I CHIARIMENTI DEI VIDEOFORUM 2017 – Circolare n. 8/E/2017

L’Agenzia delle entrate ha ufficializzato nella circolare n. 8/E/2017 i contenuti dei forum con la stampa specializzata di fine gennaio. Nella tabella che segue sono presentati i principali chiarimenti per le materie di maggiore interesse.

 

Cedolare secca
Contratti transitori e aliquota ridotta 10% L’aliquota ridotta del 10% si applica anche ai contratti transitori (articolo 5, comma 1, L. 431/1998) di durata da un minimo di un mese ad un massimo di 18 mesi, a condizione che si tratti di un contratto di locazione a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa
Mancata comunicazione proroga del contratto Si può sanare l’omessa ovvero tardiva opzione per il regime della cedolare secca in sede di proroga del contratto (effettuata oltre il termine di 30 giorni).

Ciò non comporta la revoca dell’opzione già esercitata in sede di registrazione del contratto ovvero nelle annualità successive, qualora il contribuente mantenga un comportamento coerente in dichiarazione dei redditi.

La tardiva presentazione del modello RLI, tuttavia, sconta una sanzione in misura fissa nella misura di 100 euro, ridotta a 50 euro, se la comunicazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni.

La disposizione trova applicazione anche in relazione alle comunicazioni di proroga del contratto che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore del D.L. che ha apportato la modifica, sempreché si tratti di contratti di locazione per i quali in sede di registrazione del contratto ovvero nelle annualità successive sia stata già espressa l’opzione per la cedolare secca e il contribuente abbia mantenuto, come detto, un comportamento concludente con l’applicazione del regime sostitutivo in esame.

Per il mantenimento del regime sostitutivo della cedolare secca, per le annualità di proroga del contratto di locazione, il locatore deve rinunciare per il periodo corrispondente alla durata dell’opzione all’aggiornamento del canone.

Ritenute d’acconto e condomini
Versamento cumulativo al raggiungimento dei 500 euro (facoltà) A decorrere dal 1° gennaio 2017, i condomini possono versare le ritenute solo in due rate, al 30 giugno e al 20 dicembre di ogni anno, salvo le medesime non raggiungano i 500 euro.

Ai fini della soglia dei 500 euro, le ritenute devono essere sommate mese dopo mese.

Pertanto, se a febbraio sono state effettuate ritenute per 400 euro e a marzo ritenute per 400 euro, entro il 16 del mese successivo (16 aprile) devono essere versate ritenute per 800 euro.

Il condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo la modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tal caso il condominio non incorre in sanzione.

Detrazioni per l’edilizia, risparmi energetico, arredi
Errore nei bonifici per detrazione 50 e 65% L’ottenimento delle detrazioni fiscali sugli immobili è subordinato all’utilizzo di un apposito bonifico speciale, che determina l’applicazione della ritenuta d’acconto da parte della banca al momento dell’accredito al beneficiario.

Nei casi di non completa compilazione del bonifico, tali da pregiudicare il rispetto dell’obbligo di operare la ritenuta, la spettanza del beneficio fiscale resta ferma laddove avvenga la ripetizione del pagamento con bonifico corretto (risoluzione n. 55/E/2012).

La circolare n. 43/E/2016 aveva già precisato che, nelle ipotesi in cui vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico, non si produce la decadenza dal beneficio fiscale ma solo a condizione che l’impresa attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d’impresa.

Conviventi di fatto Con la risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016, è stato affermato come sia possibile fruire della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente ancorché non possessore o non detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi.

L’orientamento espresso con tale risoluzione trova applicazione per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Maxi e iper ammortamenti
Rilevanza del software Ai fini dell’individuazione dell’importo soggetto all’iperammortamento, si individuano le due seguenti ipotesi:

·   se il software è acquistato assieme al bene, lo stesso è da considerarsi agevolabile con l’iper ammortamento (150%);

·   se il software è “stand alone”, invece, si agevola una quota del 40% (super ammortamento su beni immateriali).

Beni acquistati nel 2016 ed entrati in funzione nel 2017 Per i beni acquistati nel 2016, anche se entrati in funzione nel 2017 ed interconnessi in tale periodo, si può fruire solo del super ammortamento (40%) e non dell’iper ammortamento (150%)
Professionisti esclusi da iper ammortamento La maggiorazione del 150% (iper ammortamento) riguarda solo i soggetti che producono reddito di impresa
Agevolazione sui software Il software può beneficiare della maggiorazione del 40% a condizione che l’impresa usufruisca dell’iper ammortamento del 150%, indipendentemente dal fatto che il bene immateriale sia o meno specificamente riferibile al bene materiale agevolato.
Interconnessione Ai fini della interconnessione, è necessario e sufficiente che il bene:

1.  scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, etc.) e/o esterni (ad esempio clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, etc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio TCP-IP, HTTP, MQTT, etc.);

2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio indirizzo IP).

Assegnazioni agevolate
Minusvalenze da assegnazione di beni merce Nel caso di assegnazione di beni merce, l’eventuale minusvalenza contabile può essere dedotta solo alla condizione che il componente positivo sia stato determinato in misura pari al valore normale ai sensi dell’articolo 9, Tuir (cfr. articolo 85, Tuir) e non a valore catastale.
Valore contabile o valore corrente È possibile fruire della disciplina agevolativa solo se vi sono riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. Si ricorda, inoltre, che il comportamento contabile adottato dall’impresa deve essere coerente con i principi contabili di riferimento.
Ace
Investimenti in strumenti finanziari Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

La norma decurta la variazione in aumento del capitale proprio fino a concorrenza dell’incremento di cui sopra.

Si ritiene che la fattispecie dell’investimento in titoli configuri sostanzialmente una norma di sistema per la determinazione del beneficio. Ne consegue che la stessa non può costituire oggetto di interpello probatorio.

Iri
Calcolo del plafond Il plafond Iri va determinato computando in aumento i redditi assoggettati a tassazione separata con l’aliquota del 24% (sia nel periodo di imposta che nei periodi di imposta precedenti) e in diminuzione le perdite residue non ancora utilizzate. Pertanto, laddove tali perdite siano utilizzate, le stesse non dovranno più essere portate in diminuzione del plafond Iri.
Base imponibile iri La base imponibile Iri è pari alla differenza tra il reddito di impresa e le somme prelevate dall’imprenditore, dai familiari o dai soci a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili.

Pertanto, la determinazione della base imponibile Iri va effettuata in due step:

·   prima è necessario determinare il reddito d’impresa secondo le ordinarie disposizioni previste dal Tuir;

·   poi portare in deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate nei limiti, ovviamente, del plafond Iri.

Non si rende dunque necessario alcun calcolo “circolare”.

Regime per cassa
Deroghe Il nuovo regime per i contribuenti in contabilità semplificata è un regime solo “improntato alla cassa” e non un regime di cassa “puro”.

Quindi:

·   le plusvalenze (o le minusvalenze) e le sopravvenienze attive (o passive) sono imponibili (o deducibili) per competenza a norma degli articoli 86, 88 e 101, Tuir;

·   nel caso di assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, si ritiene che il valore normale dei beni concorrerà alla formazione del reddito nel periodo di imposta di competenza, ossia nel periodo di imposta in cui è avvenuta l’assegnazione o la destinazione a finalità estranea.

Tutte le rimanenze finali 2016 si imputano a costo nel 2017 Le rimanenze che debbono essere imputati a costo nel 2017 sono:

·   le rimanenze di merci e di lavori in corso su ordinazione di durata infrannuale;

·   le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale;

·   le rimanenze dei titoli.

Spese per prestazioni di lavoro, oneri di utilità sociale, ammortamenti e canoni di leasing Nel regime di cassa, alcuni componenti rappresentano una deroga:

·   quote di ammortamento;

·   spese per prestazione di lavoro;

·   spese per gli oneri di utilità sociale;

·   canoni di leasing, compreso il maxi-canone di leasing.

Regime transitorio Nel caso di componenti positivi di reddito già tassati nelle annualità precedenti a quelle dell’ingresso del regime di cassa, non rileva l’incasso eventualmente avvenuto a decorrere dal 2017.

Diversamente, si legittimerebbe una doppia imposizione non tollerata.

Registrazione delle fatture Per i soggetti che applicano il regime contabile di cui all’articolo 18, comma 5, D.P.R. 600/1973, che presuppone una finzione di coincidenza tra momento di registrazione del documento e momento di incasso, è possibile annotare la fattura di acquisto in un momento successivo alla chiusura del periodo di imposta, pilotando di fatto il reddito.

Tale principio va correlato con le recenti modifiche introdotte dal D.L. 50/2017, che comportano la perdita del diritto alla detrazione dell’Iva se l’annotazione della fattura di acquisto non avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Annotazioni contabili Per i contribuenti che intendono applicare il principio di cassa (quindi senza utilizzare la finzione della registrazione coincidente con incasso e pagamento) vi è una libera scelta nella impostazione degli adempimenti contabili:

·   utilizzo di registri specifici incassi e pagamenti

·   utilizzo dei registri Iva, integrati con gli incassi e pagamenti;

·   utilizzo dei registri Iva, con annotazione dei sospesi (somme non incassate e somme non pagate) al termine del periodo di imposta.

Agricoltura
Esonero Irpef Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.

L’agevolazione in esame è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale i quali producono redditi dominicali ed agrari. Non possono beneficiare, invece, dell’agevolazione in questione i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che abbiano optato per la determinazione del reddito su base catastale.

Possono beneficiare dell’agevolazione anche le società semplici che attribuiscono per trasparenza ai soci persone fisiche – in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale – redditi fondiari.

Opzioni
Applicazione della remissione in bonis Le opzioni, a decorrere dal 2016, vanno normalmente esercitate nella dichiarazione del primo periodo di imposta di valenza del regime opzionale.

L’esercizio della revoca delle opzioni deve essere effettuata con le stesse modalità e nei termini previsti per la comunicazione dell’opzione.

Pertanto, per il mancato esercizio della revoca dell’opzione può trovare applicazione l’istituto della remissione in bonis.

Versamenti
Acconti cedolare secca Nonostante il tenore letterale della norma, posto che il termine per il versamento a saldo dell’Irpef è stato posticipato dal 16 giugno al 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione, anche il termine per il versamento del saldo nonché del primo acconto della cedolare secca è posticipato in uguale misura.
Comunicazioni Iva e fattura elettronica
Invio dei dati delle registrazioni Iva: casi di esonero In riferimento alla trasmissione dei dati delle fatture, il Legislatore h previsto un solo caso di esclusione, relativo ai produttori agricoli situati nelle zone montane.

In linea generale, quindi, deve considerarsi venuta meno, in capo ai soggetti passivi Iva, ogni altra causa di esclusione dagli obblighi di trasmissione individuata in base alla previgente formulazione della norma.

Tuttavia, sono esclusi dagli obblighi:

·   i soggetti in regime forfetario;

·   i contribuenti minimi;

·   le Amministrazioni pubbliche (per le sole fatture ricevute e per quelle emesse con il sistema di interscambio dati).

Invio dei dati delle registrazioni IVA: scontrini e ricevute Le nuove regole hanno comportato il venir meno di qualsiasi obbligo di trasmissione per le operazioni attive e passive non documentate da fattura (come, ad esempio, tramite scontrino o ricevuta fiscale).

Il tutto a prescindere dall’importo della transazione.

Invio dei dati delle registrazioni Iva: la tipologia di operazione Il campo dedicato alla tipologia di operazione si riferisce al motivo specifico per il quale il cedente/prestatore non deve indicare l’imposta in fattura (ad esempio, perché l’operazione è non imponibile, esente o esclusa dal campo di applicazione dell’Iva).

Per i dettagli tecnici, sul punto può rinviarsi al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182070 del 28 ottobre 2016 e ai relativi allegati, in specie quello rubricato “Specifiche tecniche dati fattura”, da considerarsi validi anche per l’invio obbligatorio dei dati.

Note di variazione Iva
Obblighi del curatore fallimentare Quando un creditore di soggetto fallito emette la nota di accredito a fine procedura, gli organi della procedura stessa sono tenuti ad annotare nel registro Iva la corrispondente variazione in aumento; tale adempimento, tuttavia, non determina l’inclusione del relativo credito Iva vantato dall’Amministrazione nel riparto finale, ormai definitivo, ma consente di evidenziare il credito eventualmente esigibile nei confronti del fallito tornato in bonis.

Per quanto sopra, non sussistendo il debito a carico della procedura, il curatore fallimentare non è tenuto ad ulteriori adempimenti.

Nota di accredito e concordato preventivo In caso di concordato preventivo, trattandosi di procedura concorsuale, la nota di variazione può essere emessa solo quando è definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura. Al fine di individuare il momento in cui tale circostanza si verifica, tornano applicabili i chiarimenti forniti con circolare n. 77/E del 17/4/2000, secondo cui occorre fare riferimento non solo al decreto di omologazione del concordato che, ai sensi dell’art. 181 della legge fallimentare chiude il concordato, ma anche al momento in cui il debitore adempie gli obblighi assunti nel concordato stesso.

Ne consegue che laddove, in caso di mancato adempimento, ovvero in conseguenza di comportamenti dolosi, venga dichiarato il fallimento del debitore, la rettifica in diminuzione può essere eseguita, solo dopo che il piano di riparto dell’attivo sia divenuto definitivo ovvero, in assenza di un piano, dopo la scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento.

Rimborsi Iva
Procedure di rimborso interessate dall’innalzamento del tetto libero a 30.000 L’articolo 7-quater, comma 32, D.L. 193/2016, ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro il limite al di sotto del quale il rimborso è eseguito senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti.

L’innalzamento della soglia da 15.000 euro a 30.000 euro esplica i propri effetti anche sui rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della disposizione, ossia il 3 dicembre 2016.

In particolare, successivamente all’entrata in vigore della nuova disposizione, per i rimborsi per i quali, ai sensi della previgente normativa, occorreva la garanzia, l’ufficio o l’agente della riscossione non procede a richiederla ovvero, se già richiesta, laddove il contribuente non vi abbia già provveduto, non è tenuto a presentarla. Non occorre, altresì, integrare la dichiarazione annuale Iva con il visto di conformità – laddove mancante – ovvero presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui al comma 3 del citato articolo 38-bis, per beneficiare dell’esonero dalla garanzia.

Resta fermo, invece, il principio secondo cui:

·   la nuova disciplina non ha effetti sui rimborsi già erogati;

·   nel caso in cui sia intervenuta la sospensione degli interessi a seguito di ritardo nella consegna delle garanzie, il periodo di sospensione termina e gli interessi riprendono a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova norma.

Ravvedimenti e correzioni
Dichiarazione infedele e credito di imposta Se nella dichiarazione è indicato ai fini delle singole imposte un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o comunque un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito (ai fini delle imposte dirette), ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile (ai fini Iva) superiori a quelli spettanti, trova applicazione la sanzione amministrativa dal novanta al centottanta per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.

L’inserimento del termine “utilizzato” con riferimento al credito accertato superiore a quello spettante consente di commisurare la sanzione per l’infedeltà solo all’indebito utilizzo del credito e non al credito esposto in dichiarazione ma non utilizzato.

Per credito effettivamente utilizzato, si intende quello che è stato utilizzato in compensazione in F24 o in dichiarazione a scomputo dell’imposta dovuta ovvero rimborsato. Non si considera utilizzato il credito riportato nelle dichiarazioni successive.

Utilizzo parziale del credito contestato Si osservi la seguente situazione:

·   dichiarazione infedele che ha chiuso originariamente a credito per 1.000

·   l’Agenzia, per effetto dell’infedeltà, lo riduce a 200;

·   il contribuente ha utilizzato il credito per 300;

si applica una sanzione compresa tra il novanta e il centottanta per cento della maggiore imposta dovuta o della “differenza del credito utilizzato”, cioè alla differenza tra il credito fruito e il credito spettante, che nel caso di specie è uguale a 100 euro.

Credito Iva riportato Si osservi la seguente situazione:

·   la dichiarazione Iva del 2014 chiude con un credito di 100;

·   la dichiarazione Iva del 2015 chiude con un credito di 120 (che ingloba anche il credito di 100 dell’anno precedente);

·   la dichiarazione Iva del 2016 chiude con un credito di 180 (comprendente anche i 120 dell’anno precedente);

·   il credito Iva del 2016 viene utilizzato (nel 2017) per 90 a scomputo dell’Iva periodica;

·   nel 2018 l’Agenzia accerta l’infedeltà della dichiarazione Iva del 2014, riducendo il credito di 100 a 30.

Ai fini del calcolo della sanzione, si riscontra che il credito utilizzato in compensazione nel 2017 (pari a 90 euro) è superiore alla somma da recuperare (pari a 70 euro), ma inferiore all’eccedenza a credito complessiva maturata ante 2017 e compensabile, pari a 110 euro (30 euro maturati nel 2014 + 20 euro maturati nel 2015 e 60 maturati nel 2016).

Trovando, quindi, il credito compensato capienza nel credito effettivamente disponibile nel 2017, non si applica la sanzione proporzionale di cui all’articolo 5, comma 4, D.Lgs. 471/1997 (dal 90% a 180% del credito indebitamente utilizzato), ma quella in misura fissa di cui all’articolo 8 (da 250 a 2.000 euro).

Correzione errori contabili
Correzione errori contabili La possibilità di presentare dichiarazioni integrative (a favore del contribuente) per precedenti periodi di imposta, senza limite temporale, ha reso di fatto non più utilizzabile il prospetto per la correzione degli errori contabili di competenza, presente nel quadro RS del modello dichiarativo (il prospetto, infatti, non è più presente dal periodo di imposta 2016)
Accertamento
Riconoscimento perdite e termini per impugnazione dell’atto Ai sensi dell’articolo 42, D.P.R. 600/1973, in sede di accertamento il contribuente ha la facoltà di chiedere che le perdite pregresse siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili e, a tal fine, deve presentare un’apposita istanza all’ufficio competente entro il termine per la proposizione del ricorso che, in tal caso, viene sospeso per un periodo di 60 giorni.

L’ufficio procede al riscontro dell’utilizzabilità delle perdite pregresse richieste, ricalcola l’eventuale maggiore imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni correlate e comunica l’esito al contribuente entro 60 giorni dalla presentazione del citato Modello Ipea.

Tenuto conto che le norme in materia non collegano la sospensione dei termini all’esito del controllo della spettanza dello scomputo delle perdite, la presentazione del Modello Ipea sospende comunque per un periodo di sessanta giorni il termine per l’impugnazione dell’atto che, in tale ipotesi, è pari a centoventi giorni (fatto salvo l’eventuale periodo di sospensione feriale previsto dalla L. 742/1969).

Indagini finanziarie
Non retroattività dei nuovi limiti quantitativi Il D.L. 193/2016 ha introdotto un limite agli importi dei prelevamenti o importi riscossi, posti come ricavi a base delle rettifiche e degli accertamenti.

La presunzione relativa ai prelevamenti, per le imprese, si applica agli importi superiori a 1.000 euro giornalieri e 5.000 euro mensili mentre è inapplicabile nei riguardi degli esercenti arti e professioni.

Solo a partire dal 3/12/2016 (data di entrata in vigore della Legge di conversione), a base delle rettifiche ed accertamenti, saranno considerati ricavi i prelevamenti o gli importi riscossi nei limiti previsti dalla nuova disposizione.

Versamenti L’articolo 32, D.P.R. 600/73, prevede che “sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti…, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, a 5.000 euro mensili“. La lettera della norma interviene, quindi, solamente sui prelievi non giustificati, e non anche sui versamenti, per i quali rimane in vigore la regola che costituiscono presunzione di reddito qualora non risultassero “giustificati”.
Voluntary disclosure
Soggetti interessati La riapertura dei termini di voluntary interessa solo i soggetti che non abbiano già presentato la precedente istanza di collaborazione. Pertanto, l’accesso alla sanatoria è precluso anche la soggetto che con la precedente voluntary ha regolarizzato solo la posizione di delegato su un conto corrente di terzo, senza provvedere a regolarizzare la propria posizione diretta.
Versamento spontaneo e cumulo giuridico Il contribuente che, ai fini della procedura di collaborazione volontaria, intende provvedere spontaneamente al versamento delle sanzioni dovute per le violazioni, dovrà applicare gli aumenti nelle misure minime stabilite dai commi 1 e 5 del citato articolo 12, pari rispettivamente ad un quarto ed alla metà senza provvedere ad alcuna modifica.
Visto infedele e correzioni
Correzione di errori compiuti in sede di apposizione del visto A seguito delle novità introdotte dal D.L. 193/2016, in caso di errori che abbiano interessato il modello 730, il soggetto che ha apposto il visto di conformità può sempre provvedere alla correzione dell’errore, purché lo faccia prima della contestazione da parte dell’Agenzia delle entrate.

In tal modo, mediante ravvedimento, si potrà beneficiare della riduzione delle sanzioni e non si dovrà rispondere della maggiore imposta, che graverà sul contribuente.

Termine per l’invio telematico delle certificazioni uniche
Soggetti esclusi dalla dichiarazione telematica L’invio delle Certificazioni Uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale redditi esenti) può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi (ST, SV, SX, SY) del modello 770.
Sostituti di imposta e controlli preventivi
Modello 730 e conguaglio Il sostituto di imposta, prima di effettuare le operazioni di conguaglio per concedere il credito al dipendente in busta paga, dovrà attendere che l’Agenzia delle entrate metta a sua disposizione, per via telematica, il modello 730-4.

Il documento ha funzione “liberatoria” del conguaglio.

da euroconference – circolare mensile per l’impresa 05/2017 – www.euroconference.it