evidenziare nella lettera di intento una quota di plafond parametrata alle esigenze dello specifico fornitore e nel corso dell’anno tale quota venga interamente utilizzata, sarà necessario procedere all’invio di una nuova lettera di intento con l’indicazione di una ulteriore quota di plafond se l’esportatore abituale vorrà continuare a ricevere fatture dal proprio fornitore senza applicazione dell’Iva. Come precisato dalla risoluzione n. 120/E/2016 si tratta di una “ulteriore“ quota di plafond che quindi non deve comprendere l’importo contenuto nella lettera di intento inviata in precedenza.

da Euroconference: circolare mensile per l’impresa 03/2017 – www.euroconference.it