LA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA SCADE AL 31/12

Con la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.
Posto che la data entro cui eseguire la conservazione dei documenti informatici è legata alla scadenza di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e, quindi, al 30 settembre, ne consegue che essa deve avvenire entro il 31 dicembre del medesimo anno.

Presentazione dichiarazione redditi 30 settembre anno n
Conservazione documenti informatici 31 dicembre anno n

Tale indicazione da parte dell’Agenzia delle entrate arriva a dirimere i dubbi nati dopo la fuoriuscita della dichiarazione Iva annuale dal modello Unico, che ha comportato l’impossibilità di poter trasmettere detto modello dichiarativo entro la data del 30 settembre.
La domanda che ogni operatore si era posto riguardava la possibilità di dover calcolare il termine trimestrale non già a partire dal 30 settembre bensì dal 28 febbraio (termine ultimo per presentare la dichiarazione Iva annuale relativa all’anno d’imposta 2016) con conseguente obbligo di conservazione sostitutiva entro il 31 maggio 2017.
Mancava in realtà, prima del documento di prassi dell’Agenzia delle entrate, una fonte normativa chiara e univoca in quanto gli unici riferimenti erano l’articolo 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994 e la circolare n. 207/E/2000 che al punto 1.1.3, la quale aveva chiarito che i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici si considerano regolari, pur in difetto della trascrizione su supporti cartacei, fino al momento di scadenza dei termini per la presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi.
La risoluzione n. 46/E/2017 mette quindi un punto fermo e semplifica gli aspetti conservativi dei documenti contabili tutti scadenti nella medesima data, ovvero, il 31 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione come da tabella precedente.
Ciò vuol dire che entro la data del 31 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione dovranno essere conservati con modalità informatica sia i registri Iva ma anche le fatture.
Quando parliamo di fatture si intende sia quelle informatiche già ricevute in formato elettronico sia le cartacee trasformate in pdf; in merito a queste ultime la conservazione sostitutiva rappresenterà anche il momento dal quale i documenti cartacei di riferimento potranno essere distrutti.

 

da Euroconference – circolare mensile per l’impresa 05/2017 – www.euroconference.it