DISTRIBUTORI AUTOMATICI: OBBLIGO TELEMATICO DAL 1° APRILE

Il D.Lgs. 127/2015, all’articolo 2, comma 1 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto Iva (cioè i commercianti al minuto e soggetti assimilati) possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Il termine per esercitare l’opzione è stato successivamente prorogato e attualmente stabilito al 31 marzo 2017.

Accanto a questa previsione “opzionale” il successivo comma 2, come modificato dal recente D.L. 193/2016, stabilisce, invece, che:

dal prossimo 1° aprile 2017 la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui al comma 1 è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

In attesa della data di decorrenza dell’obbligo molti operatori si sono interrogati sul concreto significato da attribuire alla nozione di “distributori automatici”, anche al fine di capire quali sono i soggetti rientranti o meno nel predetto obbligo.

Con la risoluzione n. 116 dello scorso 21 dicembre 2016 l’Agenzia delle entrate ha fornito delle indicazioni, non esaustive, che di seguito si riportano:

  • per “distributore automatico” si intende un apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, garantendo un collegamento automatico tra loro:
    • uno o più sistemi di pagamento;
    • un sistema elettronico – dotato di un processore e una memoria – capace di processare i dati delle transazioni e memorizzarli;
    • un erogatore di beni e/o servizi;
    • una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati a un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle entrate;
  • sono quindi escluse dall’obbligo tutte quelle ipotesi in cui:
    • non si è in presenza di un distributore automatico, così come sopra descritto (si pensi, ad esempio, ai tradizionali distributori meccanici di palline contenenti piccoli giochi per bambini, privi di allacciamento elettrico e di una scheda elettronica che controlla l’erogazione – diretta o indiretta – e memorizza le somme incassate);
    • un apparecchio distributore non eroga direttamente (come avviene, invece, ad esempio, per cibi e bevande) o indirettamente (si pensi all’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o alla ricarica di chiavette) beni/servizi, ma fornisce solo l’attestazione/quantificazione di servizi resi in altro modo o tempo (come avviene, ad esempio, per i pedaggi autostradali);
  • non possono rientrare nell’obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi i distributori dei biglietti di trasporto e di sosta, per i quali gli apparecchi automatici non solo fungono da mero strumento di pagamento di un servizio che sarà reso altrimenti, ma erogano ciò che a tutti gli effetti null’altro è se non una certificazione fiscale di tale servizio (sono quindi escluse le biglietterie automatiche per il trasporto quali treno, aereo, pullman, bus, metro, etc. e quelle per la sosta regolamentata – parcheggi nelle c.d. “strisce blu” – e non regolamentata, come pure le altre che possono essere ricondotte nell’alveo delle stesse come ad esempio, le apparecchiature che consentono l’acquisto di skipass i quali sono a tutti gli effetti considerati titoli di viaggio.

Come detto in precedenza le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate non paiono esaustive in quanto non risolvono i dubbi su altrettante situazioni che possono verificarsi in concreto e che di seguito si elencano a titolo esemplificativo:

  • impianti automatici di autolavaggio;
  • lavanderie a gettone;
  • distributori automatici di carburante;
  • distributori di sigarette e di generi di monopolio in genere (tali apparecchi peraltro distribuiscono anche beni di altro genere).

Per queste situazioni e per altre similari, nelle quali in taluni casi trovano applicazione meccanismi che comportano l’assolvimento dell’Iva all’origine e che fanno perdere di significato all’obbligo di comunicazione telematica del corrispettivo all’Amministrazione finanziaria, è quanto mai opportuno che l’Agenzia delle entrate intervenga nuovamente per fornire chiarimenti in merito al preciso ambito applicativo dell’obbligo in questione.

Si tenga infine presente che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate potranno essere stabiliti, rispetto al 1° aprile 2017, termini differiti di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici.

da Euroconference – circolare mensile per l’Impresa 03/2017 – www.euroconference.it