FATTURA SMART: LA FATTURA ELETTRONICA PER I NOSTRI CLIENTI

Dal 1° gennaio 2019, come disposto dalla legge di bilancio 2018, l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica finora previsto solo per le operazioni effettuate nei confronti della Pubblica amministrazione, sarà esteso:

  • ai soggetti passivi IVA
  • ai privati consumatori.

 

Restano escluse dall’obbligo le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti esteri, ossia verso soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati ai fini IVA in Italia. Sono espressamente esonerati dall’obbligo i contribuenti “minimi” e “forfettari”.

 

I clienti di Studio Mosca Commercialisti avranno a disposizione in questo sito un’apposita area (Area Clienti) nella quale potranno accedere al software chiamato Fattura Smart e quindi generare, inviare, ricevere e gestire le fatture elettroniche.

 

 

Le novità nel dettaglio

 

La fattura elettronica è un documento informatico:

  • emesso in formato strutturato XML;
  • conforme alle specifiche tecniche approvate dallo stesso provvedimento;
  • trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI);
  • recapitato dal SdI al soggetto ricevente.

 

Questo tipo di fattura deve contenere:

  • gli elementi obbligatori di cui all’art. 21 o 21-bis del DPR 633/72, in quanto elementi fiscalmente rilevanti (data di emissione, numero progressivo, dati del cedente o prestatore, dati del cessionario o committente, natura, qualità e quantità dei beni e/o servizi, imponibile, aliquota IVA, imposta…);
  • le informazioni obbligatorie indicate nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento Agenzia delle Entrate 30.04.2018 n. 89757 (tipologia di documento, regime fiscale applicato, applicazione della ritenuta, imposta di bollo, cassa previdenza, dati del documento di trasporto, natura dell’operazione…);
  • eventuali informazioni facoltative, previste dalle stesse specifiche tecniche (dati relativi all’ordine, al trasporto, al pagamento).

 

La fattura potrà essere predisposta:

  • tramite software di mercato;
  • tramite servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (una procedura web disponibile sul sito dell’Agenzia e accessibile mediante credenziali, un’applicazione, sempre accessibile mediante credenziali, oppure un software rilasciato dall’agenzia ed installabile su PC).

 

La fattura elettronica deve essere trasmessa e ricevuta mediante il Sistema di Interscambio (SdI).
La trasmissione avviene da parte del soggetto obbligato ad emetterla oppure da un intermediario. In quest’ultimo caso occorre indicare nella fattura i dati del soggetto incaricato.
È ammessa la trasmissione sia di fatture singole, sia di un lotto di più fatture.

 

La trasmissione al SdI può avvenire utilizzando:

  • i sistemi informatici messi a disposizione dell’agenzia delle Entrate (gli stessi utilizzabili per la predisposizione);
  • PEC;
  • specifici canali di colloquio con il SdI (procedura più onerosa da attivare con anticipo).

 

Conformemente all’art. 21 del DPR 633/72, la fattura deve essere trasmessa al Sistema di Interscambio al momento di effettuazione dell’operazione.
Se la fattura non è scartata dal SdI essa si considera emessa e la data di emissione cui fare riferimento è la data riportata su di essa.

 

Per ogni fattura elettronica o lotto di fatture ricevuti, il SdI effettua specifici controlli:

  • se hanno esito positivo viene rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta di consegna, contenente anche la data di ricezione da parte del destinatario;
  • se hanno esito positivo ma, per cause tecniche, la fattura non è recapitata all’indirizzo telematico indicato sul documento, viene rilasciata una ricevuta che attesta l’impossibilità del Tuttavia, la fattura si intende emessa;
  • se i controlli hanno esito negativo viene inviata, entro 5 giorni dalla trasmissione, una ricevuta di scarto. In tal caso, la fattura si considera non emessa. Il soggetto ha 5 giorni di tempo per inviare al SdI la fattura elettronica corretta. Se non viene effettuato alcun invio correttivo, la stessa si intende non emessa. Pertanto, se il cedente o prestatore ha effettuato la registrazione contabile della fattura, è tenuto ad effettuare una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza che sia necessario emettere alcuna nota di variazione sul SdI. Il cessionario o committente, invece, potrà regolarizzare l’operazione trasmettendo un’autofattura al SdI.

 

Le ricevute sono inviate sul canale telematico attraverso cui il SdI ha ricevuto il file.
La fattura elettronica trasmessa viene successivamente recapitata dal sistema al destinatario indicato sul documento (cessionario o committente oppure un intermediario).

 

Il destinatario della fattura può ricevere il documento elettronico mediante:

  • PEC;
  • uno degli specifici canali di colloquio con il Sistema di Interscambio, preventivamente accreditato.

 

Laddove i canali di recapito non siano disponibili per cause tecniche non impu­tabili al SdI (la casella di posta elettronica certificata è piena o non attiva ovvero il canale telematico non è attivo):

  • la fattura viene messa a disposizione in un’apposita area riservata al cessionario o committente del sito web dell’Agenzia delle Entrate;
  • il SdI comunica tale informazione al soggetto trasmittente;
  • il cedente o prestatore dà comunicazione tempestiva della disponibilità della fattura al cessionario o committente (anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica del documento);
  • il SdI mette a disposizione del cedente o prestatore un duplicato informatico della fattura elettronica nell’area riservata a quest’ultimo.

 

Al momento in cui il cessionario o committente prende visione della fattura nell’area autenticata, il SdI ne dà comunicazione al soggetto trasmittente.
Se la fattura viene emessa nei confronti di privati consumatori, ossia nei confronti di soggetti che non hanno attivato né una PEC, né uno degli altri canali telematici per la ricezione delle fatture, il SdI mette a disposizione:

  • la fattura elettronica sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, nell’area riservata al soggetto ricevente;
  • un duplicato informatico della fattura elettronica nell’area riservata del cedente o prestatore.

 

In caso di operazioni verso privati consumatori sussiste comunque l’obbligo, per il cedente o pre­statore, di consegnare direttamente al cliente finale una copia informatica o analogica della fattura.

 

Se la fattura viene emessa nei confronti di soggetti in regime di vantaggio o forfettario o regime speciale di esonero per i produttori agricoli, le modalità di messa a disposizione del documento sono analoghe a quelle previste per le opera­zioni effettuate nei confronti dei privati.

 

Le fatture emesse verso soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati ai fini IVA in Italia, ancorché non soggette all’obbligo di emissione elettronica, possono essere inviate al SdI. I dati di queste ultime si intenderanno già acquisiti dall’Agenzia delle Entrate ai fini della comunicazione delle operazioni transfrontaliere introdotta dalla legge di bilancio 2018. Non è ammessa, invece, la trasmissione al SdI delle fatture ricevute da soggetti esteri, per cui queste ultime dovranno comunque essere oggetto della suddetta comunicazione.

 

La data di ricezione coincide con:

  • la data attestata dai canali telematici utilizzati per la ricezione (PEC o canali di colloquio con il SdI);
  • la data di presa visione del documento elettronico nell’area riservata del sito web dell’A­gen­zia delle Entrate, se il soggetto ricevente non ha attivato alcun canale telematico per la ricezione o il recapito sullo stesso canale non è stato possibile per cause tecniche;
  • la data di messa a disposizione del documento nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, se il destinatario è un privato consumatore, un soggetto che si avvale del regime di vantaggio o del regime forfetario, ovvero un produttore agricolo in regime di esonero.

A partire da tale data decorrono, per i soggetti passivi IVA, i termini per l’esercizio della detrazione.