CREDITO DI IMPOSTA ALBERGHI E SUPER-AMMORTAMENTO

Il D.L. 83/2014 ha introdotto a favore del settore alberghiero due agevolazioni fiscali rappresentate da crediti di imposta determinati a fronte del sostenimento di specifiche spese negli esercizi 2014, 2015 e 2016.

Le spese agevolabili dovevano riguardare:

  • la riqualificazione e l’accessibilità delle strutture alberghiere;
  • la digitalizzazione delle strutture ricettive.

In particolare con riferimento alle spese per riqualificazione è stato riconosciuto alle strutture alberghiere, individuate dall’articolo 2, comma 1, lettera a), D.M. 7 maggio 2015 ed esistenti alla data del 1° gennaio 2012, un credito di imposta nella misura del 30% delle spese sostenute nel triennio citato fino a un massimo di 200.000 euro.

Con la Legge di Stabilità per l’anno 2017 il predetto credito d’imposta è stato prolungato per gli anni 2017 e 2018, nella misura del 65% delle spese sostenute a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica, acquisto mobili ed elettrodomestici.

Il citato Decreto Ministeriale, dopo aver delimitato l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, precisa quali interventi rientrano tra quelli di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche e di incremento dell’efficienza energetica ammissibili, disponendo altresì all’articolo 3, comma 3, l’alternatività e la non cumulabilità della misura in commento con altre agevolazioni di natura fiscale.

In merito è stato posto all’Agenzia delle entrate il quesito circa la cumulabilità della agevolazione per la riqualificazione delle strutture alberghiere con il super ammortamento.

Con risoluzione n. 118 del 15 settembre 2017 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la regola generale che prevede la non cumulabilità della agevolazione in commento con altre, non trova applicazione nel caso di super ammortamento in quanto tale ultima misura, oltre a essere stata introdotta successivamente all’adozione del decreto interministeriale 7 maggio 2015 – ragion per cui non avrebbe potuto rientrare tra quelle agevolazioni fiscali che hanno ispirato l’inserimento del divieto di cumulo – persegue finalità del tutto diverse rispetto a quelle sottese al credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive.

Da quanto detto sopra, pertanto, il credito per la riqualificazione delle strutture alberghiere deve ritenersi cumulabile con la disciplina del super-ammortamento ovvero con la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, L. 208/2015.

Da euroconference – circolare mensile per l’impresa 10/2017 – www.euroconference.it