IRAP DI PROFESSIONISTI E PICCOLI IMPRENDITORI

Come ogni anno in vista delle scadenze dichiarative occorre porre attenzione alla scelta di assoggettare o meno a Irap i redditi dei professionisti e dei piccoli imprenditori.

La Cassazione ha previsto per il professionista la possibilità di non essere assoggettato all’imposta. La scelta di escludere i redditi professionali da imponibilità Irap discende dalla lettura della ratio dell’imposta stessa che è quella di colpire la capacità contributiva del “business” che a sua volta deriva dalla combinazione di uomini, capitali, macchine, materiali, conoscenze tecniche, capacità imprenditoriali e manageriali. Sostanzialmente, quindi, colpire l’“esercizio di una attività autonomamente organizzata”. In sintesi, il concetto che le numerose prese di posizione della Cassazione hanno voluto esprimere è il seguente: malgrado occorra valutare caso per caso, i professionisti che per l’esercizio della loro attività utilizzano una modesta quantità di beni strumentali e non fanno uso di lavoro altrui, possono ritenersi al di fuori dell’ambito di applicazione dell’Irap.

La Cassazione ha poi esteso la possibilità di applicare detto esonero anche ad altre categorie di contribuenti: sono, difatti, potenzialmente esclusi dall’assoggettamento a Irap anche:

  • gli agenti di commercio e i promotori finanziari (Cassazione SS.UU., sentenza n. 12108/2009 e ss.);
  • i broker assicurativi (Cassazione, sentenza n. 10851/2011);
  • le piccole imprese (Cassazione, sentenza n. 15249/2010, n. 21122/2010 e n. 21123/2010).

Le sentenze citate sono solo alcune, ormai numerose, tutte di medesimo tenore e convincimento. L’esonero si applica ai soggetti citati con i medesimi presupposti, a patto che sia impiegata nell’attività una dotazione di beni strumentali che non superi il minimo indispensabile e non venga impiegato lavoro altrui. Considerata, quindi, la possibilità offerta dalla Cassazione e tenuto conto delle particolarità che ogni caso può presentare, le scelte che potranno essere operate in sede dichiarativa sono le seguenti:

 

Compilare la dichiarazione Irap, versare il tributo e presentare successivamente istanza di rimborso è la scelta che evita l’irrogazione di sanzioni ma espone ai tempi lunghi del rimborso
     
Non compilare la dichiarazione Irap e quindi non versare nulla è la scelta più efficace sotto il profilo finanziario, ma che espone all’irrogazione di sanzioni

da euroconference – circolare mensile per l’impresa 05/2017 – www.euroconference.it