LA GESTIONE CONTABILE DELLO SPLIT PAYMENT

L’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972 prevede che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, l’imposta sia versata da tali soggetti, in deroga alle regole usuali dell’Iva.

L’imposta sul valore aggiunto, infatti, poggia le proprie basi su due pilastri:

  • la rivalsa, che impone al soggetto attivo l’obbligo di addebitare il tributo al committente o cessionario (con la conseguenza che l’Iva dovrà essere posta a debito nella liquidazione periodica);
  • la detrazione, che concede al committente o cessionario la facoltà di detrarre l’imposta gravante sugli acquisti (con la conseguenza che l’Iva dovrà essere posta a credito nella liquidazione periodica).

L’istituto dello split payment (altrimenti detto scissione dei pagamenti) serve ad arginare il fenomeno del mancato versamento dell’Iva da parte del soggetto attivo; si è infatti ritenuto riprovevole il fatto che un soggetto incassi l’imposta da un ente pubblico e poi non provveda a riversarla all’Erario.

Proprio per la finalità con cui è nato il meccanismo, il medesimo non trova applicazione nelle casistiche in cui, per altre disposizioni normative, il debitore di imposta è coincide con il committente o con l’acquirente (trattasi delle ipotesi di applicazione dell’inversione contabile o “reverse charge”).

Conseguenze pratiche

In sostanza, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, per i quali queste non siano debitori d’imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’erario, anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni, sia quelli effettuati in ambito non commerciale (ossia nella veste istituzionale) che quelli effettuati nell’esercizio di attività d’impresa.

La scissione dei pagamenti:

  • si applica alle sole operazioni documentate mediante fattura emessa dai fornitori;
  • non si applica alle operazioni (ad esempio, piccole spese dell’ente pubblico) certificate dal fornitore mediante il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino;
  • non si applica alle operazioni comprese in regimi speciali Iva, quali i regimi monofase (editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo mezzi tecnici, documenti viaggio, documenti di sosta nei parcheggi, case d’asta), il regime del margine, il regime delle agenzie di viaggio, il regime speciale agricolo, il regime forfetario delle associazioni sportive dilettantistiche e quello delle attività di intrattenimento e degli spettacoli viaggianti.

In base al meccanismo della scissione dei pagamenti, quindi:

  • le Pubbliche Amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’Iva, devono versare direttamente all’Erario, l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;
  • i fornitori emettono la fattura con l’evidenza dell’IVA e con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ovvero “split payment” ai sensi dell’articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972;
  • gli stessi fornitori operano la registrazione delle fatture emesse (annotandole in modo distinto in un’apposita colonna, ovvero mediante appositi codici) riportando, altresì, l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta, ma senza far concorrere la medesima nella liquidazione di periodo;
  • si genera un probabile aumento del credito Iva, pur se è stato previsto che l’articolo 17-ter concorre alla formazione dell’aliquota media sulle vendite, ai fini di guadagnare il requisito che ammette il rimborso del tributo.

 Gli aspetti contabili dello split payment

Ipotizziamo che un’azienda ceda un bene ad una pubblica amministrazione, al valore di 10.000 euro.

La fattura verrà emessa come segue:

 

Alfa Srl – (dati anagrafici)
Spett.le  Comune di xxxx

(dati anagrafici)

Fattura numero 100 del 31 maggio 2017
DESCRIZIONE IMPONIBILE IVA 22%
N. 1 (descrizione del bene) 10.000,00 2.200,00
TOTALE FATTURA 12.200,00
Netto a pagare                                                   10.000,00
Iva non incassata ai sensi dell’articolo 17–ter, D.P.R. 633/1972 (split payment).

 

Contabilmente occorrerà registrare la fattura emessa come si fa usualmente:

 

Crediti vs clienti ente pubblico a Divers 12.200,00
a Merci c/vendite 10.000,00
a Iva a debito ex articolo 17-ter 2.200,00

 

Sapendo che l’Iva non sarà incassata e non dovrà essere posta a debito nella liquidazione, deriva anche che il credito verso il cliente dovrà essere depurato dell’importo del tributo.

 

Iva a debito ex articolo 17-ter a Crediti vs clienti ente pubblico 2.200,00

 

In tal modo:

  • il credito verso il Comune risulta pari a 10.000 euro, importo che sarà realmente incassato;
  • non si evidenzia alcun debito verso l’Erario, per Iva, in quanto al versamento provvederà il cliente.

Lo split payment nelle liquidazioni periodiche

Come noto, a decorrere dall’anno 2017, gli operatori Iva devono trasmettere, con cadenza trimestrale, le liquidazioni Iva all’Agenzia delle entrate.

La novità dell’adempimento ha fatto sì che si ingenerassero alcuni dubbi in merito alle modalità di esposizione dei dati all’interno del “format” da utilizzare per la segnalazione dei dati.

Una conferma è giunta con la pubblicazione delle faq sul sito dell’Agenzia che suggeriscono di indicare solo l’ammontare imponibile al rigo VP2, senza indicazione dell’imposta al VP4.

Le modifiche annunciate

Come già ricordato in specifica informativa contenuta nella presente circolare, si segnala che, dal prossimo 1° luglio 2017, il perimetro applicativo dello split payment è destinato ad allargarsi in modo considerevole; infatti, la conversione del D.L. 50/2017 sembra estendere il novero dei soggetti interessati (società partecipate dalla pubblica amministrazione e società quotate in borsa), oltre che ad eliminare l’esonero della scissione dei pagamenti in caso di presenza di ritenuta d’acconto.

 

da euroconference – circolare mensile per l’impresa 06/2017 – www.euroconference.it